Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33955 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33955 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
R.G.N. 22367/2021
C.C. 6/11/2024
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ CUSTODE GIUDIZIARIO
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22367/2021 ) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME e con indicazione del domicilio digitale all’indirizzo pec: EMAIL
-ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ‘ex lege’ dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, INDIRIZZO -controricorrente –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA NOME COGNOME; -intimata –
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 25.01.2021 (relativa al n. 2015/2020 R.G. Affari contenziosi);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1. La RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto ricorso straordinario per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 25/01/2021, con cui è stata rigettata l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dalla medesima presentata contro il decreto del Tribunale penale di Santa Maria C.V. del 23/03/2015 di liquidazione del compenso spettante al custode giudiziario di beni sequestrati (colli contenenti giocattoli contraffatti, per il periodo dal 9/05/2006 al 2/12/2014) nell’àmbito di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica dello stesso Circondario.
Sulla premessa che il decreto del giudice penale riconosceva alla citata società la somma di € 4.731,10, a giudizio del Tribunale, non essendo i beni custoditi previsti nella tariffa ministeriale e in mancanza di allegazione e di prova (il cui onere era a carico del custode) dell’esistenza di usi locali, occorreva far riferimento all’equità, quale criterio residuale correttamente applicato nel decreto di liquidazione.
Il Ministero della giustizia si è costituito con controricorso.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria C.V. non ha svolto difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 102 c.p.c. e il difetto di integrità del contraddittorio per non avere il ricorrente evocato in causa, nel giudizio di merito, l’imputato del procedimento penale nel quale è stato disposto il sequestro dei colli in questione.
Con il secondo motivo, proposto in via gradata rispetto all’eventuale rigetto del primo mezzo di impugnazione, la ricorrente deduce la ‘violazione e falsa applicazione del d.P.R. 115/2002, artt. 58 e 59, e del Decreto Ministero della Giustizia n. 265 del 9.02.2006, art. 5, e dell’art. 2233, comma 2, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale liquidato il compenso del custode giudiziale facendo applicazione del criterio dell’art. 2233, comma 2, c.c., laddove tale criterio, a seguito di mutamento giurisprudenziale, è stato giudicato inidoneo a regolare tale fattispecie, non essendo assimilabile l’opera del professionista a quella del custode giudiziario’.
Con il terzo motivo -formulato in via ulteriormente gradata -la ricorrente lamenta la ‘violazione e falsa applicazione del D.P.R. 115/2002, artt. 58 e 59, e del Decreto Ministero della Giustizia n. 265 del 9.2.2006, art. 1 e 5, e degli artt. 1374 c.c. e 1 e 14 delle preleggi, anche in relazione all’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.’.
Ci si duole, in sintesi, anche sotto il profilo della mancanza di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), del fatto che il Tribunale abbia fatto ricorso al criterio equitativo senza attenersi all’indirizzo nomofilattico, enunciato da Cass. n. 1205/2020, secondo cui il giudice dell’opposizione
avrebbe dovuto valutare se fosse o meno possibile applicare le tabelle prefettizie quale criterio equitativo su base analogica.
Infine, con il quarto motivo, la ricorrente denuncia -sempre in via gradata -‘violazione e falsa applicazione dell’art. 2233, comma 2, c.c., in relazione al comma 1, n. 3, dell’art. 360 c.p.c., per avere il Tribunale liquidato il compenso del custode tenendo conto del solo costo della locazione di un’area di mq 17 coperta dal 9.05.2006 al 3.12.2013, determinato in base a listini OMI per aree commerciali in zona di Acerra (NA), senza in alcun modo valutare e quantificare l’attività ovvero l’opera insita nella custodia e il trasporto e la manutenzione dei beni custoditi ed anzi riducendo il costo di locazione, attesa la natura pubblicistica della custodia’.
Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli altri.
5.1. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13784/2022 e Cass. n. 11795/2020; già in tal senso Cass. n. 24786/2010) «nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell’ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere detto compenso. Ne consegue che l’omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti – disposta ex art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui rinvia l’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l’inammissibilità del ricorso (dato che il suo deposito realizza la ‘editio actionis’ necessaria all’incardinamento della seconda fase processuale), ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione,
in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice ‘a quo’».
Nella specie, dall’esame degli atti processuali che questa Corte, quale giudice del fatto processuale, può e deve effettuare -si desume il prospettato difetto d’integrità del contraddittorio, in assenza della notificazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del custode all’imputato del relativo procedimento penale.
In conclusione, deve essere accolto il primo motivo, con assorbimento dei restanti.
L’ordinanza impugnata siccome affetta da nullità – va, pertanto, cassata, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di altro magistrato, che provvederà nuovamente alla decisione della domanda previa integrazione del contraddittorio e regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti. Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione