Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15272 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15272 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38006/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende in forza di legge;
-controricorrente-
contro
PROCURA RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 16045/2017 depositata il 06/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE a titolo di compenso per l’attività di custodia di circa 522 colli, sottoposti a sequestro penale, collocati in area coperta dal 14 settembre 2007 al 29 novembre 2012 ed occupanti una superficie di 140 metri quadri.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, la RAGIONE_SOCIALE dedusse che la liquidazione non fosse conforme alle tariffe RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 6 maggio 2019, accolse parzialmente l’opposizione, rideterminando l’indennità spettante in € 38.837,18.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE osservò che le tariffe RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, invocate dall’opponente per la liquidazione del compenso, non trovassero più costante e ripetuta applicazione a seguito del Protocollo a firma congiunta da parte del Presidente del Tribunale e del Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. Essendo intervenute varie liquidazioni difformi da tali tariffe, escluse che esse rivestissero la natura di uso e liquidò il compenso secondo la regola residuale prevista dall’art. 2233, comma 1, c.c.
Secondo il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in assenza di convenzione tra le parti, le tariffe RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE potevano costituire un primo parametro di riferimento per la valutazione di proporzionalità ed
adeguatezza del compenso, ma doveva tenersi conto RAGIONE_SOCIALEo scarso valore commerciale RAGIONE_SOCIALE merce custodita e del lavoro normalmente necessario per la loro custodia; la liquidazione poteva essere compiuta provvedendo, quindi, alla decurtazione di un terzo RAGIONE_SOCIALEe tariffe stabilite dall’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La Procura non ha svolto difese in questa fase.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione di legge del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 59, co. 2 e 3, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del D.M. 2 settembre 2006, n. 265, nonché all’art. 8 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; con tale mezzo si contesta l’affermazione circa l’inesistenza di usi locali per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di custodia per beni diversi dai veicoli, sulla base di numerosi provvedimenti di liquidazione effettuati sulla base RAGIONE_SOCIALEe tariffe RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sin dal 2002, da parte degli uffici giudiziari capitolini e del Tribunale di Civitavecchia.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2225 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3. c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha ridotto il compenso calcolato secondo le tariffe RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ragione del valore commerciale dei beni. La ricorrente sostiene l’illegittimità di tale riduzione, in presenza degli usi locali, che correlerebbero il compenso esclusivamente all’ingombro dei beni.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni in ordine alla natura di usi locali RAGIONE_SOCIALEe Agenzie del RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di numerosi giudizi promossi dalla RAGIONE_SOCIALE ( ex multis Cassazione civile sez. II, 25/03/2024, n.7976; Cassazione civile sez. II, 20/02/2024, n. 4506; Cass. II Sez. Civ. n. 2507/2022)
Quanto alla normativa relativa al compenso del custode giudiziario di beni sottoposti a sequestro penale, va richiamato l’art.58 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un’indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base RAGIONE_SOCIALEe tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 59 (con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE giustizia, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali.
Il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall’art. 58, comma 2, del Testo Unico Spese di RAGIONE_SOCIALE.
Nella fattispecie, deve reputarsi pacifica la non diretta riconducibilità dei beni oggetto di causa nel novero di quelli per i quali è intervenuta la disciplina di cui al citato Decreto Ministeriale, risultando quindi altrettanto pacifica la non applicabilità RAGIONE_SOCIALEe corrispondenti previsioni. La mancata adozione di tariffe per la tipologia dei beni oggetto di causa impone, quindi, di dover far ricorso agli usi locali, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all’equità.
Reputa il Collegio di dover assicurare continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11553/2019), che ha ritenuto ad esempio condivisibile il ricorso alle tariffe approvate dall’RAGIONE_SOCIALE, in quanto ritenute corrispondenti agli usi locali cui la norma fa richiamo.
L’art. 8 disp. prel. c.c., prevede che nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati ( consuetudo secundum legem ), situazione che ricorre nella fattispecie in forza RAGIONE_SOCIALE‘espresso richiamo operato agli usi da parte del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58 e dal D.M. n. 296 del 2006, art. 45.
Non ignora il Collegio come nella giurisprudenza di questa Corte sia del tutto consolidato il principio, fondato sull’obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi, che debbono essere provati (anche per quanto riguarda l’elemento RAGIONE_SOCIALE‘ opinio iuris ac necessitatis ) a cura RAGIONE_SOCIALE parte che li allega (Cass., Sez. 1, 01/03/2007, n. 4853 con ampi richiami: Cass. 18/6/1956 n. 2158; Cass. 4/10/1956 n. 3348; Cass. 17/10/1961 n. 2183; Cass. 30/10/1963 n. 2909; Css. 4/5/1965 n. 795; Cass. 19/5/1965 n. 980; Cass. 18/2/1967 n. 406; Cass. 17/4/1968 n. 1131; Cass. 18/4/1969 n. 1229; Cass. 9/6/1972 n. 1823; Cass. 21/11/2000 n. 15014; nonché più di recente Cass. n. 2507/2022; Cass. n. 2789/2023; Cass. n. 10309/2023; Cass. n. 19301/2023).
Nel caso di specie, è stato riconosciuto da questa Corte, con motivazione che il collegio condivide, come nell’applicazione ex art. 58 del DPR n. 115/2002 possa attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne fanno uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa.
Quanto all’obiezione secondo cui l’esistenza degli usi presuppone la loro osservanza da parte RAGIONE_SOCIALE collettività nella convinzione RAGIONE_SOCIALE loro cogenza, sicché sarebbe necessario anche accertare tale elemento, la cosiddetta opinio juris ac necessitatis , che implica la ripetizione abituale RAGIONE_SOCIALE condotta da parte dei consociati nella convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico, va ricordato che secondo un orientamento consolidato di questa Corte, di cui è espressione proprio Cass. n. 11553/2019 citata, in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘emanazione del D.M. n. 265 del 2006, la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del citato D.M. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, comma 2, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito RAGIONE_SOCIALE opinio iuris ac necessitatis , ossia dalla convinzione, comune ai consociati, RAGIONE_SOCIALE‘obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE‘osservanza RAGIONE_SOCIALEe tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione RAGIONE_SOCIALEe prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale.
Infatti, poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l’elemento materiale RAGIONE_SOCIALE‘uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris (Cass., Sez. 6-2, 18/01/2016, n. 752, e le pronunce conformi in pari data Cass. n. 753, 755 e 756, nonché Cass. 19/1/2016, n. 775 e 776; poi, in seguito: Cass., Sez. 2, 4/5/2018 n.
10622; Cass., Sez. 2, 7/7/2017 n. 21649; Cass., Sez. 2, 15/9/2017 n. 21388).
Nella specie, la ricorrente aveva avanzato la propria richiesta facendo riferimento alle tariffe emanate dall’RAGIONE_SOCIALE, sicché, una volta esclusa la correttezza del riferimento all’equità, il giudice adito avrebbe dovuto verificare se, pur in assenza di tariffe validamente approvate ai sensi del citato art. 58, alle tariffe de quibus potesse attribuirsi il carattere di usi locali, secondo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata.
L’ordinanza ha escluso tale valenza, pur nella consapevolezza dei precedenti di questa Corte, che avevano invece reputato di attribuire alle tariffe invocate dalla ricorrente il carattere di usi locali, in quanto ha contraddittoriamente, da un lato, negato valore giuridico precettivo al Protocollo che nelle more era stato concordato tra il Presidente del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ed il Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il medesimo Tribunale (osservando correttamente che non può unilateralmente il debitore determinare il compenso spettante al proprio creditore), e, dall’altro, ha reputato che proprio l’erronea applicazione, in chiave precettiva di tale Protocollo, da parte di alcuni giudici che invece si erano reputati vincolati, avesse fatto perdere alle tariffe RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE il carattere di usi locali.
L’erroneo convincimento, da parte solo di alcuni giudici RAGIONE_SOCIALE‘ufficio di appartenenza, del carattere vincolante di un Protocollo, di cui in ogni caso si afferma l’illegittimità, non può condurre a reputare venuta meno la natura di usi locali per le dette Tariffe, risultando quindi erroneo il riferimento al criterio sussidiario di determinazione del compenso di cui all’art. 2233 c.c., per effetto del quale è stata poi data anche surrettiziamente attuazione alla previsione contenuta nel Protocollo che prevede una riduzione del compenso ove la merce
custodita sia di scarso valore commerciale (e ciò sebbene per il custode l’ingombro fisico sia identico a quello imposto da merce avente invece valore commerciale reputato apprezzabile).
Il ricorso deve pertanto essere accolto, ed il provvedimento impugnato cassato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE,