Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4054 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 4054  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28972/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che lo rappresenta e difende; -controricorrente-
nonchè contro
CORTE d’ APPELLO DI ROMA, PROCURA RAGIONE_SOCIALE PRESSO la CORTE DI APPELLO DI ROMA;
-intimate-
avverso l’ORDINANZA della CORTE D’APPELLO di ROMA, pronunciata il 3/10/2022 e notificata il 26/10/2022, r.g.n. 112/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione al decreto con il quale la Corte d’appello di Roma ha liquidato in suo favore, per la custodia di tre colli contenenti beni sequestrati (dal 28 settembre 2011  sino  al  15  luglio  2021),  la  somma  di  euro  124,02,  anziché quella richiesta di euro 1.668,85.
La Corte d’appello di Roma con ordinanza del 3 ottobre 2022 -ha respinto l’opposizione: la raccolta ufficiale degli usi della provincia di Roma non prevede nulla in merito alla categoria delle merci varie ed è stata pertanto corretta l’applicazione in via residuale della disciplina di cui al protocollo siglato il 17 luglio 2013 tra il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica di Roma; la maggior pretesa dell’opponente è d’altro canto vantata sulla scorta delle tariffe dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, in ordine alla cui ‘pretesa applicabilità al caso in esame non è addotta alcuna giustificazione sul piano normativo’.
Avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.
Memoria  è  stata  depositata  da  entrambe  le  parti  in  prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso contesta violazione degli artt. 112 e 132, comma 1, n. 4  c.p.c.,  nonché  omesso  esame  circa  un  fatto  decisivo  per  il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.: erroneamente la Corte d’appello ha affermato  che  la  ricorrente  non  aveva,  a  differenza  di  quanto sostiene la Corte d’appello, ampiamente argomentato nel ricorso in
opposizione  l’applicabilità  sul  piano  normativo  al  caso  in  esame delle tariffe dell’RAGIONE_SOCIALE quali usi locali.
Il ricorso è fondato. Correttamente la ricorrente aveva invocato l’applicazione delle tariffe dell’RAGIONE_SOCIALE quali usi locali. Reputa infatti il Collegio di dovere assicurare continuità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nell’applicazione ex art. 58 del d.P.R. n. 115/2002 va attribuito valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, connotato che ben può riconoscersi alle tariffe approvate dall’RAGIONE_SOCIALE (si veda in tal senso, da ultimo, Cass. n. 7976/2024, alle cui argomentazioni si rinvia).
La ricorrente aveva avanzato la propria richiesta facendo riferimento alle tariffe emanate dall’RAGIONE_SOCIALE, sicché, una volta esclusa la correttezza del riferimento all’equità, il giudice adito avrebbe dovuto verificare se, pur in assenza di tariffe validamente approvate ai sensi del citato art. 58, alle tariffe de quibus potesse attribuirsi il carattere di usi locali, secondo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di questa Corte (oltre a Cass. n. 7976/2024, sopra richiamata, v. Cass. n. 11553/2019).
2.  Il  ricorso  deve  pertanto  essere  accolto  e  il  provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio per  nuovo  esame alla Corte  d’appello  di  Roma,  in  persona  di  diverso  magistrato,  che