Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 689 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 689 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22582/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME, unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE NOMENOME NOME, GIESSEGI DI RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE DI FIRENZE n. 4912/2018, depositata il 29/10/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ. e art. 15 d.lgs. n. 150/2011 NOME COGNOME chiedeva la rideterminazione della liquidazione dei compensi richiesti dal CTU nel procedimento per ATP ex art. 696 cod. proc. civ., ritenuta eccessiva così come effettuata dal Presidente di Sezione del Tribunale di Firenze, per euro 1.479,26 ed euro 258,84 per spese (oltre IVA e CPA).
Gli odierni ricorrenti, in proprio e quali coeredi legittimi del fratello NOME COGNOME, avevano agito nel procedimento presupposto di accertamento tecnico preventivo nei confronti di NOME COGNOME, ex conduttore dell’appartamento del quale i fratelli COGNOME COGNOME sono proprietari, nonché nei confronti di NOME COGNOME e della società RAGIONE_SOCIALE, fideiussori del predetto conduttore, lamentando danni all’appartamento imputabili a quest’ultimo.
1.1. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 17.07.2013 n. 5691/2013, accoglieva parzialmente il ricorso e riduceva il compenso a favore del CTU, geometra NOME COGNOME, in euro 1.179,00, oltre euro 258,84 per spese.
La suddetta ordinanza veniva impugnata dinanzi a questa Corte che, con ordinanza n. 485 dell’11.01.2018, cassava il provvedimento rilevando un difetto di contraddittorio, non essendo state evocate tutte le parti del giudizio principale.
Il giudizio veniva, quindi, riassunto nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME innanzi al Tribunale di Firenze e nei confronti di tutte le parti del giudizio principale.
3.1. Con ordinanza n. 4912/18 il Tribunale di Firenze rigettava il ricorso in riassunzione, confermando la decisione resa dal medesimo Tribunale con precedente ordinanza n. 5691/2013.
La suddetta pronuncia è impugnata da NOME COGNOME COGNOME et NOME con ricorso affidato a tre motivi.
Resiste NOME COGNOME depositando controricorso illustrato da memoria.
Il controricorrente comunica che, nelle more del presente giudizio, è deceduto l’avvocato NOME COGNOME e che, pertanto, la sua assistenza legale prosegue con la difesa del solo avvocato NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 51 D.P.R. n. 115/2002, art. 115 c.p.c. e artt. 12 e 29 Tab. All. al D.M. 20.05.2002 (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.) e/o alternativamente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.).
Il ricorrente censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui giustifica l’aumento dell’onorario variabile ex art. 12 Tab. All. al D.M. 20.05.2002 -il quale prevede un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42 – con motivazione del tutto apparente o comunque di stile e non adeguata. Con riferimento, poi, all’art. 52, comma 1, il ricorrente sottolinea come l’aumento fino al doppio degli onorari sia ivi previsto solo per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, mentre il Tribunale non fa alcun cenno all’incarico svolto, alla superficie dell’appartamento oggetto di rilievo o al tipo di indagini peritali svolte dal CTU né all’impegno richiesto dall’incarico, anche in termini di tempo.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Preliminarmente deve essere disattesa la censura mossa dal controricorrente (v. controricorso p. 9) in merito all’inammissibilità del primo motivo di gravame per mancanza di specificità, in quanto
all’interno di esso non sarebbe possibile ricondurre le argomentazioni di controparte all’uno o all’altro vizio denunciato.
Invero dall’argomentazione che sostiene il mezzo di gravame la denuncia del ricorrente può essere indubbiamente considerata come inerente alla violazione di legge.
Tanto chiarito, si può procedere all’esame nel merito della doglianza.
1.3. Occorre ricordare che l’ampiezza dell’incarico affidato all’ausiliare costituisce, ex art. 51, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, un elemento di giudizio nella determinazione degli onorari variabili tra il minimo e il massimo (tenendo conto della difficoltà dell’indagine, della completezza e del pregio della prestazione). La valutazione della co mplessità degli accertamenti ai fini dell’attribuzione del compenso massimo è rimessa al giudice del merito, i cui apprezzamenti sono insindacabili se correttamente motivati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12027 del 2010; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12027 del 2010; Cass. n. 20235 del 2009).
Nel caso di specie il Tribunale ha apprezzato la «complessità dei rilievi», tanto basta a consentire l’attribuzione di un’oscillazione anche massima rispetto alle tariffe previste dalla legge.
1.4. Quanto alla sussistenza dei presupposti dell’art. 52 D.P.R. n. 115 del 2002 , anch’ essa è oggetto di un controllo rimesso al giudice di merito. Si deve a tal proposito precisare che, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l’aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell’importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l’ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnicoscientifica, complessità e difficoltà. Pertanto, ai fini dell’applicabilità della disposizione di cui alla norma citata, occorre che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione, che le legge prescrive
debba essere «eccezionale», sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l’attribuzione degli onorari nella misura massima, profili di cui il giudice è tenuto a dar conto in motivazione (tra le tante: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21128 del 29.07.2024; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 461 del 10.01.2022; Cass. Sez. 2, n. 21963 del 21.09.2017, Rv. 645430-01).
Nel caso che ci occupa, in merito all’aumento oltre la tariffa massima, che sarebbe stata di euro 970,42, può ritenersi idonea motivazione il riferimento del Tribunale alla tecnicità e specificità delle risposte alle critiche dei CTP, per essere frutto di una valutazione che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 52, comma 2, D.P.R. n. 115/2002, e dell’art. 12 preleggi (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.). Il ricorrente lamenta la mancata riduzione di un terzo dell’onorario del consulente per avere egli depositato la relazione oltre i 120 giorni previsti. In tesi: non sussiste alcuna discrezionalità del giudice nel comminare detta riduzione, stante il tenore perentorio della lettera della norma menzionata. Nel caso di specie, le operazioni peritali avevano avuto inizio il 15.11.2012 e il perito si obbligava a depositare la sua relazione entro 120 giorni, ossia entro il 15.03.2013, mentre egli avrebbe depositato in cancelleria la relazione peritale solo il 19.03.2013, comportando ciò la riduzione di un terzo del suo compenso.
2.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha avuto occasione di precisare che l’art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui se la prestazione degli ausiliari del magistrato non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato, gli onorari non a tempo sono ridotti di un terzo, va interpretato nel senso che la sanzione della riduzione della remunerazione deve essere applicata previo accertamento che il ritardo nell’espletamento dell’incarico sia
imputabile a negligenza del consulente, essendo tale sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi, nonché indebite dilatazioni dei tempi processuali (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24723 del 17/08/2023; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22621 del 10/09/2019).
L’art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002 va quindi interpretato, come da questa Corte affermato con riferimento allo speculare disposto dell’art. 8 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (che contemplava la riduzione di un quarto), nel senso che l’accertamento se il ritardo nell’espletamento dell’incarico sia conseguente o no a «fatti sopravvenuti e non imputabili» deve essere effettuato in sede di liquidazione del compenso; all’esito di siffatta indagine, in caso di risposta positiva, non deve essere applicata alcuna sanzione ed il compenso deve essere liquidato senza tener conto del ritardo stesso, mentre, in caso di risposta negativa, ossia se il ritardo è imputabile all’ausiliare, si deve procedere alla liquidazione senza tener conto delle vacazioni per il periodo successivo alla scadenza ed alla riduzione degli onorari di un terzo (Cass. Sez. 1, 2 novembre 1995, n. 11403; Cass. Sez. 1, 26 maggio 1994, n. 5164).
Appare, dunque, irragionevole un ‘interpretazione dell’art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel senso che esso comporti l’applicazione automatica della sanzione della riduzione di un terzo del compenso nel caso di ritardo di uno o due giorni nel completamento della prestazione dell’ausiliario, dovendosi, viceversa, consentire al giudice di valutare, in riferimento alle circostanze del caso concreto, se un tale ritardo sia imputabile al consulente, e cioè caratterizzato da sua negligenza.
2.2. Nel caso che ci occupa, il Tribunale ha ritenuto corretto il giudizio già reso nel decreto di pagamento in merito all’esclusione della negligenza del perito relativamente all’imputabilità nella consegna della relazione; tanto anche a prescindere dalla «modesta» entità di detto ritardo (v. ordinanza p. 2, 3° capoverso).
A tale ultimo proposito, nel controricorso si precisa che il ritardo nel deposito della relazione è stato cagionato dal ritardo dei consulenti di parte: la bozza della relazione peritale era stata predisposta dal COGNOME in tempo utile per ricevere le osservazioni di parte, pervenute dopo 25 giorni anziché nei 16 giorni assegnati dal perito e in corrispondenza della scadenza del termine per il deposito della versione definitiva della relazione (v. controricorso pp. 13-14).
3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 56, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, nonché degli artt. 2725, 2726 e 2729, comma 2, cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.). Il ricorrente censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui liquida in euro 258,84 le spese non sostenute da alcun giustificativo e/o nota specifica, laddove invece di esse può essere richiesto il rimborso solo nella misura documentata ai sensi dell’art. 56, comma 1, D.P.R. n. 115/2002. Tanto rileva anche ai fini dell’esclusione dalla base imponibile dell’IVA e cassa previdenziale ex art. 15 DPR 633/72.
3.1. Anche il terzo motivo è infondato.
La nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e corredata dalla documentazione delle spese documentabili, mentre non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale, in quanto insite nella presentazione dell’elaborato (quali -tra l’altro – la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e di cancelleria: Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 36344 del 23/11/2021; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18331 del 18/09/2015).
A tali spese che non richiedono fatturazione fa riferimento l’ordinanza, nella parte in cui tra le «presumibili incombenze» elenca la predisposizione di numerosi allegati e le copie trasmesse alle parti (v. ordinanza impugnata, p. 2, 4° capoverso).
4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in euro 1.100,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistenza i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 15 aprile 2025.
La Presidente
NOME COGNOME