Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27346 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27346 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25880/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente -Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (P_IVA) che lo rappresenta e difende.
– Resistente –
nonché contro
PROCURA RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI.
Intimata –
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli resa nel proc. R.G. n. 32300/2018, depositata il 24/12/2019.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 26 settembre 2024.
Rilevato che:
NOME COGNOME, titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso straordinario per cassazione, con due motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha rigettato l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio RAGIONE_SOCIALE, n. 115, dal medesimo presentata avverso il decreto del Tribunale penale di Napoli del 3/10/2018 di liquidazione del compenso spettante al custode giudiziario di beni sequestrati (colli contenenti vestiti contraffatti, per il periodo dal 4/03/2008 al 12/03/2018) nell’àmbito di un procedimento penale iniziato dalla Procura della Repubblica di Napoli.
Sulla premessa che il decreto del giudice penale riconosceva alla ditta RAGIONE_SOCIALE la somma di € 1.830,50, a giudizio del Tribunale, non essendo i beni custoditi previsti nella tariffa ministeriale e in mancanza di allegazione e di prova (il cui onere è a carico del custode) del l’esistenza di usi locali, occorreva far riferimento all’equità, quale criterio residuale correttamente applicato nel decreto di liquidazione.
Il Ministero della giustizia ha resistito con ‘atto di costituzione’.
La Procura della Repubblica di Napoli – alla quale il ricorrente ha rinnovato la notificazione del ricorso, come disposto da altro collegio di questa Corte, con ordinanza interlocutoria in data 24/01/2024, a causa di un vizio della prima notifica – non ha svolto difese.
Considerato che:
il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 102 c.p.c. e il difetto di integrità del contraddittorio per non avere il
ricorrente evocato in causa, nel giudizio di merito, gli imputati del procedimento penale nel quale è stato disposto il sequestro dei colli;
in via subordinata rispetto all’eventuale accoglimento de l primo mezzo di impugnazione, il secondo motivo denuncia la ‘ violazione e falsa applicazione del D.P.R. 115/RAGIONE_SOCIALE, artt. 58 e 59, e del Decreto Ministero della Giustizia n. 265 del 9.2.2006, art. 1 e 5, e degli artt. 1374 c.c. e 1 e 14 delle preleggi, anche in relazione all’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 260, comma 1, n. 3) c.p.c.’.
Si lamenta, in sintesi, anche sotto il profilo della mancanza di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), che il Tribunale abbia fatto ricorso al criterio equitativo senza attenersi a ll’indirizzo nomofilattico, enunciato da Cass. n. 1205/2020, secondo cui il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto valutare se fosse o meno possibile applicare le tabelle prefettizie quale criterio equitativo su base analogica;
il primo motivo è fondato, il che comporta l’assorbimento del secondo motivo;
3.1. al riguardo va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 13784 del 02/05/2022, in connessione con Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 31072 del 30/11/2018) secondo cui «nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell ‘ ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l ‘ obbligo di corrispondere detto compenso. Ne consegue che l ‘ omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti – disposta ex art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui rinvia l ‘ art. 170 del d.P.R. 30 maggio RAGIONE_SOCIALE, n. 115 ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non
l ‘ inammissibilità del ricorso (dato che il suo deposito realizza la ‘ editio actionis ‘ necessaria all ‘ incardinamento della seconda fase processuale), ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice ‘ a quo ‘ ».
Nella specie , dall’esame degli atti processuali -che questa Corte, quale giudice del fatto processuale, può e deve effettuare -si desume il prospettato difetto d’integrità del contra ddittorio, in assenza della notificazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del custode agli imputati del relativo procedimento penale;
la conseguenza è che, accolto il primo motivo, assorbito il secondo, l ‘ordinanza è cassata, con rinvio al giudice a quo , che dovrà ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli imputat i, decidere nuovamente la causa e regolare in quella sede anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa l ‘ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 26 settembre 2024, nella camera di