Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32521 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32521 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso nr. 17237/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO rappresent ato e difeso, giusta procura in atti, dall’avvocat a NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME -controricorrente-
e contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del curatore NOME COGNOME intimati
avverso l’ordinanza di cui al procedimento nr. 16698/2018 depositata in data 19.02.2020 dal Tribunale di Firenze; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 19/2/2020 pronunciata ai sensi dell’art 15 d. lgs. n. 150/2011 , ha rigettato il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso il decreto con il quale il G.I. della causa ex artt. 146 l. fall. e 2497 c.c. promossa dal ricorrente nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, l’uno A.U. e l’altro liquidatore della società fallita, nonché della RAGIONE_SOCIALE, socia della stessa in posizione di direzione e coordinamento, aveva liquidato in favore della dr.ssa NOME COGNOME, nominata CTU contabile, la somma di € 15.000 oltre accessori di legge a carico solidale delle parti.
1.1 Il tribunale fiorentino ha ritenuto che il G.I. avesse correttamente liquidato le somme spettanti all’ausiliari a procedendo alla sommatoria dei compensi relativi a ciascuno dei tre diversi quesiti oggetto dell’indagine affidatale, calcolati, per i primi due, a norma dell’ art . 2 D.M. 30/5/2002 e, per il terzo, a norma dell’art. 11 dello stesso D.M.
2 Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione dell’ordinanza, affidato a tre motivi illustrati da memoria, cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE (nelle more dichiarato) di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione sono rimasti intimati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 2 comma nr 4 cpc e 118 disp. att. cpc, in relazione all’art 360 nr. 4 cpc per avere il Tribunale di Firenze emesso un provvedimento privo di motivazione e/o affetto da motivazione apparente non essendo stati indicati i valori da prendersi a base del calcolo per gli scaglioni.
Il motivo è infondato.
2.1 Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in I. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134/2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360,
comma primo, n. 5, c.p.c., quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. (sentenza Cass. S.U n. 8053 del 2014).
2.2 Nel caso di specie la motivazione della sentenza non è connotata da tali deficienze e reca il minimo costituzionale in quanto, sia pur in maniera sintetica, è stato dato conto dell’ iter logico seguito per la decisione.
2.3 In particolare il giudice circondariale ha spiegato che il compenso liquidato al CTU è stato ottenuto tenendo conto dei valori medi ricavabili dall’applicazione degli artt. 2 del DM 30/5/2002, per i primi due quesiti e 11 D.M cit. per il terzo quesito, così disattendendo, implicitamente, l’impostazione unitaria e onnicomprensiva di calcolo dell’onorari prospettata dal curatore 3 Con il secondo motivo rubricato « violazione o falsa applicazione degli artt. 49 e ss dPR 15/6/2002 nr 115 e degli artt. 1, 2 e 11 tabelle allegate al D.M. 30/5/2002 in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc » ; il RAGIONE_SOCIALE deduce che il G.I. prima ed il t ribunale poi sono incorsi nell’errore di prendere a base del calcolo degli scaglioni non il valore globale della controversia, come prescritto dall’art. 1 D.M citato, fissato in € 2.274.842,44 per effetto della riduzione del quantum della originaria domanda con il deposito della prima memoria ex art 183 6 comma nr 1 cpc, ma i singoli dati numerici estrapolati da ciascun quesito procedendo alla loro sommatoria. Sempre secondo quanto sostenuto dal ricorrente l’ordinanza impugnata avrebbe confermato la liquidazione del G.I che ha applicato, per il terzo quesito gli scaglioni dell’art 11 D.M citato inerenti la valutazione di opere edili o urbanistiche o impianti; materia completamente estranea all’oggetto dell’incarico conferito al CTU.
3.1 Il motivo è inammissibile.
3.2 Va preliminarmente chiarito che la questione dirimente posta all’attenzione di questo Collegio non è quella della individuazione della base di calcolo degli onorari a percentuale, bensì la possibilità per il giudice di procedere, in relazione ai singoli accertamenti demandati al CTU, alla liquidazione dei singoli compensi, da sommarsi tra di loro, per ogni quesito ritenuto autonomo rispetto agli altri.
3.2 Al riguardo la giurisprudenza di questo Corte ha precisato che « in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, il principio di onnicomprensività dell’onorario sancito dal D.M. 30 maggio 2002, art. 29, riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell’incarico, risultano tuttavia strumentali all’accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall’altro che, in quanto previsti distintamente dagli art. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso» (Cass. n. 7174/2010). Se è vero, pertanto, che, ai fini della determinazione giudiziale del compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio, un incarico avente ad oggetto una pluralità di quesiti deve essere considerato unico (Cass. n. 3414/2006), è altrettanto vero che, qualora si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Cass. n. 6233/2006; n. 7186/2007; n. 21224/2014).
3.3 Insomma, il criterio in questa materia non può essere ancorato esclusivamente al dato formale dell’unicità dell’incarico, ma diviene
essenziale accertare se le finalità del quesito abbiano prodotto accertamenti autonomi e distinti o, invece, accertamenti accessori o accertamenti i quali, seppure distinti, siano ripetitivi o omogenei. Nel primo caso potrebbero ricorrere i presupposti per applicare la cumulabilità dei compensi; nella seconda, invece, varrebbe il concetto dell’unitarietà del compenso. (cfr da ultimo Cass. 6927/2023).
3.4 Nel decidere l’opposizione il giudice, dopo aver riportato nel corpo dell’ordinanza i quesiti , ha espressamente richiamato i principi sopra riportati dell’accertamento plurimo applicandoli al caso di specie
3.5 Si è al cospetto di un accertamento in fatto che è sottratto al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all’art 360 1 comma nr 5 cpc o per carenza di motivazione o motivazione apparente; vizio che nella fattispecie in esame non sussiste come si è dato conto in sede di disamina del primo motivo.
3.6 Il motivo sotto l’apparente deduzione della violazione di legge mira in realtà a sollecitare un nuovo giudizio in merito alla natura -unitaria o plurima- degli accertamenti demandati dal Giudice al CTU.
3.7 Accertata la legittimità della modalità di determinazione separata degli onorari per ciascuna indagine tecnica, deve ritenersi corretto anche il calcolo degli onorari sulla base dei singoli accertamenti (che per i primi due quesiti è comunque inferiore al valore della causa).
3.8 Risulta, inoltre, del tutto ininfluente ai fini del risultato finale l’utilizzo da parte dei giudici di merito, con riferimento al terzo quesito, degli scaglioni dell’art 11 D.M. 30/5/2002 anziché di quelli di cui all’art 2 come proposto dal consulente nella richiesta di liquidazione.
4 Con il terzo motivo il RAGIONE_SOCIALE deduce omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti costituito dalla valore della domanda del processo promosso davanti al Tribunale delle Imprese di Firenze e dall’unitarietà dell’incarico ricevuto dal consulente tecnico.
4.2 Anche tale doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
4.3 L’art. 360, 1°, n. 5, cod. pro. civ. (come riformulato dall’art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass.2017/14072 e 26305/2018) o in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove ( cfr. Cass. 91/2014) .
4.4 Nel caso di specie la censura, ancora una volta, è sostanzialmente volta a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento circa la natura unitaria o meno delle indagini peritali inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito.
5 In conclusione il ricorso va rigettato.
6 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7 Il ricorrente deve essere altresì condannato al pagamento in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata come da dispositivo , ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc., per aver tenuto una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo” intraprendendo il giudizio di legittimità, basato su motivi manifestamente infondati o inammissibili, senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire coscienza dell’infondatezza della propria posizione, non
compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per porre in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (cfr. sul principio, Cass- S.U. 32001/2022, 19285/2016, 18512/2020, 38528/2021, 22208/2021 e 18449/2023 )
PQM
La Corte rigetta il ricorso
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.200 di cui € 200 per esborsi oltre Iva Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%
Condanna il ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., u.c. in favore della controparte che liquida in € 1.000 .
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 13 settembre