Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24360 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24360 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 02/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22162/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME tutti in qualità di eredi legittimi di NOME COGNOME elettivamente domiciliati al l’indicato indirizzo PEC dell’avv. NOME COGNOME che li rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE nonché dei soci NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Taranto pronunciato nel procedimento n. 4434/1992 R.G.F. e depositato il 13.7.2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.7.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti sono gli eredi di NOME COGNOME che svolse le funzioni di curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE (e soci), essendo subentrato a un precedente curatore ed essendo poi cessato dall’incarico prim a della chiusura del fallimento, con conseguente nomina di un terzo curatore.
Il Tribunale di Taranto ha liquidato il compenso finale spettante al l’ufficio del curatore, ripartendolo fra i tre professionisti succedutisi nell’incarico. In particolare, per quanto riguarda il dante causa dei ricorrenti, il tribunale ha rigettato la richiesta di liquidazione di un ulteriore compenso a saldo, ritenendo satisfattivo l’importo complessivo di € 55.578,15, a lui già liquidato, in parte a titolo di acconto (€ 22.000) e in parte per l’attività svolta quale coadiutore del primo curatore (€ 33.578,15).
Contro il decreto del tribunale gli eredi di NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Il fallimento, rappresentato da un curatore speciale, si è difeso con controricorso.
Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ed entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve osservare che i ricorrenti hanno depositato la documentazione comprovante il loro status di unici eredi di NOME COGNOME (certificato di morte, dichiarazioni di accettazione dell’eredit à e atti dell’ actio interrogatoria promossa nei confronti degli altri chiamati).
Il deposito è consentito, trattandosi di «documenti relativi all ‘ ammissibilità … del ricorso», ed è stato effettuato entro il termine fissato dall’art. 372, comma 2, c.p.c . La relativa eccezione deve quindi intendersi superata, non potendo rappresentare un ostacolo all’esame nel merito del ricorso le mere congetture formulate nella memoria illustrativa del controricorrente circa la presenza di altri chiamati o sulla possibile inefficacia dell ‘ actio interrogatoria .
In secondo luogo, il ricorso è ammissibile, in base all’art. 111, comma 7, Cost ., in quanto rivolto contro un decreto di liquidazione finale del compenso del curatore, avente natura decisoria e carattere definitivo, perché incidente su diritti soggettivi e non soggetto ad ulteriore gravame per il disposto de ll’ art. 39, comma 1, legge fall. (v., ex multis , anche con riferimento all’identica questione riguardante il compenso del commissario giudiziale, Cass. nn. 33364/2021; 26894/2020; 1394/2019; 16136 del 2011; 14581 del 2010).
Sempre in via preliminare, per quanto riguarda la tempestività del ricorso per cassazione, posto che è stato rispettato il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (art. 327 c.p.c.), è sufficiente osservare -in conformità a quanto argomentato anche dal Pubblico Ministero -che il decreto non è stato notificato agli eredi. Non sono infatti rilevanti, al fine della decorrenza del termine breve di sessanta giorni (art. 325, comma 2, c.p.c.), le comunicazioni informali da parte del curatore in carica, peraltro inviate soltanto ad alcuni degli eredi. Né lo sarebbe -con riferimento al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. -una comunicazione integrale del provvedimento da
parte della cancelleria (Cass. n. 16938/2019), che comunque nel caso di specie non risulta esserci stata.
Contrariamente a quanto ventilato nel controricorso, nessun dubbio può esserci sulla regolare costituzione del contraddittorio con il fallimento, rappresentato dal curatore speciale, quantunque questi sia stato designato in quanto (all’epoca) commissario straordinario dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, incarico dal quale è attualmente cessato.
È ovvio, infatti, che il curatore speciale non è l’organo dell’Ordine degli Avvocati, ma una determinata persona fisica , anche se la scelta fu motivata con riguardo all’incarico a suo tempo ricoperto. Pertanto, la cessazione dalla carica presso l’Ordine forense non fa venir meno l’ufficio di curatore speciale . E poco importa che, in una precedente fase, all’avvicendamento del vertice dell’Ordine abbia fatto seguito anche la (disposta) sostituzione del curatore speciale.
Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , in relazione all’art. 39 del r.d. 16.3.1942 n. 267 -Legge Fallimentare -e dell’a rt. 101 c.p.c.».
I ricorrenti lamentano di non avere mai avuto notizia dell’istanza di liquidazione del compenso presentata dall’attuale curatore fallimentare e di non avere avuto la possibilità di partecipare al procedimento diretto alla quantificazione ed alla ripartizione del compenso spettante ai curatori succeditisi nel tempo.
Il motivo è fondato.
6.1. Deve infatti essere tenuto fermo il principio di diritto per cui « allorché … il tribunale sia chiamato a liquidare il compenso di più curatori succedutisi nella carica, ne occorre la partecipazione al procedimento » (Cass. n. 30069/2022, che richiama, a sua volta, Cass. nn. 14631/2018 e 25532/2016; adde Cass. nn. 27464/2023; 8404/2016; 13551/2012).
Nel caso di specie, è un dato pacifico che il cessato curatore (e per lui, essendo nel frattempo deceduto, i suoi eredi) non fu coinvolto nel procedimento. In ogni caso tale dato risulta anche dalla motivazione del decreto impugnato, dove si fa riferimento solo ad una risalente istanza che NOME COGNOME aveva depositato quando ancora era coadiutore del primo curatore fallimentare e, quindi, in quella veste.
6.2. Il vizio del contraddittorio comporta la nullità del decreto e la sua cassazione, con rinvio al Tribunale di Taranto, il quale dovrà procedere a una nuova liquidazione e a una nuova ripartizione del compenso liquidato, previo coinvolgimento nel procedimento anche degli altri curatori.
Proprio perché il contraddittorio dovrà essere integrato e regolarmente instaurato in sede di rinvio, prima di una nuova decisione di merito, non è rilevante, invece, l’assenza del primo e dell’attuale curatore in questa sede di legittimità, in cui si tratta soltanto di rescindere un provvedimento nullo perché pronunciato in esito a un procedimento non ritualmente instaurato.
Con l’accoglimento del primo motivo restano assorbiti i due rimanenti motivi («violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 32 del r.d. 16.3.1942 n. 267 – Legge
Fallimentare»; « violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art.360 primo comma n. 3 CPC, in relazione all’art. 39 del RD 16.3.1942 n. 267 – Legge Fallimentareviolazione del criterio di proporzionalità»), che riguardano il contenuto della decisione adottata dal Tribunale di Taranto e pongono quindi questioni che dovranno essere affrontate nel contraddittorio anche con gli altri curatori.
Il Tribunale di Taranto si occuperà di liquidare le spese di lite relative all’intero processo, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Taranto, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del