Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3179 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3179  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8761/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Corigliano Calabro INDIRIZZO
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da sé stessa, ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE A., intimato-
avverso il decreto del Tribunale Castrovillari di cui al procedimento nr. 9/2001 depositato il 02/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Con  decreto comunicato in data 9/3/2022  il Tribunale di Castrovillari ha, nell’ambito della procedura  fallimentare RAGIONE_SOCIALE, liquidato a NOME COGNOME,
curatore  subentrante,  il  compenso  finale,  al  lordo  delle  eventuali anticipazioni, pari a € 4.000 e a NOME COGNOME, curatore revocato, il compenso finale pari a € 6.000.
2 Il Collegio ha ripartito l’importo del compenso finale unitariamente calcolato tra i  due professionisti che si erano avvicendati  nel  corso  della  procedura,  tenuto  conto  delle  attività espletate indicate nel provvedimento.
3 NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi.
Il Fallimento e il curatore subentrante non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1  Va  preliminarmente  disattesa  la  richiesta  formulata,  con  la memoria  depositata  in vista della camera  di consiglio, dalla ricorrente  di  procedere  alla  nomina  del  curatore  speciale  del Fallimento, prospettandosi un potenziale conflitto di interessi tra la procedura fallimentare (centro autonomo di interessi e il  curatore subentrante), rimettendo nei termini parte ricorrente per il rinnovo della  notifica  del  ricorso  per  cassazione  al  nominando  curatore speciale.
1.1. In argomento occorre rilevare che questa Corte, dovendo essere il ricorso disatteso per le ragioni di cui in prosieguo, è esentata dal valutare le questioni processuali sollevate in ordine alla regolarizzazione del contraddittorio, ovvero altre relative all’esercizio di facoltà defensionali da parte degli intimati o intimandi, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, in base al quale – quand’anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità -la loro effettuazione pur nell’ininfluenza sull’esito del giudizio sarebbe lesiva del principio della ragionevole durata del processo (cfr. Cass. 10839/2019, Cass., Sez. U., 23542/2015 e Cass. 15106/2013).
2 Passando all’esame del ricorso , il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 39 l.fall ., nonché del d.m 570/1992 e ora d.m. 30/2012, in relazione all’art. 360 , comma 1, nr. 3 c.p.c.: il ricorrente lamenta che il Tribunale di Castrovillari si sia discostato dal criterio di proporzionalità fissato dalla norma in esame, avuto riguardo alle percentuali di attivo conseguito nei rispettivi periodi in cui i curatori hanno operato e al fatto che l’intero passivo è stato accertato esclusivamente dal curatore revocato, non spiegando le ragioni per le quali al curatore subentrante sarebbe stato riconosciuto un compenso superiore al massimo e non riconoscendo le spese vive richieste.
1.1 Il secondo motivo denuncia violazione dell’ar t. 360, comma 1, nr. 5  c.p.c.:  l’impugnato  provvedimento  sarebbe  nullo  mancando ogni riferimento all’attivo realizzato da ciascun curatore ,  mentre il passivo non risulta liquidato a favore del ricorrente, che ha svolto in via esclusiva l’attività , in palese  violazione al principio di proporzionalità.
Non vi sarebbe alcuna determinazione dei valori di attivo e passivo realizzati, così come identificati e confermati nell’approvazione del rendiconto.
2 Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.
2.1  Il  compenso  per  lo  svolgimento  dell’incarico  di  curatore  di fallimento,  da  liquidare  in  ogni  caso  al  termine  della  procedura (salvi acconti), è unico anche nel caso in cui nello svolgimento di tale  incarico  si  siano  succeduti  più  professionisti,  dovendo  in  tal caso  il  compenso  a  ognuno  dovuto  stabilirsi  secondo  criteri  di proporzionalità (art. 39, comma 3, l.fall. nel  testo risultante dalla modificazione recata dal d.lvo 5/2006).
2.2  Al  riguardo  questa  Corte  ha  chiarito  che  liquidazione  del compenso  ai  diversi  curatori  fallimentari  che  si  sono  succeduti nell’incarico necessita di specifica ed analitica motivazione, sorretta
dalla valutazione personalizzata, non cumulativa, dell’opera prestata da ciascuno di essi, dei risultati ottenuti e della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni; in particolare, ai fini dell’applicazione del criterio di proporzionalità ex art. 39, comma 3, l.fall., deve essere precisato l’ammontare dell’attivo realizzato da ciascun curatore, determinando, all’interno dei valori così identificati, il compenso da attribuire ad ognuno temperando il criterio di cassa della realizzazione dell’attivo con quello di competenza, nei casi in cui il momento solutorio, conseguente alla fase liquidatoria dei beni, ricada temporalmente nella gestione del curatore subentrato, pur essendo causalmente riferibile ad operazioni condotte da quello revocato. (cfr. Cass. 22272/2019).
2.3  Il  Tribunale  di  Castrovillari  si  è  attenuto  a  tale  insegnamento riportando analiticamente l’attività svolta  dal  curatore nominato e revocato e da quello subentrante, indicando gli attivi conseguiti da parte ogni singolo curatore e spiegando le ragioni della liquidazione alla ricorrente in percentuali al di sotto del minimo.
2.4 La motivazione, dunque,  non  è  al di sotto  del  minimo costituzionale, in quanto sono stati forniti i parametri posti a base della  ripartizione  del  compenso  unitario  tra  i  curatori  succedutisi, mentre le doglianze in esame , sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge e carenza di motivazione, si traducono di fatto nella non condivisione della divisione dei compensi operata Tribunale; e ciò non può costituire oggetto di censure innanzi alla Corte di legittimità.
2.5  Il  Tribunale  ha  riconosciuto  al  curatore  il  rimborso  forfettario per le spese generali; la censura che lamenta la mancata liquidazione delle ‘spese vive’ per un importo di € 104,23 difetta di specificità,  non essendo stati analiticamente indicati nel corpo del motivo gli esborsi richiesti e la loro natura.
Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
3  Nulla  è  da  statuire  sulle  spese  non  avendo  la  procedura  e  il curatore subentrato svolto difese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto  della  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento  da  parte del  ricorrente  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 19.12.2024.