Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33246 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33246 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 12127-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
EREDITA’ GIACENTE DI SCIOTTI NOME;
– intimata – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 15/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L’AVV_NOTAIO, quale curatrice dell’eredità giacente di COGNOME NOME proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi maturati in relazione all’attività espletata, emesso dal Tribunale di Tivoli in data 23 settembre 2014, lamentando l’erroneità della liquidazione e la sua eccessiva esiguità.
Nella resistenza della curatela, il Tribunale di Tivoli in composizione collegiale rigettava l’opposizione, confermando la liquidazione compiuta.
COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso tale provvedimento sulla base di cinque motivi. La curatela dell’eredità giacente ha resistito con controricorso.
Questa Corte con ordinanza n. 18343 del 25 luglio 2017 ha accolto il primo motivo di ricorso e, previo assorbimento dei restanti motivi, ha cassato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Tivoli in persona di diverso magistrato.
Infatti, con il primo motivo di ricorso si deduceva la nullità del provvedimento impugnato in relazione alle previsioni di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002 e dell’art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011, nonché in relazione agli artt. 158 e 161 c.p.c., motivo reputato fondato, poiché l’opposizione nei confronti del decreto di liquidazione dei compensi dell’ausiliario del giudice, quale deve ritenersi sia anche il curatore dell’eredità giacente, doveva essere deciso in composizione monocratica. Nel caso di specie, malgrado l’opposizione fosse indirizzata al Presidente del Tribunale di Tivoli, all’esito della riserva all’udienza del 10 febbraio 2016, l’ordinanza
era stata emessa dal Tribunale adito in composizione collegiale. Il motivo era fondato, in quanto sebbene i rapporti tra Tribunale in composizione collegiale ed in composizione monocratica all’interno dello stesso ufficio giudiziario non possano essere ritenuti idonei ad involgere profili di competenza (cfr. sul punto Cass. n. 9879/2012, secondo cui, non essendo configurabili, all’interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente ed i giudici da questo delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidità dell’ordinanza, adottata in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario, il fatto che essa sia stata pronunciata da un giudice diverso dal presidente del tribunale), tuttavia questa Corte aveva affermato che la pronuncia sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, antecedente alle modifiche introdotte dall’art. 15 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), spetta alla competenza funzionale del presidente dell’ufficio giudiziario in composizione monocratica, con riferimento non solo all’ufficio ma anche alla persona del titolare di questo, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge (Cass. n. 4362/2015; Cass. n. 4714/2016). La conclusione ora esposta doveva poi essere mantenuta ferma anche in relazione alla fattispecie in esame, che risultava invece assoggettata alla novella di cui al D. Lgs. n. 150/2011, attesa la sostanziale identità sul punto tra il testo
dell’art. 15 e quanto previsto nella formulazione originaria dal citato art. 170, atteso che entrambe le disposizioni attribuiscono la cognizione dell’opposizione ad un giudice monocratico.
Riassunto il giudizio, il Tribunale di Tivoli con ordinanza del 15 febbraio 2019 ha rigettato l’opposizione.
Osservava che la liquidazione del compenso del curatore dell’eredità giacente non può avvenire, come invece pretendeva l’opponente, facendo applicazione della tariffa prevista per il curatore fallimentare, attesa la differenza tra le due attività.
Doveva quindi trovare applicazione l’art. 2233 c.c., che consente la liquidazione del compenso in base al prudente apprezzamento del giudice, che poteva anche fare riferimento ai parametri normalmente applicati per lo svolgimento della professione, e quindi anche a quelli dettati dal DM n. 55/2014, sebbene in via analogica.
Tenuto conto che si era di fronte ad attività di volontaria giurisdizione nonché dell’attività svolta, relativa all’ordinaria amministrazione ed a consulenza tributaria, poteva procedersi alla liquidazione sulla base dei criteri previsti per l’attività stragiudiziale di valore indeterminabile e di bassa complessità, così che la somma liquidata nel decreto opposto si palesava congrua.
Quanto all’attività di liquidazione del patrimonio immobiliare, esclusa l’applicazione dei parametri dettati per il curatore fallimentare, non avendo l’opponente nemmeno indicato in via subordinata diversi criteri da utilizzare per la liquidazione, non era possibile procedere ad una diversa determinazione del compenso, e quindi l’opposizione andava rigettata.
Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso COGNOME NOME sulla base di quattro motivi.
Parte intimata non ha svoto attività difensiva in questa fase.
Il primo motivo di ricorso deduce in relazione al DPR n. 115/2002 la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e degli artt. 3 e 36 Cost.
Dopo aver richiamato le norme del TU spese di giustizia in tema di compenso degli ausiliari del giudice, che prevedono la possibilità di fare applicazione delle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell’incarico, nonché il testo dell’art. 2223 c.c. che prescrive che, in assenza di tariffe o usi, il compenso è liquidato dal giudice in maniera adeguata all’importanza ed al decoro della professione, il motivo sostiene che il giudice non ha tenuto conto dell’attività in concreto svolta dalla ricorrente, quale curatrice dell’eredità giacente, dovendo quindi, in assenza di specifiche tabelle, adottare una liquidazione che fosse adeguata al tempo ed all’impegno prestato nell’attività.
Nella specie, il provvedimento impugnato, pur dando atto dell’inapplicabilità delle tariffe previste per il curatore fallimentare che di quelle forensi, ha poi invocato l’applicazione del DM n. 55/2014, con un ragionamento evidentemente contraddittorio.
Risulta poi inconferente il riferimento all’attività di volontaria giurisdizione, essendo, quindi, pervenuto a considerare come attività stragiudiziale quella di amministrazione dei beni e di consulenza e rappresentanza tributaria.
La somma liquidata è del tutto irrisoria e non ha tenuto conto del considerevole impegno profuso dalla ricorrente, avendo quindi
riconosciuto un importo che contrasta con il principio del prudente apprezzamento al quale lo stesso Tribunale ha fatto riferimento.
Ancora si evidenzia come sia erronea anche la liquidazione del compenso per l’attività di vendita del bene immobile appartenente alla de cuius, per la quale si palesava con evidenza l’assimilazione all’attività del curatore fallimentare, e quindi l’applicabilità delle previsioni di cui al DM n. 30/2012. Ma anche a voler escludere l’applicazione di tale disciplina, sarebbe stato necessario un contemperamento per rendere equa la liquidazione in rapporto all’attività svolta.
Il rigetto dell’opposizione appare correlato al solo fatto che la ricorrente non avesse proposto un criterio alternativo rispetto a quello delle tariffe del curatore fallimentare, ma in tal modo il giudice è venuto meno al dovere ufficioso di provvedere alla liquidazione sulla base del proprio prudente apprezzamento.
Il secondo motivo denuncia la nullità dell’ordinanza ex art. 112 c.p.c., per il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in quanto è stata omessa ogni motivazione sulle ragioni per le quali non era dato intervenire sulla liquidazione, avendo quindi nella sostanza omesso di motivare.
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in quanto, anche a voler escludere che la motivazione sia del tutto assente, la stessa è solo apparente nella parte in cui ha confermato la somma per l’attività liquidatoria, senza alcuna motivazione al riguardo.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono parzialmente fondati.
Correttamente il giudice di merito ha richiamato i precedenti di questa Corte che hanno escluso la possibilità di far ricorso per la determinazione del compenso del curatore dell’eredità giacente, ai criteri dettati per il compenso del curatore fallimentare (così Cass. n. 12705/2002).
Infatti, le disposizioni dettate per la liquidazione del compenso al curatore del fallimento non sono applicabili, neppure per analogia, al curatore dell’ eredità giacente data la diversa caratterizzazione delle due funzioni (organo preposto al fallimento; pubblico ufficiale) e, soprattutto, la diversità, rispetto al procedimento ordinario regolato dagli articoli 263 e ss. cod. proc. civ., del procedimento di rendiconto previsto nel fallimento (art. 116 legge fall.), e ciò sia per quanto riguarda le regole procedimentali (come specificamente affermato da Cass. n. 11046/1995), sia per il profilo sostanziale attinente direttamente al quantum (Cass. n. 12767/1991, che ha sottolineato che la disomogeneità delle rispettive prestazioni, essendo l’attività del curatore fallimentare più complessa di quella del curatore dell’eredità giacente, specialmente quando questa si limiti all’inventario ed alla semplice amministrazione temporanea dell’eredità, senza giungere alla fase della liquidazione, per essere nel frattempo sopraggiunta l’accettazione da parte dell’erede). Ne consegue che il giudice dovrà provvedere alla liquidazione del compenso a favore del curatore dell’eredità giacente secondo il suo prudente criterio, valutando la natura, l’entità ed i risultati delle prestazioni gestionali svolte, spiegando con adeguata motivazione i criteri adottati, godendo quindi di ampi poteri discrezionali, insiti nella
natura stessa del provvedimento, che implica la valutazione, sotto diversi profili, di una vastissima gamma potenziale di attività con la conseguenza che, pur senza applicare alcuna tariffa professionale, può prendere in considerazione, in via puramente orientativa, quella riguardante non la professione esercitata dal curatore, bensì la natura tecnica prevalente delle attività richieste per l’espletamento dell’incarico attribuito. (Cass. n. 7731/1991; si veda anche Cass. S.U. n. 11619/1997).
La declinazione dei suddetti principi nella fattispecie appare però parzialmente carente.
Infatti, mentre per quanto concerne la valutazione della congruità del compenso liquidato dal Tribunale per le attività di ordinaria amministrazione e per quella di consulenza tributaria, il provvedimento impugnato ha correttamente assolto all’onere di verificare la natura e le caratteristiche dell’attività prestata, individuando secondo il proprio prudente apprezzamento quali erano i criteri idonei ad orientare, sia pure in via orientativa, la liquidazione, avvalendosi come parametro di riferimento di quelli dettati dal DM n. 55/2014 per le attività di carattere stragiudiziale, così che la valutazione resa sul punto appare conforme a legge ed ampiamente satisfattiva, sul piano dell’onere motivazionale, al principio del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), non altrettanto soddisfacente si palesa la decisione quanto all’attività del curatore culminata poi nella vendita del bene caduto in successione.
Infatti, Il Tribunale di Tivoli, pur partendo dalla corretta premessa che non poteva farsi richiamo alla tariffa dettata per il curatore fallimentare, e che, in assenza di una specifica previsione, la liquidazione dovesse avvenire secondo il prudente apprezzamento
del giudice ex art. 2233 c.c., con il richiamo in via analogica anche a quanto previsto da diversi parametri di liquidazione, ha ritenuto che, in assenza di diverse indicazioni dell’opponente, non si potesse procedere ad una determinazione diversa da quella contenuta nel decreto opposto.
In effetti, la soluzione cui è pervenuta l’ordinanza impugnata manca di una personale valutazione del giudice, non solo in ordine alla possibilità di ricavare aliunde , e come detto in via analogica, una diversa regolamentazione del compenso per la specifica attività in esame, ma esclude ogni possibilità di valutazione d’ufficio dell’attività onde stabilire, secondo il prudente apprezzamento del giudicante, se quanto liquidato fosse conforme ai canoni posti dall’art. 2223 c.c.
Trattasi però di approdo che contrasta con quanto specificamente affermato da questa Corte secondo cui, in tema di compenso per l’attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul “quantum” ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l’omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura dello stesso, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente (Cass. n. 10057/2018; Cass. n. 7510/2014).
E’ evidente quindi, in parte qua, la violazione del disposto di cui all’art. 2233 c.c., in quanto il Tribunale ne ha operato una applicazione monca nella parte attuativa, essendosi sottratto al
dovere specificamente imposto dalla norma di dover verificare, come specificamente affermato in materia di curatore dell’eredità giacente, se l’attività svolta fosse assimilabile ad altra per la quale sono invece previste delle tariffe o delle tabelle (come ad esempio, per la vendita delegata a professionisti, le previsioni di cui al DM n. 313/1999 – Regolamento recante norme per la determinazione dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 302 -poi sostituito dal DM n. 227/2015 -Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione), oppure, una volta esclusa la possibilità di ricorrere all’analogia, di valutare autonomamente quale fosse la misura del compenso da reputare congrua.
I motivi vanno quindi accolti in tali termini, e l’ordinanza deve quindi essere cassata, in relazione alle ragioni dell’accoglimento, con rinvio al Tribunale di Tivoli in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio e di quelle delle precedenti fasi di merito e di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, e cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Tivoli, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 novembre 2023