Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2813 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2813 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 25880/2020 proposto da:
COGNOME NOME, titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (P_IVA) che lo rappresenta e difende.
Resistente –
Nonché contro
PROCURA RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI.
– Intimata –
Avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI n. 32300/2018 depositata il 24/12/2019.
Compenso custode giudiziario
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
NOME COGNOME, titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso, con due motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, pubblicata il 24/12/2019.
Ha resistito ai fini dell’eventuale discussione orale il Ministero della Giustizia, mentre la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli non ha svolto attività difensive.
Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio RAGIONE_SOCIALE, n. 115, proposta dalla ricorrente avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati (colli contenenti vestiti contraffatti per il periodo dal 04/03/2008 al 12/03/2018) nell ‘à mbito di un procedimento penale, iscritto presso la citata Procura della Repubblica.
Il decreto di liquidazione opposto aveva riconosciuto al custode la somma di € 1.830,50, sul presupposto che, non essendo applicabili usi locali, il compenso andava determinato in via equitativa. Secondo il giudice dell’opposizione, poiché non erano più applicabili le tariffe prefettizie, e non avendo la parte istante allegato né provato l’esistenza di usi locali , occorreva far riferimento al criterio residuale dell’equità che, in questa vicenda, era stato applicato.
Preliminarmente rispetto all’esame dei motivi di ricorso, la Corte rileva che il ricorso risulta notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli mediante posta elettronica certificata indirizzata alla casella EMAIL facente capo all’Avvocatura Generale dello Stato, mentre andava notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, come parte necessaria.
Il ricorso va dunque rinviato a nuovo ruolo (in termini, Cass. nn. 13806/2022; 21889/2022; 30150/2023) e al ricorrente va assegnato il termine indicato in dispositivo per provvedere alla notificazione del ricorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo e assegna al ricorrente un termine di sessanta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notificazione del ricorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, in data 24 gennaio 2024.