Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24374 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24374 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7519-2024 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE CAMPIONE COGNOME;
– intimati – avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI POTENZA depositato l ‘ 1/2/2024;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 9/7/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. Questa Corte, con ordinanza in data 27445 del 27/9/2023, dopo aver rilevato che: – NOME COGNOME in qualità di avvocato, ‘ è stato curatore del fallimento di RAGIONE_SOCIALE
Spera dal 7 luglio 2000 al 9 novembre 2017, data in cui è stato revocato dall ‘ incarico e sostituito dall ‘ avv. NOME COGNOME che si è poi valso come coadiutore dell ‘ avv. NOME COGNOME; -‘ il rendiconto di gestione del curatore poi revocato è stato approvato in data 8 marzo 2018, mentre quello del secondo curatore è stato approvato il 14 novembre 2022’; -‘su istanza del curatore COGNOME il tribunale di Potenza ha liquidato il compenso complessivo, ripartendolo tra i due curatori e, in particolare, attribuendo al primo la sola quota calcolata sul passivo accertato, e al secondo quella calcolata sull ‘ attivo realizzato ‘; -‘ contro questo decreto ‘ ha proposto ‘ ricorso NOME COGNOME per ottenerne la cassazione ‘; ha ritenuto la sussistenza della lamentata ‘ violazione dell ‘art. 39 l.fall.’ sul rilievo, tra l ‘ altro, che: -‘ in tema di liquidazione del compenso a più curatori succedutisi nella funzione ‘, è ‘ imprescindibile che nella determinazione degli importi rispettivamente loro riconosciuti sia svolta un ‘ espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione, avuto riguardo alle attività espletate e ai risultati conseguiti da ciascuno, dovendosi pervenire ad una liquidazione avente carattere riconoscibilmente individualizzato ‘; – il decreto impugnato, al contrario, si è limitato ‘ tautologicamente ad apprezzare la ‘preziosissima attività’ del secondo curatore, senza esplicare quale peso abbia avuto la proposizione delle domande d ‘ insinuazione compiuta dal primo curatore ‘; ed ha, quindi, cassato il decreto impugnato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione.
1.2. Il tribunale, in sede di rinvio, con il decreto in epigrafe, ha ritenuto che il compenso dovesse essere determinato nelle misure già stabilite nel decreto in precedenza impugnato.
1.3. Il tribunale, in particolare, ha, tra l ‘ altro, ritenuto che: -l ‘ avv. COGNOME si fosse, in sostanza, limitato all ‘ accertamento dell ” ingente passivo ‘ del Fallimento nonché a ‘ proporre alcune istanze di insinuazione al passivo ‘ ; – in seguito, tuttavia, avesse lasciato ‘ in stallo la procedura per un sensibile lasso di tempo, non riscontrando il Giudice all ‘ epoca delegato che, rilevata anche l ‘ assenza ai colloqui, proponeva ed otteneva il decreto di revoca che portava alla successiva nomina ‘ dell ‘ avv. NOME COGNOME quale nuovo curatore; – quest ‘ ultimo, per contro, avesse ‘ compiuto integralmente l ‘ attività di realizzazione dell ‘ attivo acquisito dalla procedura ‘, che, come emerge va dal conto di gestione del 26/10/2022, ammontava ad oltre 868.000,00 euro.
1.4. Il tribunale, quindi, alla luce della documentazione disponibile e della sequenza procedimentale, ha ritenuto che, in ragione dell ‘ opera prestata e dei risultati concretamente conseguiti, il compenso dovesse essere determinato nelle misure già stabilite nel decreto in precedenza impugnato, vale a dire: – per l ‘ avv. COGNOME in €. 50.432,84 ; – per l ‘ avv. COGNOME in €. 6.095,23, oltre accessori.
1.5. NOME COGNOME con ricorso notificato il 28/3/2024, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.6. Il Fallimento è rimasto intimato al pari di NOME COGNOME
1.7. NOME COGNOME ha resistito con controricorso con il quale ha, tra l ‘ altro, eccepito l ‘ inammissibilità del ricorso per non essere stata chiesta la nomina di un curatore speciale per la sussistenza tra il ricorrente e il Fallimento di un conflitto d ‘ interessi.
1.8. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ric. 2024 n. 7519 – Sez. 1 – CC del 9 luglio 2025
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 384, comma 2°, c.p.c. e 2909 c.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale: non aveva tenuto conto dei limiti segnati dall ‘ ordinanza con la quale, in data 27/9/2023, la Corte di cassazione l ‘ aveva investito, quale giudice di rinvio, del compito di procedere alla ripartizione del compenso spettante ai due curatori che si erano succeduti nella carica, avendo espresso riguardo alle attività espletate e ai risultati conseguiti da ciascuno e, segnatamente, in relazione alla realizzazione dell ‘attivo, al ‘ peso … avuto ‘ dalla ‘ proposizione delle domande di insinuazione compiuta dal primo curatore ‘; – il tribunale, infatti, si era limitato ‘ ad effettuare una nuova comparazione delle attività svolte dai curatori, senza provvedere affatto ad esplicitare, in tale ultimo ambito, quale peso avuto, ai fini della realizzazione dell ‘ attivo, la proposizione delle domande d ‘ insinuazione suddette ‘; – la Corte di cassazione, per contro, aveva affidato al giudice di rinvio il preciso incarico ‘ di determinare la valenza, ai fini della realizzazione dell ‘ attivo fallimentare e, conseguentemente, della ripartizione della quota del compenso dipendente dall ‘ entità dell ‘ attivo stesso, della proposizione delle ripetute domande di insinuazione ‘.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell ‘ art. 39 l.fall., nella versione anteriore alla riforma del 2006, e degli artt. 1 e 2 del d.m. n. 570/1992 e dell ‘ art. 111, comma 6°, Cost., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale non ha considerato che, come emergeva dal rendiconto del primo curatore (approvato l ‘ 8/3/2018) e dal rendiconto del secondo curatore (approvato il 14/11/2022), ‘ l ‘ intero attivo del Fallimento Ag (r) icola RAGIONE_SOCIALE derivato dalle … domande tempestive di insinuazione, proposte
dal ricorrente nell ‘ anno 2000 ‘; nei casi in cui il momento solutorio conseguente alla fase liquidatoria dei beni sia temporalmente ricadente nella gestione del curatore subentrato, pur essendo casualmente riferibile ad operazioni condotte dal curatore revocato, il tribunale non può, infatti, prescindere dal precisare l ‘ ammontare dell ‘ attivo realizzato da ciascuno dei curatori succedutisi nell ‘ incarico e determinare, all ‘ interno dei valori così identificati, il compenso da attribuire a ciascuno di essi; il tribunale, per contro, in sede di determinazione dell ‘ attività svolta dai due curatori succedutisi nel tempo, ha fatto ricorso esclusivamente ad una illegittima logica ‘ cronologico-temporale ‘ di mera cassa, avendo ritenuto che l ‘ avv. COGNOME successivamente nominato, aveva compiuto integralmente l ‘ attività di realizzazione dell ‘ attivo acquisito alla procedura in esame, senza considerare che era stato il precedente curatore a predisporre, come lo stesso decreto riconosceva, le suddette istanze di insinuazione nel passivo di altri fallimenti, le quali, in effetti, costituiscono ‘ l ‘ unica ragione dell ‘ intero attivo fallimentare ‘; il decreto impugnato, dunque, senza una reale motivazione o con una motivazione solo apparente, non ha considerato che, come emergeva dai documenti agli atti della procedura, l ‘ intera realizzazione dell ‘ attivo era riferibile all ‘ opera dell ‘ avv. COGNOME
2.3. Il ricorso, intanto, è, sul piano processuale, ammissibile.
2.4. Non v ‘ è dubbio, invero, che il curatore fallimentare, anche se cessato dall ‘ incarico e sostituito da un nuovo professionista, ove intenda impugnare per cassazione il provvedimento di liquidazione del compenso, deve previamente richiedere, a pena d ‘ inammissibilità del ricorso, al primo presidente della Corte di cassazione (e non al giudice delegato)
la nomina del curatore speciale del fallimento, nei cui confronti sussiste comunque un potenziale conflitto d ‘ interessi, atteso che il compenso del curatore fallimentare, da liquidare in ogni caso al termine della procedura (salvo acconti), è unico anche nel caso in cui si siano succeduti più professionisti nell ‘ incarico (Cass. n. 7070 del 2022).
2.5. Nel caso in esame, tuttavia, a fronte della definitiva determinazione del compenso spettante al curatore, il conflitto è esclusivamente fra i due professionisti che si sono succeduti nell ‘ incarico.
2.6. I motivi del ricorso, da trattare congiuntamente, sono, tuttavia, inammissibili.
2.7. Il tribunale, come visto, ha ritenuto: – da un lato, che l ‘ avv. COGNOME si fosse limitato all ‘ accertamento dell ” ingente passivo ‘ del Fallimento e alla proposizione di ‘ alcune istanze di insinuazione al passivo ‘ , lasciando, poi, ‘ in stallo la procedura per un sensibile lasso di tempo ‘, fino a quando, con decreto dell ‘ 8/2/2020, è stato revocato dall ‘ incarico; – dall ‘ altro, che l ‘ avv. COGNOME quale nuovo curatore, avesse, per contro, ‘ compiuto integralmente l ‘ attività di realizzazione dell ‘ attivo acquisito dalla procedura ‘ .
2.8. Il ricorrente, lì dove ha censurato tali statuizioni nella parte in cui il decreto impugnato non avrebbe considerato il fatto che l ‘ intera realizzazione dell ‘ attivo era in realtà imputabile alle domande d ‘ insinuazione nel passivo di altri fallimenti dallo stesso presentate, le quali, a suo dire, costituirebbero ‘ l ‘ unica ragione dell ‘ intero attivo fallimentare ‘ , ha finito, in sostanza, per lamentare la ricognizione della fattispecie concreta che, alla luce delle prove raccolte, ha svolto il tribunale: quando, in particolare, ad onta delle (asseritamente) diverse emergenze delle stesse, ha accertato
che ‘ l ‘ attività di realizzazione dell ‘ attivo acquisito dalla procedura ‘ era , in realtà, ‘ integralmente’ riconducibile all ‘ attività svolta dall ‘ avv. COGNOME.
2.9. La valutazione delle prove, tuttavia, costituisce un ‘ attività riservata in via esclusiva all ‘ apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, se non per il vizio consistito, come stabilito dall ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., nell ‘ avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l ‘ esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della pronuncia impugnata o (più probabilmente) dagli atti del giudizio, che siano stati controversi tra le parti e che abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero senz ‘ altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda storica in modo da integrare con certezza il fondamento della domanda proposta (o dell ‘ eccezione sollevata) dalla parte poi ricorrente.
2.10. L ‘ omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio d ‘ omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa (così come indicati dall ‘ ordinanza resa in sede rescindente da questa Corte) come fatti costitutivi del diritto azionato (o, simmetricamente, come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso) siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la pronuncia impugnata non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.).
2.11. Non basta, dunque, che il ricorrente lamenti semplicemente la mancata valutazione di uno o più emergenze istruttorie: è, per contro, necessario che lo stesso indichi, con la
dovuta specificità, i fatti storici controversi che il giudice di merito, nonostante la loro emergenza dagli atti del giudizio e il carattere decisivo degli stessi, ha completamente omesso di esaminare, riproducendone in ricorso la precisa risultanza dalla pronuncia impugnata o da un altro atto del giudizio ed allegando tale atto al ricorso medesimo.
2.12. L’ art. 360 n. 5 c.p.c., lì dove ha previsto quale vizio denunciabile per cassazione l ‘ omesso esame di un fatto storico controverso e decisivo per il giudizio, impone, infatti, al ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., non solo di indicare il ‘ fatto storico ‘, il cui esame sia stato omesso, ma anche il ‘ dato ‘, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘ come ‘ e il ‘ quando ‘ tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonche, infine, la sua ‘ decisività ‘ (Cass. SU n. 8053 del 2014).
2.13. Nel caso in esame, per contro, il ricorrente, pur avendo lamentato (ad onta dei vizi di violazione di legge che ha invocato) l ‘ omesso esame del fatto decisivo come sopra indicato, e cioè che l ‘ intera realizzazione dell ‘ attivo era in realtà imputabile alle domande d ‘ insinuazione nel passivo di altri fallimenti dallo stesso presentate, ha del tutto omesso di illustrare, in ricorso, almeno nei suoi tratti essenziali, l ‘effettiva risultanza di tale fatto, nei termini invocati, dal conto di gestione dal quale lo stesso (a suo dire) emergerebbe.
2.14. I motivi sono, dunque, privi della necessaria specificità e, come tali, di conseguenza, inammissibili.
Il ricorso, per l ‘ inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile : e come tale dev’essere, per l’effetto, dichiarato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 3.000 ,00, di cui €. 2 00,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima