Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25293 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25293 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15762/2023 R.G. proposto da:
NOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME Alessandro (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliato in Foggia, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Foggia di cui al Fallimento n. 9/2011 depositato il 12/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Con decreto del 12/4/2023 il Tribunale di Foggia ha, nell’ambito della procedura fallimentare RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, liquidato a NOME COGNOME, curatore subentrante, il compenso finale pari ad € 2.500 e a NOME, curatore sostituito, il compenso finale pari € 15.000, oltre ad accessori di legge, al lordo degli acconti percepiti.
2 Il Collegio, premesso che erano stati riconosciuti e liquidati al curatore sostituito due acconti per un importo complessivo di € 30.000, ha ripartito l’importo del compenso finale unitariamente calcolato tra i due professionisti che si erano avvicendati nel corso della procedura, tenuto conto delle attività espletate indicate nel provvedimento .
3 NOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo. Il Fallimento ha svolto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il mezzo di impugnazione la ricorrente denuncia la nullità dell’impugnato decreto collegiale per violazione del principio del contraddittorio nel processo camerale di cui all’art. 39 l.fall. , in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c..
1.1 La ricorrente, in particolare, lamenta che il procedimento camerale di determinazione e liquidazione del compenso ai due curatori sia avvenuto senza che lei fosse posta nelle condizioni di parteciparvi, con preclusione, dunque, del diritto di far valere le sue ragioni. Tanto soprattutto considerando che i due acconti, per complessivi € 30.000,00, oltre oneri ed accessori, erano stati regolarmente liquidati con due decreti collegiali risalenti al 2011 e 2012 ed emessi dalla Sezione Fallimentare dello stesso Tribunale di Foggia.
Va preliminarmente riconosciuta l’ammissibilità del ricorso straordinario, in quanto rivolto contro un decreto di liquidazione finale del compenso del curatore, avente natura decisoria e carattere definitivo, perché incidente su diritti soggettivi e non soggetto a ulteriore gravame per il disposto dell’art. 39, comma 1, l. fall. (cfr., tra le tante, Cass. nn. 33364/2021, 26894/2020, 1394/2019, 16136/2011 e 14581/2010).
Il motivo è fondato.
3.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ove il Tribunale sia chiamato alla determinazione del compenso complessivo spettante al curatore del fallimento ed al successivo riparto dello stesso tra i curatori che si sono succeduti nella funzione, l’unitarietà della situazione sostanziale impone la partecipazione al procedimento camerale di cui all ‘ art. 39 l. fall. di tutti i soggetti che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno, nel rispetto del principio del contraddittorio. Ciascuno dei curatori succedutisi nell’incarico, infatti, deve avere la possibilità di rappresentare al collegio le proprie prospettazioni in ordine alle modalità di liquidazione e ripartizione del compenso, non essendo a ciò sufficiente il fatto che l’ultimo curatore, senza notiziare in alcun modo chi lo ha preceduto nello svolgimento dell’incarico della propria iniziativa, solleciti la complessiva liquidazione del compenso rispetto all’attività svolta da entrambi i curatori (cfr. Cass. 8404/2015, 14631/2018 e 13551/2012).
3.2 Nel caso di specie non è in contestazione la circostanza della mancata partecipazione del cessato curatore nel procedimento, perché mai notiziato del suo avvio. Tale dato trova peraltro conferma anche dalla motivazione del decreto impugnato, dove si fa riferimento solo all’istanza di liquidazione del curatore succeduto alla ricorrente.
4. Il vizio del contraddittorio riscontrato comporta la nullità del decreto impugnato e la necessità della sua cassazione, con rinvio al Tribunale di Foggia, il quale dovrà procedere a una nuova liquidazione e a una nuova ripartizione del compenso liquidato, previo coinvolgimento nel procedimento anche del curatore non avvisato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025
Il Presidente
NOME COGNOME