Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13765 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13765 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26816/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del socio accomandatario COGNOME NOME, elett.te domiciliata in NAPOLI, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, poi RAGIONE_SOCIALE, in persona del socio accomandatario COGNOME NOME, elett.te domiciliata in MUGNANO DI NAPOLI, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,
-ricorrente-
contro
PROCURA RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA TRIBUNALE DI NOLA,
-intimata
–
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE,
-resistente- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di NOLA n. 552/2019 depositata il 25.3.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 ed ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Nola, in contraddittorio col RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e con la Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Nola, avverso il decreto emesso il 16.11.2018 dal Gip presso il medesimo ufficio giudiziario nel procedimento penale n. 3511/2013 RG Gip a carico di COGNOME NOME, col quale il medesimo aveva liquidato in favore RAGIONE_SOCIALE società suddetta la somma di € 6.667,00 a titolo di compenso per la custodia giudiziaria dal 19.2.2007 al 20.4.2018 di 78 bombole di gas e di un’elettropompa.
Il Tribunale di Nola, nella resistenza del RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 25.3/6.4.2021, rideterminava il compenso spettante alla custode opponente in € 12.967,00 oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla richiesta di liquidazione e dichiarava compensate le spese processuali.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso straordinario alla Suprema Corte con cinque motivi la RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha resistito senza notificare controricorso, e nei confronti RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Nola.
Con ordinanza interlocutoria del 18.11.2023, in esito alla camera di consiglio in pari data, veniva concesso termine di sessanta giorni alla parte ricorrente per integrare il contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Nola, in quanto la notifica alla stessa era erroneamente avvenuta all’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocatura Generale dello Stato, e la causa veniva rinviata a nuovo ruolo.
Mutato il nominativo RAGIONE_SOCIALE ricorrente a seguito di cessione RAGIONE_SOCIALE quota del socio accomandatario in RAGIONE_SOCIALE e conferita dalla stessa procura aggiuntiva all’AVV_NOTAIO, veniva integrato il contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Nola, che restava intimata, e la causa veniva quindi trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 7.5.2024 senza che fossero depositate memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..
4) Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. ( rectius n. 4), la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., ossia il difetto d’integrità del contraddittorio del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso, in quanto il Tribunale di Nola avrebbe dovuto chiamare in giudizio l’imputato ( rectius indagato) del procedimento penale in cui era stata disposta la custodia dei beni, COGNOME NOME, il cui nominativo emergeva dal decreto di liquidazione e da quello di archiviazione, atteso che il compenso è liquidato solo in via anticipata a carico dello Stato, ma grava effettivamente sull’imputato verso il quale l’Amministrazione ha regresso in caso di condanna, così come in caso di assoluzione, o di pronuncia di non doversi procedere (artt. 691 c.p.c. e seguenti, 181, 199 e 200 disp. att. c.p.p., 340 e 542 c.p.p.). Da tale violazione del principio del
contraddittorio deriva, secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la nullità dell’ordinanza impugnata e la necessità RAGIONE_SOCIALE rimessione al Tribunale di Nola ex art. 383 comma 3° c.p.c.
5) Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento, non solo in relazione alla mancata partecipazione al giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del Tribunale di Nola del soggetto a carico del quale il sequestro dei beni custoditi era stato disposto, COGNOME NOME, potenziale destinatario dell’azione di regresso dell’Amministrazione nonostante l’intervenuta archiviazione del procedimento penale ai sensi degli articoli 699 c.p.p. e 199 e 200 disp. att. c.p.p., ma anche in relazione al mancato coinvolgimento nello stesso giudizio RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Nola, a sua volta parte del procedimento penale nell’ambito del quale il sequestro dei beni custoditi era stato disposto.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell’ambito del procedimento penale ex art. 170 del D.P.R. n.115/2002, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il Pubblico RAGIONE_SOCIALE e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere detto compenso (Cass. 31.1.2023 n. 2789; Cass. 2.5.2022 n. 13784; Cass. 18.6.2020 n. 11795; Cass. n.28711/2013; Cass. n. 24786/2010; Cass. n. 4697/1999).
Il primo motivo va quindi accolto e l’ordinanza impugnata, viziata da nullità, va cassata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Nola, che provvederà previa rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti (custode, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Nola e COGNOME) anche per le spese del giudizio di legittimità, restando assorbiti i restanti motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa l’impugnata ordinanza e rinvia ad altro giudice del Tribunale di Nola, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
sì deciso nella camera di consiglio del 7.5.2024
Il Presidente NOME COGNOME