Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24587 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24587 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6256/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Bologna, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME curatore del Fallimento, -intimati- avverso il decreto del Tribunale di Rimini di cui al Fallimento n. 47/2018 depositato il 11/11/2021.
Letta la requisitoria scritta del sostituto Procuratore Generale dr. NOME COGNOME che ha concluso l’accoglimento del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con decreto dell’11/11/2021 il Tribunale di Rimini, nell’ambito della procedura fallimentare RAGIONE_SOCIALE, ha liquidato al curatore NOME COGNOME il compenso finale di € 30.000 , oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge..
1.1. Il Collegio ha dato atto che l’attivo realizzato ammontava ad € 428.046,07, mentre il passivo accertato era di € 1.885.897,08.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso straordinario per la cassazione del decreto formulando un unico motivo. Il Fallimento e il curatore non hanno svolto difese. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo denuncia «insufficienza o mera apparenza, contraddittorietà della motivazione, violazione e/o falsa applicazione di norme»; la ricorrente precisa che una parte preponderante dell’attivo (€ 426.904 su un totale di € 428.046,07) è stata ricavata dalla vendita dell’immobile gravato da ipoteca nell’ambito della procedura di esecuzione immobiliare nr 243/2016 R.E. promossa dal creditore fondiario, con la conseguenza che il curatore non ha svolto alcuna attività liquidatoria; andava perciò escluso dalla determinazione dell’attivo conseguito l’importo di € 426.904, pari alla somma ricavata dalla vendita dell’immobile nella procedura esecutiva individuale.
Il motivo va accolto nel l’assorbente profilo della denunciata carenza di motivazione.
2.1 Secondo l’insegnamento di questa Corte «il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve essere specificamente motivato in ordine alle opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito così come demandategli dall’art. 39 l. fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate, con conseguente nullità del decreto
predetto qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione, ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.; la motivazione tuttavia può essere anche implicita, ossia integrata dal contenuto dell’istanza e dai relativi allegati, ma con richiami espliciti ai parametri applicati, non bastando il mero richiamo all’istanza del curatore» ( cfr. Cass. 3871/2020).
2.2 Nel caso di specie il decreto impugnato si presenta redatto in forma stereotipata e si limita semplicemente a indicare, ai fini del calcolo del compenso al curatore, l’attivo realizzato e il passivo accertato, senza minimamente accennare alla questione della inclusione nell’ ‘attivo realizzato’ anche dell’importo ricavato nella procedura immobiliare nr 242/2016 R.G.E. promossa e proseguita dalla Banca creditrice fondiaria.
2.3 Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che «ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l. fall., non può ricomprendersi nel concetto di “attivo realizzato”, alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell’immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell’esecuzione svolgendo un’attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita» (cfr. Cass. 100/981, 14631/2018 e 1175/2020).
2.4 Il decreto non specifica in concreto, neanche in forma sintetica, se non ricorrendo a formule del tutto generiche (« tenuto conto dell’attività prestata, in riferimento alla complessità e importanza della procedura, e dei risultati raggiunti »), i parametri essenziali che si rinvengono del D.M. 30/2012, richiamato dall’art. 39 l. fall. , e, in particolare, se la liquidazione effettuata trovi giustificazione del fatto che il curatore sia intervenuto nell’esecuzione svolgendo
un’attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori.
In accoglimento del ricorso l’impugnato decreto va cassato con rinvio della causa al Tribunale di Rimini, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa al Tribunale di Rimini, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.