Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25916 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25916 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
COGNOME
– intimato – avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE DI MANTOVA n. 1970/2021, depositata il 19/09/2022;
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5879/2023 R.G. proposto da: COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
– controricorrente –
nonchè contro
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME COGNOME ha proposto opposizione avverso il decreto emesso dal G.I. con cui era stato liquidato al C.T.U. NOME COGNOME (nominato nell’ambito del procedimento presupposto, di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato da NOME COGNOME nei confronti della ragioniera COGNOME COGNOME, un compenso di €. 1.800,00 oltre IVA e accessori di legge, per onorario, ponendolo a carico di entrambe le parti in solido.
1.1. La controversia presupposta aveva ad oggetto la contestazione, da parte dell’opponente NOME COGNOME del compenso richiesto allo stesso dalla ragioniera COGNOME non previamente pattuito ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto, per attività di consulenza fiscale e tributaria resa dalla COGNOME in favore del cliente, dal 2009 al 2017.
La ricorrente ha censurato il suddetto decreto di pagamento, ritenendo errata per eccesso la liquidazione operata in favore del C.T.U.
Integrato il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, NOME COGNOME opponente nel giudizio presupposto, il Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale di Mantova, con ordinanza n. 1970/2021, rigettava le censure sostenendo (per quanto ancora qui di interesse):
-è infondata la contestazione relativa all’applicazione della maggiorazione ex art. 52, comma 2, TUSG, in quanto è evidente che la perizia richiesta al C.T.U. presentava un’evidente complessità rispetto ad una mera perizia contabile (ossia di mero calcolo), avendo il C.T.U. dovuto non già verificare la mera congruità dei compensi richiesti dalla professionista, bensì rideterminare il compenso spettante
per ciascuna prestazione resa negli anni indicati, con applicazione delle tariffe professionali di riferimento;
risulta contraria al vero l’allegazione di parte ricorrente secondo la quale la perizia sarebbe stata depositata in ritardo rispetto al termine concesso, con necessaria decurtazione del compenso spettante al C.T.U. nella misura di un terzo. Come chiaramente si evince dai documenti prodotti, il C.T.U. ha richiesto proroga sino al 18.05.2021 per il deposito dell’elaborato peritale: proroga concessagli dal G.I. con decreto del 17.04.2021, e ampliamente rispettata dal C.T.U., che ha depositato in via telematica l’elaborato peritale il 05.05.2021.
Avverso la suddetta ordinanza interpone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidando il ricorso a due motivi.
Resiste NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 50, primo comma, 51 e 52, primo comma, T.U. spese di giustizia D.P.R. 115/2022 sulla liquidazione dei compensi (‘TUSG’) , nonché degli artt. 2 e 29 del D.M. 30 maggio 2002 integrante il principio di unitarietà del compenso al C.T.U. La ricorrente sostiene, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cass. n. 29876/2019), che mentre l’ampiezza dell’incarico affidato all’ausiliare del giudice costituisce un elemento di giudizio nella determinazione degli onorari variabil i tra il minimo e il massimo ai sensi dell’art. 51 TUSG, ai fini dell’applicabilità della disposizione dell’art. 52 del medesimo T.U. occorre che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l’attribuzione degli onorari nella misura massima. Nel caso di specie, prosegue la ricorrente, il Tribunale di Mantova ha motivato la maggiorazione ex art. 52 TUSG con riferimento
ad elementi meramente qualitativi delle prestazioni, ovvero all’attività di risposta alle osservazioni dei C.T.P. e, infine, con riferimento descrittivo al contenuto della prestazione. Nessuno di questi parametri, a giudizio della ricorrente, è idoneo a integrare l’affermata «evidente complessità» della perizia richiesta al C.T.U. rispetto ad una mera perizia contabile.
1.1. Il motivo è inammissibile in quanto la doglianza si traduce nella revisione del convincimento del giudice.
Recitano così le norme invocate:
Art. 51 TUSG, comma 1: «Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita».
Art. 52 TUSG, comma 1: «Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio».
Come ricordato dalla stessa ricorrente, questa Corte ha più volte ribadito che ai sensi dell’art. 52, comma 1, TUSG, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l’aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell’importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l’ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. Di tal ché, la semplice circostanza che il giudice abbia attribuito particolare rilevanza al livello quantitativo e qualitativo dell’opera dell’ausiliare, non implica, di per sé, che detta rilevanza debba anche considerarsi necessariamente di livello così elevato da giustificare, altresì, il superamento dei massimi già riconosciuti «sino al» raddoppio degli stessi, evincendosi, comunque, dalla suddetta norma una possibilità di gradualità della valutazione in funzione
dell’operazione di liquidazione dei compensi in questione (Cass. n. 6414/2007).
Ai fini dell’applicabilità della disposizione di cui all’art. 52 del D.P.R. n. 115/2002, occorre, dunque, che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione, che le legge prescrive debba essere «eccezionale» sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l’attribuzione degli onorari nella misura massima.
1.2. Tornando all’ordinanza gravata, il giudice dell’opposizione si è soffermato sull’ «evidente complessità» della prestazione, osservando che il C.T.U. non ha dovuto verificare la mera congruità dei compensi richiesti dalla professionista, quanto piuttosto rideterminare il compenso spettante per ciascuna prestazione resa negli anni indicati, con applicazione delle diverse tariffe professionali negli anni indicati (v. ordinanza p. 4, ultimo capoverso).
Tali affermazioni -in quanto rese a valle di una congrua e plausibile valutazione del complessivo espletamento dell’incarico da parte dell’ausiliario : v. ordinanza p. 4, 4° capoverso) – appaiono idonee a consentire l’aumento fino al doppio dell’onorario massimo, alla luce del tenore della norma di cui all’art. 52, comma 2, TUSG, né – in quanto attengono al convincimento del giudice del merito -è ammissibile il loro sindacato in questa sede.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 154, comma 1, e 195, comma 3, cod. proc. civ. nonché dell’art. 52, comma 2, D.P.R. 115/2022. La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile la riduzione di 1/3 sul compenso per ritardata consegna dell’elaborato peritale, così non tenendo conto del fatto che il C.T.U. aveva violato il termine ordinatorio – stabilito dal giudice ai sensi dell’art. 195, comma 3, cod. proc. civ. – per l’invio alle parti della bozza di elaborato peritale;
termine spirato il 18.03.2021, ossia prima che fosse chiesta la proroga dal consulente (in data 16.04.2021).
2.1. Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione sollevata nel controricorso (p. 10, 2° – 4° capoverso), riguardante la novità della questione nel presente mezzo di gravame, atteso che il Tribunale si è pronunciato in merito ad essa (v. ordinanza p. 5, 2°-4° capoverso), sebbene fosse limitata al l’asserito ritardo nel deposito della relazione peritale.
2.2. Tanto precisato, si può ora procedere al vaglio della doglianza, che il Collegio ritiene infondata.
L’art. 195, comma 3, cod. proc. civ., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, così recita: «La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse».
Il nuovo terzo comma dell’art. 195 cod. proc. civ. (vigente ratione temporis ) prevede che, all’atto del conferimento dell’incarico, il giudice fissi tre termini, anteriori all’udienza successiva; nel primo, il consulente deve trasmettere alle parti la relazione; nel secondo, le parti possono svolgere le deduzioni sulla consulenza; nell’ultimo il consulente può controdedurre alle deduzioni di parte.
Come rilevato anche nel ricorso, i termini previsti dell’art. 195, comma 3, cod. proc. civ., hanno natura meramente ordinatoria e funzione acceleratoria e svolgono, ed esauriscono, la loro funzione nel
subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione dell’ausiliare.
La riforma del 2009 ha, dunque, procedimentalizzato, assoggettandola a precisi termini, la sola facoltà delle parti di interloquire con il perito, così da incidere già direttamente sul contenuto della consulenza.
2.2.1. Da queste affermazioni derivano due corollari: non sussiste l’obbligo, per le parti, di contenere tutte le attività difensive di natura tecnica (e comunque di «merito») all’interno dei tempi fissati dal giudice all’udienza di nomina del consulente tecnico (se non nei limiti di non introdurre in giudizio nuovi fatti costituivi modificativi o estintivi, domande, eccezioni e prove, nonché censure relative al procedimento della C.T.U., in quanto nullità relative soggette al regime di preclusione di cui all’art. 157 cod. proc. civ.); il C.T.U. non dovrà depositare nel termine a lui originariamente assegnato la sintetica valutazione delle osservazioni rese dalle parti tardivamente rispetto al termine alle stesse all’uopo fissato (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 5624 del 2022, Rv. 664033 – 01). Di conseguenza, varrà la soluzione inversa: le parti non dovranno depositare nel termine originariamente loro assegnato la sintetica valutazione della relazione tardivamente consegnata dal perito rispetto al termine fissato dal giudice; a maggior ragione se, come accaduto nel caso di specie, questi abbia chiesto ed ottenuto la proroga per il deposito della relazione in cancelleria.
2.2.2. In sintesi: il carattere ordinatorio dei termini, da cui deriva la possibilità di proroga del deposito della relazione, consente alle parti come al consulente lo «slittamento» dei termini all’interno del subprocedimento.
A conferma di ciò milita anche la lettera dell’art. 52, comma 2, TUSG, che così recita: «Se la prestazione non è completata nel termine
originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo». La norma, cioè, fa discendere la sanzione della riduzione del compenso solo dal tardivo deposito della relazione in cancelleria, mentre i termini assegnati nel subprocedimento -soprattutto ai fini del rispetto del contraddittorio -sono destinati ad adeguarsi alla nuova scadenza del termine finale.
2.3. Tornando al caso di specie, i termini ordinatori assegnati dal giudice al C.T.U. nel giudizio presupposto, una volta non rispettati dal consulente e, a seguire, dalle parti nella consegna delle loro osservazioni, non possono determinare alcun ritardo né negligenza del C.T.U., una volta rispettata -come accaduto nel caso che ci occupa -la data di deposito della relazione prorogata dal giudice (v. ordinanza p. 5, 3° capoverso).
3. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 1.400,00
per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 19 novembre 2024.
La Presidente NOME COGNOME