Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17764 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17764 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 24251/2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Palermo INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende.
– Ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
– Intimati –
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Agrigento R.G. n. 321/2019 depositata il 02/08/2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 06 giugno 2024.
Rilevato che:
il giudice designato del Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 02/08/2022, pronunciata nei procedimenti riuniti nn. R.G.
LIQUIDAZIONE CTU
321/2019, 538/2019, 4132/2019, di esecuzione forzata di obblighi di fare, promossi, i primi due, dalla debitrice esecutata RAGIONE_SOCIALE Spa, il terzo, dai creditori procedenti NOME COGNOME e NOME COGNOME (alla quale, nel corso del giudizio, sono subentrati gli eredi NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), aventi ad oggetto altrettante opposizioni a tre decreti di liquidazione dei compensi emessi dal G.E. a favore dell’ausiliario ing. NOME COGNOME, previa revoca dei decreti, ha determinato in € 33. 061,87, oltre accessori, il compenso spettante al professionista, e lo ha posto a carico dei creditori procedenti, salvo rimborso finale ex art. 614 c.p.c.;
il Tribunale di Agrigento, al fine di determinare il compenso, sulla premessa che l’attività dell’ausiliario era consistita nello svolgimento della direzione di opere, ha fatto applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 140 del 2012, ha condiviso uno dei conteggi alternativi elaborati dal c.t.u. nominato nel giudizio di opposizione alla liquidazione dei compensi, e ha quindi statuito che (cfr. pag. 7 dell’ordinanza) «alla luce del ‘ consu ntivo lordo’ delle opere dirette dall’ing. COGNOME in relazione al RAGIONE_SOCIALE (€ 293.363,26), considerata la percentuale di rimborso delle spese e l’importo competenze (vedi Allegati VI ‘C2 -D3’), determina il compenso in complessivi € 33.061,87»;
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso, articolato in tre motivi, per la cassazione dell’ ordinanza del Tribunale di Agrigento.
RAGIONE_SOCIALE e l’ing. NOME COGNOME sono rimasti intimati .
Considerato che:
il primo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perché la pronuncia sull’opposizione al decreto di liquidazione del compenso del c.t.u. è stata emessa dal
giudice designato del Tribunale di Agrigento, mentre la competenza funzionale spettava al Presidente del Tribunale, sicché la decisione sarebbe nulla per un vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c.;
1.1. il motivo è infondato;
1.2. è orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 22795 del 12/09/2019, Rv. 655223 – 01, che, in motivazione, menziona Cass. n. 9911 del 2019; Cass. n. 9879 del 2012, Cass. 15940 del 2015) che «anche in seguito alle modifiche introdotte dall ‘ art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull ‘ opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale di un giudice monocratico del Tribunale o della Corte d ‘ appello cui appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione oggetto di impugnazione, da identificare con il Presidente del medesimo ufficio giudiziario o con un giudice da questo delegato».
E ciò perché, come è stato di recente ricordato da Cass. 04/03/2024, n. 5656 (in connessione con Cass. nn. 22292/2020, 22795/2019, cit.), secondo la giurisprudenza di questa Corte «non è affetta da nullità l’ordinanza resa nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice dal giudice monocratico anziché dal presidente del tribunale, ‘non essendo configurabili all ‘ interno dello stesso ufficio questioni di competenza tra il suo presidente ed i giudici che sono in servizio, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione»;
il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 170, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., a causa del difetto di integrità del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario RAGIONE_SOCIALE
(‘RAGIONE_SOCIALE‘) , società di gestione del fondo d’investimento (denominato ‘ RAGIONE_SOCIALE -FCI immobiliare di tipo chiuso’) .
Si lamenta che il G.E. del Tribunale di Agrigento ha nominato l’ing. COGNOME ausiliario nell’àmbito del procedimento esecutivo per obblighi di fare promosso dai creditori procedenti NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti dei debitori esecutati RAGIONE_SOCIALE Spa e RAGIONE_SOCIALE, e che il giudice designato non ha rilevato ex officio che al giudizio di opposizione avverso i decreti di liquidazione dei compensi dell’ausiliario non ha partecipato il fondo comune d’investimento, che pure è litisconsorte necessario, il che comporta la nullità del giudizio;
2.1. il motivo è infondato;
2.2. in ricorso (pag. 18) si afferma che ’emerge’ che l’ing. COGNOME è stato nominato ausiliario del G.E. nel procedimento di esecuzione per obblighi di fare promosso dai creditori procedenti (sig.ri NOME) contro i debitori esecutati RAGIONE_SOCIALE Spa e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e si aggiunge che la procedura esecutiva è stata originata dalla sentenza n. 5259/2011 del Tribunale di Palermo, di condanna dei debitori esecutati, in solido, alla realizzazione dell’op ere indicate in sentenza.
Ebbene, in disparte l’evidente carenza di interesse del Fondo a partecipare al presente giudizio, rileva la Corte che la sentenza del Tribunale di Palermo n. 5259/2011 condanna ad un facere esclusivamente RAGIONE_SOCIALE e che il conseguente atto di precetto è rivolto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, sicché si deve escludere che RAGIONE_SOCIALE sia parte necessaria tanto del giudizio di esecuzione che del presente giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso dell’ausiliario del G.E.;
il terzo motivo censura, ai sensi d ell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento agli artt. 132, n. 4, 112 c.p.c., la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Si addebita al giudice di merito di avere affermato che le parti non avevano contestato l’operato dell’ausiliario, senza tenere conto che i ricorrenti – negli atti introduttivi, nelle comparse di costituzione, nelle note di trattazione scritta, nelle conclusioni – avevano formulato rilievi alla c.t.u. incidenti sulla quantificazione dei compensi da liquidare in favore dell’ausiliario;
3.1. il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;
3.2. è infondato perché l’ordinanza impugnata, diversamente da quanto prospettano i ricorrenti, nella parte in cui afferma di condividere il conteggio operato dal c.t.u. per il calcolo del compenso spettante all’ing. COGNOME per l’attività di direzione delle opere in relazione al quarto S.A.L., soddisfa il requisito del ‘minimo costituzionale’, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte ( ex multis , Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679; in termini, da ultimo, Sez. 2, Ord. 21/05/2024, n. 14060);
3.3. è inammissibile perché la prospettazione dei ricorrenti -secondo cui il giudice di merito avrebbe erroneamente supposto la mancanza di contestazione, da parte dei creditori procedenti, circa la correttezza della direzione dei lavori svolta dall ‘ausiliario , senza considerare che essi, negli scritti difensivi, avevano sollecitato un’integrazione della c.t.u. al fine di dimostrare che l’ing. COGNOME non aveva bene adempiuto ai doveri connessi alla direzione dei lavori demandatagli dal G.E. -si sostanzia nella richiesta, inammissibilmente rivolta a questa Corte, di compiere un
approfondimento istruttorio al fine di accertare la correttezza dell’operato del professionista;
in conclusione, il ricorso va rigettato;
nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale le parti vittoriose non hanno svolto attività difensiva;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 6 giugno 2024, nella camera di consiglio