Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20566 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20566 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14472/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentato e difeso da se medesimo;
-ricorrente –
contro
MINISTERO DI GIUSTIZIA;
-intimato-
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 08/05/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva
L’avvocato NOME COGNOME svolse attività difensiva come difensore d’ufficio di NOME COGNOME in un procedimento penale innanzi al Tribunale di Lecce. Il suddetto difensore, affermando che il proprio assistito era senza documenti e senza fissa dimora, presentò
istanza di liquidazione dei compensi professionali al giudice penale. Quest’ultimo rigettò l’istanza di liquidazione ritenendo che il difensore avrebbe potuto effettuare, al fine di verificare l’effettiva irreperibilità di fatto del prevenuto, un tentativo di notifica della richiesta di pagamento dei propri compensi al proprio assistito, risultando quest’ultimo domiciliato presso la Caritas di Corte dei Rodi.
Avverso tale provvedimento, propose opposizione il difensore.
Il Tribunale Civile di Lecce rigettò il ricorso proposto dal difensore, ritenendo che quest’ultimo non avesse indicato né documentato di aver svolto infruttuosamente le ricerche in ordine al possibile stato di detenzione del suo assistito o del precedente domicilio presso la Caritas di Corte dei Rodi. <>.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce propone ricorso l’avvocato COGNOME COGNOME fondato su un unico motivo . Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
Il ricorrente censura la sentenza del tribunale per violazione dell’art. 82 e 117 DPR 115/02 in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.
Si assume che il G iudice dell’opposizione, nel rigettare la richiesta di liquidazione dei compensi, non aveva tenuto in alcun conto della documentazione allegata al ricorso, con la quale si era data prova di come il Bah non fosse mai stato domiciliato presso la Caritas a Lecce in Corte dei Rodi.
Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare l’ulteriore documentazione allegata al ricorso rappresentata dai verbali di udienza del procedimento penale, dai quali emergeva come al
momento della presentazione dell’istanza di liquidazione, nonché del successivo ricorso, il Bah fosse soggetto libero e non detenuto.
La notifica del ricorso, effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, invece che presso quella Generale, è affetta da nullità, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. unite n. 608, 15/1/2015, Rv. 633916-01).
Va quindi disposto il rinvio a nuovo ruolo del procedimento con ordine di notifica all’Avvocatura Generale entro il termine di cui in dispositivo.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo, ordinando al ricorrente di notificare copia del ricorso, in uno alla presente ordinanza, all’Avvocatura Generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della stessa.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.