Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20405 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20405 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5723/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore delegato NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, e PROCURA RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE;
-intimati-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende ex lege ; -resistente- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE n. 71/2018 depositata il 23.7.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 15.1.2018 la RAGIONE_SOCIALE in contraddittorio con la Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, proponeva opposizione avverso il decreto del 15/22.12.2017 col quale il Giudice monocratico del Tribunale penale di RAGIONE_SOCIALE le aveva liquidato il compenso di € 7.000,00 oltre IVA per la custodia per 4517 giorni di un container, chiedendo la liquidazione di € 135.510,00 (importo giornaliero di € 30,00 sulla base delle tariffe da essa applicate nel terminal di RAGIONE_SOCIALE che in altri provvedimenti giudiziali di merito erano già state considerate come usi locali) e sottolineando che non poteva essere rilevata d’ufficio la prescrizione decennale, che invece il primo giudice aveva applicato .
Il Tribunale civile di RAGIONE_SOCIALE, nella resistenza del RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 3/23.7.2018, accoglieva parzialmente l’opposizione, ritenendo non rilevabile d’ufficio la prescrizione decennale che non era stata eccepita dalle controparti e liquidando a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.I.N. l’indennità di custodia in € 8.181,01, con compensazione delle spese processuali.
3) In particolare l’impugnata ordinanza, sulla base del richiamo RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 11281/2012 RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, rilevava che alla liquidazione dell’indennità di custodia non era più applicabile, dopo l’emanazione del D.M. 9.2.2006 n. 265, la norma transitoria dell’art. 276 del D.P.R. n. 115/2002, che prevedeva il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità, o in via residuale, secondo gli usi, che ancorché il D.M. n. 265/2006 non contenesse una regolamentazione RAGIONE_SOCIALE tariffa per tutti i beni, ma solo per i veicoli a motore e natanti, in base all’art. 5 di tale decreto, per i beni appartenenti a categorie diverse si doveva fare riferimento in via residuale agli usi locali, come previsto anche dall’art. 58 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002.
La stessa ordinanza, sulla base dei precedenti rappresentati dalle sentenze n. 35246/2017 e n. 22966/2011, indicate come riferibili ad identiche ipotesi di liquidazioni di compensi per la custodia di container contenenti colli di merce sequestrata nell’ambito di procedimenti penali, implicitamente escludeva che fosse stata provata l’esistenza di usi locali e determinava l’indennità del custode applicando analogicamente le tariffe previste per gli autocarri in area recintata e scoperta di cui all’art. 1 lettera c) del D.M. n. 265/2006 (considerando la similitudine fisica esistente per lo spazio occupato tra un autocarro ed un container ), attribuiva quindi alla opponente l’indennità di € 8.181,01 per 4517 giorni di custodia dal 19.4.2004 al 2.3.2017, compensando le spese processuali in quanto le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione non erano state evidenziate dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale ordinanza la T.I.N. ha proposto ricorso straordinario alla Suprema Corte, inviato per la notifica alla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed a NOME il 6.2.2019, affidato a due motivi. Il solo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato un atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla discussione in caso di sua
fissazione, mentre la Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 58 e 59 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e dell’art. 5 del D.M. 2.9.2006 n. 265.
Sostiene la ricorrente che l’art. 58 comma 2° del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 prevede che l’indennità per la custodia di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo si determini sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell’art. 59 dello stesso decreto, ed -in via residuale -secondo gli usi locali; che l’art. 59 comma 1° del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 prevede che tali tabelle siano approvate con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di concerto col Ministro dell’Economia e delle finanze, che in forza di tali previsioni è stato approvato il D.M. 2.9.2006 n. 265 (regolamento recante le tabelle per la determinazione dell’indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro), che però sulla base dei rilievi statistici posseduti, ha fissato le tariffe solo per l’indennità di custodia dei veicoli a motore e dei natanti e all’art. 5 ha stabilito che ” Per la determinazione dell’indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall’art. 58, comma 2, del Testo Unico citato “. Deduce quindi la ricorrente, che in forza RAGIONE_SOCIALE normativa richiamata primaria e secondaria, l’ordinanza impugnata, non rientrando i container nelle categorie dei veicoli a motore e dei natanti per le quali sole sono state approvate le tariffe, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto liquidare l’indennità secondo gli usi locali, ed in mancanza di essi avrebbe dovuto applicare i criteri dettati dagli articoli 2225 o 2233 cod. civ., e non applicare analogicamente la tariffa prevista per gli autocarri in area recintata e scoperta dall’art. 1 lettera c) del D.M. n. 265/2006.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE tesi difensiva la ricorrente richiama una serie di pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione che hanno previsto, per la determinazione dell’indennità di custodia di beni diversi dai veicoli a motore e natanti sequestrati nell’ambito di procedimenti penali, l’applicazione degli usi locali (Cass. 4.5.2018 n. 10622; Cass. 15.9.2017 n. 21388; Cass. 18.1.2016 n. 752; Cass. 5.7.2012 n. 11281), rammenta di avere indicato che già in due precedenti occasioni documentate (Corte App. Salerno 17.1.2017 e Tribunale Lecce 7.12.2017) la giurisprudenza di merito aveva considerato il catalogo tariffario in uso da parte sua all’interno del terminal di RAGIONE_SOCIALE come uso locale, non essendo peraltro richiesta per il rinvio RAGIONE_SOCIALE legge stessa agli usi la prova RAGIONE_SOCIALE cosiddetta opinio iuris seu necessitatis, e che comunque ove l’uso locale non fosse stato ritenuto provato, si doveva fare applicazione dell’art. 2233 comma 2° cod. civ. liquidando l’indennità in base all’importanza dell’opera svolta e previa acquisizione del parere dell’associazione professionale (Cass. 12.12.2017 n. 29832; Cass. 30.8.2017 n. 20583).
Col secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 RAGIONE_SOCIALE Costituzione.
Sostiene la ricorrente di avere sopportato e documentato costi per la custodia del container nell’ambito RAGIONE_SOCIALE gestione del terminal di RAGIONE_SOCIALE non inferiori a € 18.647,90, per cui la liquidazione di un’indennità inferiore a tali costi vivi imporrebbe al custode un sacrificio patrimoniale in contrasto con l’art. 23 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
I due motivi, i quali attengono entrambi al criterio di liquidazione dell’indennità di custodia del container seguiti dall’ordinanza impugnata, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.
Anche se effettivamente il richiamo in ordinanza RAGIONE_SOCIALE decisione di questa Corte n. 35246/2017 è evidentemente frutto di una svista, in quanto tale sentenza non si rinviene nelle raccolte ufficiali delle sentenze RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte, il provvedimento impugnato ha succintamente motivato la liquidazione dell’indennità attraverso il richiamo dell’orientamento espresso dalle altre due sentenze RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte correttamente citate.
Anzitutto la n. 11281/2012 RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, che ha escluso l’applicabilità delle tabelle prefettizie con riduzione ad equità prevista dall’art. 276 del D.P.R. n. 115 del 2002 (disciplina transitoria superata dall’approvazione del D.M. 9.2.2006 n. 265), in quanto contenente una regolamentazione tariffaria solo per i veicoli a motore ed i natanti, ha menzionato l’art. 5 di tale decreto, che per i beni appartenenti a categorie diverse ha previsto il riferimento solo in via residuale agli usi locali.
In secondo luogo, e più specificamente, la sentenza n. 22966/2011 RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione attiene ad una fattispecie di custodia di container sequestrato nell’ambito di un procedimento penale, viene ritenuta in punto di fatto identica alla fattispecie esaminata. Tale ultima sentenza ha ritenuto applicabile analogicamente per l’indennità di custodia dei container -in difetto di prova RAGIONE_SOCIALE sussistenza di usi locali, ossia di prassi di corrispettivi applicati in zona dalle imprese di settore anche a prescindere dalla cosiddetta opinio iuris seu necessitatis, resa superflua dal richiamo agli usi fatto dalla stessa legge -la tariffa prevista per gli autocarri in area recintata e scoperta dall’art. 1 lettera c) del D.M. n. 265 del 9.2.2006 (€ 2,79 IVA esclusa per i primi 90 giorni ed €1,79 IVA esclusa per i giorni successivi), ravvisando una similitudine fisica tra le due categorie di beni, condivisa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che sia pure per relationem rispetto alla sentenza n. 22966/2011 richiamata, tenuto conto dei giorni RAGIONE_SOCIALE custodia, ha considerato le caratteristiche di ingombro degli autocarri e dei container e quindi
degli oneri di conservazione, stimati come analoghi, verificandosi per entrambi col trascorrere del tempo una diminuzione di valore dei beni conservati, che giustifica la riduzione col passare dei giorni dell’indennità e che la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte non considera connessa alla riutilizzabilità del veicolo al motore (Cass. 21.1.2020 n. 1205).
La richiamata sentenza n. 22966/2011 RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, peraltro, è la capofila di un orientamento più recente ed ormai consolidato RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte (Cass. 30.8.2022 n.25536; Cass. 27.4.2022 n. 13193; Cass. 7.2.2022 n.3802; Cass. 9.11.2021 n. 32843; Cass. 21.2.2020 n. 1205), che ritiene utilizzabile, in difetto di prova di usi locali (nella specie evidentemente non ravvisabili nelle tariffe normalmente applicate solo dalla stessa ricorrente, e non da tutte le imprese di settore RAGIONE_SOCIALE zona, anche se dalla TIN indicate come uso locale), l’applicazione analogica delle tariffe relative ai sequestri in procedimenti penali di veicoli a motore anche ai sequestri di merci contenute in container , che hanno caratteristiche analoghe di ingombro e di conservazione, escludendo invece il ricorso al criterio dell’art. 2233 comma 2° cod. civ. (misura adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro professionale), che era stato ritenuto applicabile in via residuale dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte richiamata dalla ricorrente (Cass. 4.5.2018 n.10622; Cass. 12.12.2017 n. 29832; Cass. 30.8.2017 n. 20583) e che invece è stato abbandonato come criterio residuale di determinazione del compenso del custode dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte più recente, in quanto riferibile solo alle professioni intellettuali e non a mere attività di custodia materiale (vedi Cass. 25.3.2024 n. 7976; Cass. 27.6.2023 n. 18296; Cass. 18.4.2023 n.10309; Cass. 21.1.2020 n.1205). Il filone giurisprudenziale relativo alla determinazione in via analogica del compenso di custodia dei container si iscrive, del resto, nel più
ampio recente orientamento che consente l’applicazione analogica delle tariffe in base alla similitudine fisica dei beni custoditi rispetto ai veicoli a motore e ai natanti per i quali il DM n. 265/2006 ha introdotto le tariffe (vedi in tal senso Cass. 27.6.2023 n. 18296; Cass. n.2789/2023; Cass. n. 25536/2022; Cass. n.21889/2022; Cass. n.3802/2022; Cass. n. 1205/2020; Cass. 4.11.2011 n.22966).
Quanto all’asserita violazione dell’art. 23 RAGIONE_SOCIALE Costituzione che deriverebbe dal criterio di liquidazione del compenso adottato, che penalizzerebbe il custode imponendogli dei costi superiori al compenso liquidato, va detto che non può essere richiesto alla Suprema Corte di effettuare una verifica in punto di fatto RAGIONE_SOCIALE corrispondenza dei costi lamentati con quelli documentati effettivamente riferibili alla conservazione del container oggetto di causa, e che comunque è stata avanzata una domanda di liquidazione del compenso del custode, che è stato parametrato a tariffe approvate con decreto ministeriale verosimilmente remunerative, e non una domanda di rimborso delle spese vive sostenute per la gestione del terminal di RAGIONE_SOCIALE, senza contare poi che non vengono qui in rilievo prestazioni di servizio imposte al privato autoritativamente.
Nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità, in quanto il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha notificato controricorso e la Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
In base all’art. 13, comma 1 -quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso.
Visto l’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
sì deciso nella camera di consiglio del 16.5.2024
Il Presidente NOME COGNOME