Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3179 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3179 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8761/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in Corigliano Calabro V.
Nazionale 182, rappresentata e difesa da sé stessa, ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE Prefabbricati di Buonferrato A., intimato-
avverso il decreto del Tribunale Castrovillari di cui al procedimento nr. 9/2001 depositato il 02/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Con decreto comunicato in data 9/3/2022 il Tribunale di Castrovillari ha, nell’ambito della procedura fallimentare RAGIONE_SOCIALE di Buonferrato RAGIONE_SOCIALE, liquidato a NOME COGNOME
curatore subentrante, il compenso finale, al lordo delle eventuali anticipazioni, pari a € 4.000 e a NOME COGNOME curatore revocato, il compenso finale pari a € 6.000.
2 Il Collegio ha ripartito l’importo del compenso finale unitariamente calcolato tra i due professionisti che si erano avvicendati nel corso della procedura, tenuto conto delle attività espletate indicate nel provvedimento.
3 NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi.
Il Fallimento e il curatore subentrante non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Va preliminarmente disattesa la richiesta formulata, con la memoria depositata in vista della camera di consiglio, dalla ricorrente di procedere alla nomina del curatore speciale del Fallimento, prospettandosi un potenziale conflitto di interessi tra la procedura fallimentare (centro autonomo di interessi e il curatore subentrante), rimettendo nei termini parte ricorrente per il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione al nominando curatore speciale.
1.1. In argomento occorre rilevare che questa Corte, dovendo essere il ricorso disatteso per le ragioni di cui in prosieguo, è esentata dal valutare le questioni processuali sollevate in ordine alla regolarizzazione del contraddittorio, ovvero altre relative all’esercizio di facoltà defensionali da parte degli intimati o intimandi, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, in base al quale – quand’anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità -la loro effettuazione pur nell’ininfluenza sull’esito del giudizio sarebbe lesiva del principio della ragionevole durata del processo (cfr. Cass. 10839/2019, Cass., Sez. U., 23542/2015 e Cass. 15106/2013).
2 Passando all’esame del ricorso , il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 39 l.fall ., nonché del d.m 570/1992 e ora d.m. 30/2012, in relazione all’art. 360 , comma 1, nr. 3 c.p.c.: il ricorrente lamenta che il Tribunale di Castrovillari si sia discostato dal criterio di proporzionalità fissato dalla norma in esame, avuto riguardo alle percentuali di attivo conseguito nei rispettivi periodi in cui i curatori hanno operato e al fatto che l’intero passivo è stato accertato esclusivamente dal curatore revocato, non spiegando le ragioni per le quali al curatore subentrante sarebbe stato riconosciuto un compenso superiore al massimo e non riconoscendo le spese vive richieste.
1.1 Il secondo motivo denuncia violazione dell’ar t. 360, comma 1, nr. 5 c.p.c.: l’impugnato provvedimento sarebbe nullo mancando ogni riferimento all’attivo realizzato da ciascun curatore , mentre il passivo non risulta liquidato a favore del ricorrente, che ha svolto in via esclusiva l’attività , in palese violazione al principio di proporzionalità.
Non vi sarebbe alcuna determinazione dei valori di attivo e passivo realizzati, così come identificati e confermati nell’approvazione del rendiconto.
2 Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.
2.1 Il compenso per lo svolgimento dell’incarico di curatore di fallimento, da liquidare in ogni caso al termine della procedura (salvi acconti), è unico anche nel caso in cui nello svolgimento di tale incarico si siano succeduti più professionisti, dovendo in tal caso il compenso a ognuno dovuto stabilirsi secondo criteri di proporzionalità (art. 39, comma 3, l.fall. nel testo risultante dalla modificazione recata dal d.lvo 5/2006).
2.2 Al riguardo questa Corte ha chiarito che liquidazione del compenso ai diversi curatori fallimentari che si sono succeduti nell’incarico necessita di specifica ed analitica motivazione, sorretta
dalla valutazione personalizzata, non cumulativa, dell’opera prestata da ciascuno di essi, dei risultati ottenuti e della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni; in particolare, ai fini dell’applicazione del criterio di proporzionalità ex art. 39, comma 3, l.fall., deve essere precisato l’ammontare dell’attivo realizzato da ciascun curatore, determinando, all’interno dei valori così identificati, il compenso da attribuire ad ognuno temperando il criterio di cassa della realizzazione dell’attivo con quello di competenza, nei casi in cui il momento solutorio, conseguente alla fase liquidatoria dei beni, ricada temporalmente nella gestione del curatore subentrato, pur essendo causalmente riferibile ad operazioni condotte da quello revocato. (cfr. Cass. 22272/2019).
2.3 Il Tribunale di Castrovillari si è attenuto a tale insegnamento riportando analiticamente l’attività svolta dal curatore nominato e revocato e da quello subentrante, indicando gli attivi conseguiti da parte ogni singolo curatore e spiegando le ragioni della liquidazione alla ricorrente in percentuali al di sotto del minimo.
2.4 La motivazione, dunque, non è al di sotto del minimo costituzionale, in quanto sono stati forniti i parametri posti a base della ripartizione del compenso unitario tra i curatori succedutisi, mentre le doglianze in esame , sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge e carenza di motivazione, si traducono di fatto nella non condivisione della divisione dei compensi operata Tribunale; e ciò non può costituire oggetto di censure innanzi alla Corte di legittimità.
2.5 Il Tribunale ha riconosciuto al curatore il rimborso forfettario per le spese generali; la censura che lamenta la mancata liquidazione delle ‘spese vive’ per un importo di € 104,23 difetta di specificità, non essendo stati analiticamente indicati nel corpo del motivo gli esborsi richiesti e la loro natura.
Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
3 Nulla è da statuire sulle spese non avendo la procedura e il curatore subentrato svolto difese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 19.12.2024.