Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1469 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1469 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 30278-2017 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio;
intimata –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VERONA, depositata il
04.05.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14.06.2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE presentava opposizione al decreto di liquidazione del compenso del C.T.U., emesso dal Tribunale di Verona in data 16.08.2016. Deduceva il ricorrente che in data 08.05.2015 il Giudice unico della causa n. 658/2013 -disposta consulenza tecnica d’ufficio e nominato il C.T.U. nella persona dell’Ing. COGNOME NOME – emetteva un primo decreto di liquidazione, successivamente revocato e modificato con decreto del 15.05.2015, per la somma di €18.000,00 per onorario, oltre alle spese. In data 11.07.2016 seguiva un supplemento di perizia, in replica alle osservazioni dei C.T.P. all ‘elaborato peritale, nel quale si dava atto dello svolgimento di un sopralluogo, nonché di un incontro successivo a fini conciliativi; pertanto, con decreto del 16.08.2016 lo stesso giudice liquidava al C.T.U. l’ulteriore somma di €19.000,00 per onorario, oltre alle spese. Il ricorrente lamentava l’eccessivo importo liquidato dal Tribunale a completamento della precedente perizia effettuata dall’attuale ricorrente.
Il giudice dell’opposizione , con ordinanza del 04.05.2017 emessa ex art. 702ter cod. proc. civ., riformava il secondo decreto di liquidazione, portandolo da €19.000,00 a €1.187,00, di cui €821 ,00 corrispondenti a 100 vacazioni, ed €366 per spese .
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione COGNOME NOME, affidandolo a cinque motivi.
Resta intimata RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.
con riferimento all’art. 170 cod. proc. c iv. Il ricorrente si duole del fatto che la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia stata effettuata personalmente alle altre parti (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), anziché al domicilio eletto dei rispettivi procuratori costituiti: notifica, pertanto, inefficace/nulla/inesistente che ha determinato la mancata costituzione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, da cui discende l’ improcedibilità del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione.
1.1. Il motivo è inammissibile, per vizio di specificità ex art. 366, n. 6), cod. proc. civ. Le formulate censure non sono dedotte in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (Cass. Sez. 3, n. 30723/2019; Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177). Non è dato, infatti, sapere dal contenuto della doglianza chi siano le altre parti del procedimento n. 658/2013 nel corso del quale si è resa necessaria la consulenza tecnica d’uffi cio, né per quali ragioni siano litisconsorti necessari. Al riguardo, si deve ricordare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 cod. proc. civ. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norma e di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., con riferimento all’art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, coordinato con il d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione). Lamenta il ricorrente che l ‘ordinanza avrebbe valutato la validità della perizia
suppletiva, non l’ an o il quantum , come invece richiesto dalla legge secondo l’interpretazione di questa Corte ( tre le altre: Cass. n. 3024/2011). Il GOT del Tribunale di Verona, invece, sarebbe entrato nel merito della valutazione inerente la necessità del nuovo elaborato peritale disposto dal Giudice unico, laddove sottolinea che tale decisione sarebbe stata presa al fine di rispondere ai rilievi ed osservazioni mossi dai C.T.P. al primo elaborato peritale.
2.1. Il motivo è infondato, poiché la doglianza non attinge alla ratio decidendi . L’ordinanza qui impugnata perviene alla diversa liquidazione del quantum determinando le vacazioni sulla base dei contenuti della nuova perizia, dai quali risultavano un ulteriore sopralluogo e un ulteriore incontro a fini conciliativi.
Con il terzo motivo il ricorso deduce violazione o falsa appl icazione di norme di diritto ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., con riferimento all’art. 168 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, coordinato con l’a rt. 11 D.M. 30 maggio 2002, riguardante l’adeguamento dei compensi spettanti ai periti. Lamenta il ricorrente la mancata applicazione dell’art. 11 DM 30.05.2002, ove viene prevista la tabella per la determinazione de ll’importo liquidabile a percentuale calcolato per scaglioni: la seconda liquidazione della RAGIONE_SOCIALE di cui si discute non consiste in semplici chiarimenti; si tratta piuttosto di una nuova relazione peritale integrativa, poiché era stata chiesta all’ausiliario un’attività aggiuntiva rispetto a qu ella inizialmente commissionata.
3.1. Il motivo è infondato. La liquidazione a tempo è prevista come modalità regolare di commisurazione dei compensi peritali dall’art. 4, comma 1, legge 8 luglio 1980, n. 319. La liquidazione che segua tale criterio e non quello a percentuale, pertanto, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Questa Corte ha avuto modo
di precisare che si applica il criterio a tempo (vacazioni) anziché quello a percentuale non solo quando manca una specifica previsione della tariffa ma anche quando, in relazione alla natura dell’incarico e al tipo di accertamento richiesto, non sia logicamente giustificata e possibile un’ estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale (Cass. Sez. 2, n. 23418 del 19.09.2019; Cass. Sez. 1, n. 6019 del 25.03.2015; Cass. 28.7.2010 n. 17685, Cass. 19.7.1999 n. 7687). Nel caso di specie, il giudice del merito ha calcolato il numero delle vacazioni da liquidare con riferimento al numero delle ore necessarie per l’espletamento dell’incarico dettagliato nell’elaborato peritale, in conformità a quanto prescritto dal comma 7 dell’art. 4 legge n. 319/1980 (v. sul punto: Cass. Sez. 6-2, n. 7636 del 18.03.2019). Risulta, pertanto, congruo il riferimento operato dal Tribunale al criterio delle vacazioni.
Con il quarto motivo si deduce omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le par ti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Il ricorrente si duole del fatto che l’integrazione peritale non è dovuta a mancanze del C .T.U. nella prima relazione peritale, ma al fatto che la prestazione di quest’ultimo sia stata ostacolata dai C.T.P., come dimostrano i fatti decisivi evidenziati dall’odierno ricorrente nella memoria di costituzione (mancata fornitura di documentazione esaustiva a cura dei tecnici di parte).
4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita un intervento di questa Corte su questioni che attengono alle emergenze istruttorie, come tali inammissibili in sede di legittimità. Pure ai sensi dell’art. 360 n. 5), cod. proc. civ., non è consentito sindacare in questa sede quanto apprezzato e accertato dal giudice del merito riguardo alle acquisite emergenze istruttorie, la cui valutazione e selezione compete esclusivamente allo stesso giudice di merito, essendo possibile soltanto
denunciare l’omesso oggettivo esame di fatti, in senso storico, rilevanti e decisivi, e non già criticare il contenuto delle relative valutazioni ovvero il c.d. ragionamento decisorio seguito nella sentenza impugnata. Del resto, è rimasto incontestato il fatto che la seconda relazione peritale oggetto del presente giudizio fosse una perizia suppletiva: la doglianza, invece, sconfina nella valutazione della sua utilità e validità in una sede non consentita (Cass. Sez. 2, n. 482 del 10.01.2019).
Con il quinto motivo si deduce la nullità dell’ordinanza e del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 cod. proc. civ. Nella prospettazione del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE non ha mai specificato le voci di prestazione professionale liquidate che riteneva non fossero dovute, ma si è limitata a dedurre genericamente che nulla era dovuto. Pertanto, il provvedimento del GOT è abnorme in quanto accoglie domande di fatto mai proposte, per giunta procedendo alla riformulazione del quantum nella nuova liquidazione del compenso senza disporre della documentazione necessaria (relazioni, nota per la liquidazione presentata dal CTU).
5.1. Il motivo è infondato, avendo il Tribunale di Verona pronunciato proprio sull’oggetto della domanda conseguente alla proposizione dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione delle competenze del C.T.U., avuto riguardo alla loro rideterminazione in senso riduttivo. La RAGIONE_SOCIALE ha correttamente impugnato il decreto di liquidazione, limitandosi ad osservare come fosse contestabile il fatto che il cospicuo importo attribuito alla seconda perizia, eseguita ad integrazione della prima, avesse eguale valore della prima perizia, lasciando al giudice del merito la rideterminazione
del compenso secondo i criteri dettati dalla specifica normativa in materia.
6. In definitiva, il ricorso è rigettato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; nulla spese.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda