Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4574 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4574 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 7071 – 2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Mugnano di Napoli presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’i ndirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello RAGIONE_SOCIALE presso cui domicilia in Roma, INDIRIZZO, ope legis
– controricorrente –
e contro
PROCURA RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME tutte quali eredi di NOME COGNOME;
– intimati – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 1/9/2023, resa nel fascicolo n.r.g. 5844/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/5/2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011, la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) propose opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/02, dinnanzi al Tribunale di Nola, avverso il decreto emesso in data 27/7/2021 (procedimento R.G.DIB. n.160/2006 n. RGNR 1796/2004 a carico di COGNOME NOME), con cui era stato liquidato in suo favore il compenso di euro 4.973,52 oltre IVA, per il prelievo, il trasporto, la conservazione e la RAGIONE_SOCIALEa di n. 48 colli -bombole GPL, il tutto occupando uno spazio di circa 5,52 mq, protrattasi dal 13/3/2003 al 3/2/2021 per giorni 3604, giusta verbali di affidamento in giudiziale RAGIONE_SOCIALEa di materiale sottoposto a sequestro.
Con ordinanza del 10/8-1/9/23, il Giudice delegato del Tribunale di Nola, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha liquidato un compenso di euro 6.128,00, applicando il criterio equitativo ex art.2233, secondo comma, cod. civ., in assenza di usi locali per merci diverse da veicoli o natanti.
Avverso questa ordinanza, la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato
a due motivi, a cui il Ministero ha resistito con controricorso. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, non hanno svolto difese.
3.1. In data 26/7/2024, il Consigliere delegato ha formulato proposta di decisione accelerata del ricorso ex art. 380 bis cod. proc. civ., comunicata il successivo 29/7; in data 8/10/2024 la società ricorrente ha chiesto la decisione.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in relazione al n. 3 del comma I dell’ art.360 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli art. 58 e 59 del d.P.R.115/2002, in relazione al secondo comma del l’art. 2233 cod. civ. e in relazione al decreto prefettizio prot. N. 64255/2008 AREA III bis, emesso in data 30/12/2008, per avere il Tribunale provveduto alla liquidazione del suo compenso quale RAGIONE_SOCIALE giudiziario, ritenendo l’ assenza tariffe per merci diverse da veicoli o natanti e di usi locali, in riferimento a criteri equitativi – quali l’importanza dell’opera e la gravosità della RAGIONE_SOCIALEa -in applicazione dell’ art.2233, secondo comma, cod. civ. che, invece, non sarebbe consentita.
Con il secondo motivo, pure articolato in relazione al n. 3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., la società ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 58 e 59 del d.P.R.115/2002 e degli art. 1 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia n. 265 del 9.2.2006, in riferimento agli art. 1374 cod. civ., 1 e 14 delle preleggi, anche in relazione all’art.112 cod. proc. civ.: il Giudice del Tribunale, dopo aver ritenuto, in base a valutazione di mero fatto, che, in assenza di usi locali, non potesse essere riconosciuto valore di uso normativo alle tariffe prefettizie (tabelle U.T.E. anno 2000 e decreto prefettizio n.64255/2008 Area III bis emesso in data 30.12.2008 riguardante le tariffe 2009), ha applicato quale criterio residuale il comma II del l’art.
2233 cod. civ. senza verificare se le suindicate tabelle prefettizie potessero essere utilizzate quale parametro oggettivo cui ancorare una valutazione equitativa del compenso da liquidare; in sostanza, il Giudice di merito non avrebbe applicato l’equità «analogica» perché non ha valutato la possibile assimilazione «sulla base della similitudine fisica» delle 48 bombole di GPL ad uno o più veicoli ovvero a uno o più natanti, al fine di applicare le tabelle ministeriali di cui all’art.1 del d.m. n.265/2006.
2.1. I due motivi, da trattarsi congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati.
Il Tribunale, in sede di opposizione, ha ricostruito soltanto parzialmente l’assetto normativo vigente : ha richiamato dapprima il principio espresso nell’ordinanza di questa Corte n. 6763/2019 (non massimata), secondo cui «la liquidazione del compenso del RAGIONE_SOCIALE deve essere effettuata, in relazione a beni non espressamente contemplati dal d.m. n. 265/2006, secondo gli usi locali e, in mancanza, secondo il disposto dell’art. 2233, comma 2, cod. civ. e, quindi, in base all’importanza dell’opera svolta e previa acquisizione del parere dell’RAGIONE_SOCIALE»; quindi, in difetto di prova e di allegazione, da parte della opponente, sull’ esistenza di usi, ha sottolineato che la tabella dell’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE con sede in Roma), prodotta dalla opponente, non poteva essere considerata utile indicazione perché proveniente da un’organizzazione che non può essere considerata RAGIONE_SOCIALE; ha perciò applicato il criterio equitativo ex art. 2223 cod. civ.
Questa motivazione, tuttavia, non è conforme al quadro normativo come interpretato da questa Corte.
Per principio consolidato (in ultimo, Sez. 2, n. 18367 del 27/6/2023, non mass., con indicazione di numerosi precedenti), in
tema di liquidazione dell’indennità spettante al RAGIONE_SOCIALE di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale, a seguito dell’emanazione del d.m. 2 settembre 2006, n. 265 (Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell’indennità spettante al RAGIONE_SOCIALE dei beni sottoposti a sequestro, ai sensi dell’art. 59 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), la determinazione dell’indennità per la RAGIONE_SOCIALEa e la conservazione dei beni sottoposti a sequestro penale deve avvenire sulla base delle tariffe espressamente approvate per i veicoli a motore ed i natanti (artt. 1 e 2 del d.m. n. 265 del 2006), mentre per le altre categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall’art. 58, comma 2, del Testo Unico n. 115 del 2002 (art. 5 del d.m. n. 265 del 2006), non essendo più applicabile l’art. 276 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 che consentiva altresì il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità (Cass. 18367/2023 con indicazione dei precedenti rilevanti).
A ciò deve aggiungersi che, come questa Corte ha evidenziato, al fine del riscontro degli usi locali di cui all’art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è necessario verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis , ossia della convinzione, comune ai consociati, dell’obbligatorietà dell’osservanza delle tariffe, derivando il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale (Cass. n. 752/2016; Cass. n. 11553/2019; Cass. n. 24933/2020; Cass. n. 2507/2022).
In particolare, sul punto è stato chiarito che è vero che è del tutto consolidato il principio, fondato sull’obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi, che questi ultimi, ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono essere provati (anche per quanto riguarda l’elemento dell’ opinio iuris ac necessitatis ) a cura della parte che li allega; è vero altresì, tuttavia, che nell’applicazione ex art. 58 del DPR
n. 115/2002 può attribuirsi valore di uso anche a criteri che siano connotati, in fatto, soltanto dalla loro osservanza abituale che ben può essere riconosciuta nell’uso abituale che le Prefetture locali ne facciano per compensare i RAGIONE_SOCIALE di beni sequestrati in via amministrativa (Sez. 6 – 2, n. 2507 del 27/01/2022).
Qualora non fosse possibile riscontrare una fonte avente valore di uso, in ogni caso, secondo questa Corte, il Giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni (così Cass. 18763/2023 cit., con riferimento a Cass. n. 21889/2022, che ritiene che anche le tabelle ministeriali di cui al citato d.m. del 2006 potrebbero fungere da parametro suscettibile di utilizzazione ove si ravvisi la similitudine fisica tra i beni oggetto di RAGIONE_SOCIALEa).
Resta, quindi, in ogni caso preclusa la possibilità di fare ricorso all’equità come applicata nell’ordinanza impugnata.
Il ricorso è perciò, accolto, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Nola in persona di diverso magistrato, per provveda al riesame della opposizione in applicazione dei principi suesposti e dei rilievi svolti.
Statuendo in rinvio, il Tribunale provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Nola, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 21 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME