Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24373 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24373 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20112/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME;
– intimati – avverso il DECRETO DEL TRIBUNALE DI SALERNO del 19/6/2021;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 9/7/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha provveduto alla liquidazione del compenso spettante a NOME COGNOME per l’opera prestata quale curatore del RAGIONE_SOCIALE, determinandolo , secondo i ‘ valori medi ‘, nella somma complessiva di €. 84.719,70, oltre interessi.
1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver dato atto che il fallimento era stato revocato e che, in tale, ipotesi, occorre identificare il soggetto tenuto al pagamento del compenso maturato dal curatore, ha, in sostanza, ritenuto che: – nel caso in esame, la società debitrice era in colpa perché aveva omesso di portare a conoscenza del tribunale circostanze che avrebbero impedito la dichiarazione di fallimento; – il fallimento, infatti, era stato revocato non perché ne mancavano i presupposti normativamente previsti, ma perché il tribunale, pur a fronte della richiesta della società debitrice di concedere il termine di cui all’art. 161, commi 6° e 10°, l.fall., aveva pronunciato la sentenza dichiarativa senza sospendere il giudizio per la dichiarazione di fallimento; – la società debitrice, però, non aveva fornito elementi per ritenere, anche in via presuntiva, che la proposta di concordato, dichiaratamente incompleta, sarebbe stata reputata ammissibile.
1.3. Il tribunale ha, quindi, stabilito che il compenso liquidato in favore di NOME COGNOME per l’opera prestata quale curatore del RAGIONE_SOCIALE doveva essere posto a carico della società debitrice, autorizzando il curatore ad operare il relativo prelievo.
2.1. La RAGIONE_SOCIALE con ricorso dichiaratamente proposto a norma dell’art. 111 Cost. e notificato in data 22/7/2021, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione del decreto.
1.4. IL Fallimento RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.2. Il ricorso per cassazione è inammissibile.
2.3. L’art. 18, commi 15° e 16°, l.fall., in effetti, prevede che, ‘ se il fallimento è revocato ‘, ‘ le spese della procedura ed il
compenso del curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 26 ‘.
2.4. L’art. 26, comma 1°, l.fall., a sua volta, stabilisce che, salvo che non sia diversamente disposto, ‘ contro i decreti … del tribunale, può essere proposto reclamo … alla corte di appello ‘.
2.5. Il decreto del tribunale, dunque, è suscettibile di reclamo alla corte d’appello sia nella parte in cui provvede alla liquidazione del compenso maturato dal curatore del fallimento revocato (art. 18, commi 15° e 16°, cit.), sia nelle parti in cui abbia provveduto, in ipotesi illegittimamente (per ragioni di merito: cfr. il primo, il secondo ed il terzo motivo; o per ragioni di rito: cfr. il quarto ed il quinto motivo), a porre la somma così liquidata a carico della società già fallita (art. 26, comma 1°, cit.).
2.6. Il decreto impugnato, lì dove ha liquidato il compenso spettante al curatore del fallimento revocato e (in difetto di statuizione sul punto da parte della corte d’appello, che ha revocato il fallimento) l’ha posto a carico del soggetto che (a norma dell’art. 147 del d.P.R. n. 115/2002, in relazione a quanto previsto dall’art. 366 , comma 2, del d.lgs. n. 14/2019) deve risponderne (cfr. Cass. n. 27523 del 2023), era, pertanto, suscettibile di reclamo alla corte d’appello e, come tale, non era, di conseguenza, definitivo e, dunque, impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione.
2.7. I provvedimenti giurisdizionali che, pur se decisori, risultano, come quello in esame, privi del carattere della definitività, non sono, infatti, ricorribili per cassazione a norma dell’art. 111, comma 7°, Cost..
Il ricorso è, in definitiva, inammissibile: e come tale dev’essere, per l’effetto, dichiarato.
Nulla per le spese del giudizio in mancanza di formale attività difensiva da parte degli intimati.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso ; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima