Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20515 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20515 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4367/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso da sé stesso;
-controricorrente-
-intimata- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, n. 2376/2022, depositata il 7/07/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024
dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE NOMERAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del 7 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato le riunite opposizioni proposte dalla ricorrente contro i due decreti con i quali è stato liquidato il compenso di un custode (l’avvocato COGNOME) e di un professionista delegato alla vendita (il notaio COGNOME). I due professionisti sono stati nominati nel 2015 dal giudice dell’esecuzione, nell’ambito della procedura di espropriazione dell’immobile destinato ad albergo di proprietà della società ricorrente. Sospesa più volte la vendita e andata deserta per mancanza di offerte la prima asta del 14 ottobre 2019, il 4 maggio 2021 la prosecuzione della procedura è stata disposta dal giudice dell’esecuzione e dal delegato è stata fissata la vendita per la data del 3 marzo 2022; il 14 gennaio 2022 la ricorrente ha corrisposto le somme pretese al creditore procedente, che ha depositato atto di rinuncia all’espropriazione il 2 febbraio 2022. Il 28 gennaio 2022 COGNOME ha depositato istanza di liquidazione dei propri compensi, nella misura di euro 26.203,49, oltre a euro 231,05 per spese vive. Il giudice dell’esecuzione, con decreto del 2 febbraio 2022, ha liquidato in favore di COGNOME la somma di euro 26.203,49, oltre ad euro 231,05 a titolo di rimborso delle spese vive. Il 2 febbraio 2022 De Bellis ha depositato istanza di liquidazione dei propri compensi, nella misura di euro 7.040, oltre a euro 86,40 per spese vive. Il giudice dell’esecuzione, con decreto del 4 febbraio 2022, ha
liquidato in favore di COGNOME la somma di euro 6.040, oltre ad euro 604 a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ed euro 86,40 a titolo di rimborso delle spese vive.
Resiste con controricorso NOME COGNOME che anzitutto eccepisce la tardività del ricorso per essere stato notificato oltre trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della cancelleria.
L’intimata NOME COGNOME non ha proposto difese.
Il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
L’eccezione di tardività del ricorso non può essere accolta in quanto il ricorso avverso l’ordinanza ex art. 170 d.P.R. 115/2002, resa ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 150/2011, è ricorribile con ricorso straordinario per cassazione, da proporsi nel termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione del provvedimento ovvero nel termine lungo di sei mesi dal deposito del provvedimento (cfr. Cass. n. 4735/2020, che sottolinea come il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che abbia deciso sull’opposizione ex art. 170 possa essere ‘proposto entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., non trovando applicazione la previsione, relativa al procedimento sommario di cognizione, secondo la quale l’appello avverso l’ordinanza ex art. 702ter c.p.c. deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione, ma la disciplina del ricorso straordinario di cui all’art. 111 Cost., venendo in rilievo un provvedimento non altrimenti impugnabile che incide con carattere di definitività su diritti soggettivi’).
II. Il ricorso è basato su due motivi, che rispettivamente contestano il provvedimento impugnato laddove ha rigettato l’opposizione avverso la liquidazione dei compensi del custode e laddove ha rigettato l’opposizione avverso la liquidazione dei compensi del notaio delegato alla vendita.
1) Il primo motivo contesta ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 2, n. 2, lettere da a) a o), n. 3, n. 4 e n. 5 d.m. 80/2009, 132 c.p.c., error in procedendo , nullità dell’ordinanza’: il Tribunale ha ritenuto che il riconoscimento del compenso massimo liquidabile agli ausiliari del giudice sia oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice da esercitare con prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione, con motivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria; l’art. 2 del d.m. 80/2009 ha stabilito un compenso a percentuale calcolato per scaglioni, indicando le attività necessarie alla liquidazione; la norma impone al giudice specifiche verifiche, mentre il provvedimento impugnato si è ‘rifugiato nel qualunquistico richiamo a principi, documenti e atti della procedura’, senza considerare le specifiche contestazioni della ricorrente.
2) Il secondo motivo denuncia ‘violazione dell’art. 132 c.p.c., error in procedendo , nullità dell’ordinanza; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3 d.m. 227/2015, come modificato dal d.m. 104/2021’: il Tribunale ha utilizzato la medesima motivazione assunta in relazione alla liquidazione del compenso al custode per la liquidazione del compenso del de legato alla vendita; l’unicità degli argomenti addotti dal Tribunale rendono la motivazione apparente, in quanto i compensi liquidabili al delegato alla vendita sono regolati dal diverso d.m. n. 227/2015.
I motivi sono fondati. Come si è supra detto, la ricorrente ha proposto distinte opposizioni, riunite dal Tribunale, nei confronti dei due decreti di liquidazione. Rispetto alla liquidazione operata in favore del custode, la ricorrente ha contestato, invocando l’art. 2 del d.m. n. 80/2009, l’individuazione del valore dell’immobile, la mancata diminuzione del compenso alla luce dell’estinzione del processo prima della vendita e della ridotta complessità dell’incarico e l’applicazione dell’aumento del 15% per l’eccezionale difficoltà nello svolgimento dell’incarico. Rispetto alla liquidazione
operata nei confronti del delegato alla vendita, la ricorrente ha lamentato, invocando l’art. 2 del d.m. n. 227/2015, che il professionista delegato ha svolto solo l’attività compresa tra il conferimento dell’incarico e l’avviso di vendita, essendo poi l’esperimento di vendita stato revocato dal giudice dell’esecuzione, mentre è stato liquidato il compenso anche per le attività successive; è poi stata riconosciuta la maggiorazione del 60% per la complessità dell’attività svolta quando invece si è trattato di attività rientrante nell’ordinaria diligenza.
A fronte delle due opposizioni, la motivazione del Tribunale è articolata nei seguenti passaggi:
dopo avere riportato le doglianze della ricorrente distinte rispetto alla liquidazione dell’attività di custodia e rispetto all’attività di delega alla vendita con i relativi rilievi dei due professionisti, il Tribunale ha effettuato una premessa ‘in via generale’, osservando che il riconoscimento del quantum liquidabile agli ausiliari del giudice costituisce ‘oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità’, per poi dire che, laddove la legge prescriva di dovere tenere conto della complessità eccezionale dell’incarico e delle eccezionali difficoltà nello svolgimento del medesimo, l’attività del magistrato è tutt’altro che discrezionale, essendo vincolata dal calcolo c.d. a scaglioni e dai criteri di disciplinati nel caso in esame dall’art. 2, comma 2 del d.m. 80/2009 per l’attività di custodia giudiziaria e dall’art. 2 d.m. 227/2015 per l’attività di delega alla vendita;
in particolare, nella fattispecie appare assolto l’onere probatorio ‘dalla documentazione del fascicolo d’ufficio della procedura espropriativa, da cui trae riscontro l’attività degli ausiliari contestata con il ricorso introduttivo’;
mentre l’ampiezza dell’incarico affidato l’ausiliare costituisce un elemento di giudizio nella determinazione degli onorari variabili tra il minimo e il massimo, ai fini dell’applicabilità delle disposizioni che prevedono una maggiorazione in percentuale sui compensi, occorre che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione che la legge prescrive debba essere eccezionale sia necessariamente maggiore a quello che deve essere compensato con l’attribuzione degli onorari nella misura massima;
se a rigore di legge in caso di estinzione del processo prima della vendita il compenso del custode deve essere calcolato in percentuale sul valore indicato nell’ultima ordinanza di vendita appare infondata l’eccezione di cui al primo motivo di ricorso che richiama viceversa l’avviso di vendita del professionista delegato;
l’ulteriore importo di euro 2.000 per tutte le attività svolte successivamente alla redazione dell’avviso di vendita e fino all’aggiudicazione o assegnazione è parimenti giustificato dal compimento degli adempimenti successivi, altresì documentati, che richiedono un impegno notevole per garantire la pubblicità e la trasparenza della vendita esecutiva, pena l’applicazione di sanzioni gravi alcune delle quali finiscono per inficiare la procedura esecutiva a danno dei creditori.
Il primo passaggio del ragionamento è generico e prima ancora, nella sua contraddittorietà, incomprensibile, anche perché riferisce di ‘complessità eccezionale’ e di ‘eccezionali difficoltà’ di cui il legislatore parla unicamente nel d.m. n. 80/2009 e che, comunque, vale, e per il solo custode, in relazione all’applicazione della maggiorazione di cui al comma 5 dell’art. 2 dell’appena richiamato d.m. Del tutto generico è poi il secondo passaggio nel suo riferimento alla ‘documentazione del fascicolo d’ufficio della procedura espropriativa’. Generico è ancora il terzo passaggio, anche questo peraltro riferibile unicamente alla maggiorazione di cui al comma 5 dell’art. 2 del compenso del custode. Ancora
relativo al solo custode il quarto passaggio, ove -a quanto è dato di capire -il Tribunale sì considera che vi è stata l’estinzione del processo prima della vendita, e quindi troverebbe applicazione il disposto del comma 3 dell’art. 2 del d.m. n. 80/2009 secondo cui il compenso, ‘calcolato con le percentuali di cui al comma 1, sul valore indicato nell’ultima ordinanza di vendita è ridotto in proporzione all’attività effettivamente svolta’, ma poi pare respingere la censura perché l’opponente ha richiamato l’avviso di vendita, non considerando che una cosa è il valore del lotto immobiliare di cui al comma 1 dell’art. 2 (circa il quale, trattandosi di vendita delegata, è corretto il riferimento non alla ordinanza di vendita del giudice dell’esecuzione, che detta gli adempimenti, le modalità, i termini e, in generale, le condizioni alle quali l’esperimento di vendita è soggetto, ma appunto all’avviso di vendita del delegato) e altra cosa è la riduzione del compenso, così come determinato, ‘in proporzione all’attività effettivamente svolta’. L’ultimo passaggio, l’unico dedicato al compenso del delegato alla vendita, è anch’esso generico e incomprensibile, in quanto parla di ‘attività svolte successivamente alla redazione dell’avviso di vendita e fino all’aggiudicazione o assegnazione’, senza indicare in cosa tali attività sarebbero consistite.
III . L’ordinanza è pertanto affetta dal vizio di motivazione apparente e deve essere cassata. La causa deve essere rimessa al Tribunale di Torre Annunziata, che dovrà pertanto specificamente considerare le doglianze sollevate dalla ricorrente con le due opposizioni, alla luce dei diversi criteri rispettivamente dal d.m. n. 80/2009 e dal d.m. n. 104/2021. Si precisa che il Tribunale dovrà considerare, rispetto alla liquidazione richiesta dal custode, che il compenso a percentuale di cui al comma 1 dell’art. 2 del d.m. n. 80/2009 va calcolato considerando lo scaglione corrispondente al l’intero valore del lotto immobiliare -nel nostro caso, in cui il valore è superiore a euro 500.000, lo 0,3% -e non frazionando,
come ha fatto NOME nella sua richiesta di liquidazione, il valore dell’immobile per i diversi scaglioni (v. la pag. 2 della sua istanza di liquidazione). Va poi sottolineato che l’eventuale applicazione delle maggiorazioni previste per il custode sino al 20% nei casi di ‘eccezionale difficoltà nello svolgimento dell’incarico’ (art. 2, comma 5, del d.m. n. 80/2009) e per il delegato sino al 60% ‘tenuto conto della complessità delle attività svolte’ (art. 2, comma 3 del d.m. n. 227/2015) dovrà essere specificamente motivata dal Tribunale, cui spetterà valutare l’incidenza sulla liquidazione della rinuncia all’espropriazione da parte del creditore prima della vendita del bene, specificamente e diversamente considerata dai due d.m. (v. il comma 3 dell’art. 2 del d.m. n. 80/2009 e il comma 1, lett. c dell’art. 2 del d.m. n. 227/2015).
Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Torre Annunziata in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione