Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28789 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28789 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9145/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in INDIRIZZO, presso gli uffici dell’ RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che lo rappresenta e difende ex lege ;
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE CALTANISSETTA pronunciata nel procedimento n. R.G. 1109/2017, depositata l’ 11.9.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria depositata nell’interesse dei ricorrenti .
FATTI DI CAUSA
Nel febbraio 2015 il Tribunale di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, conferiva incarico peritale ai dottori NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME affinché descrivessero analiticamente determinati beni in sequestro (quesito 1), determinassero il valore attuale dei singoli cespiti, il valore degli stessi all’epoca degli acquisti ed il costo di costruzione nel caso degli immobili, evidenziando eventuali divergenze tra i valori effettivi e quelli risultanti dalla contabilità e dagli atti di compravendita (quesito 2), verificassero la situazione economico -patrimoniale delle imprese individuali e delle società in sequestro, accertando, altresì, la sussistenza delle disponibilità economiche occorrenti per la loro costituzione ovvero per la sottoscrizione delle relative quote sociali, evidenziando i più significativi rapporti contrattuali da esse intrattenuti con terzi e segnalando le eventuali operazioni commerciali o bancarie aventi indici di anomalia, tenendo conto anche di quanto rilevato dal consulente tecnico RAGIONE_SOCIALE difesa (quesito 3), verificassero l’eventuale sproporzione tra il valore dei beni in sequestro ed i redditi del preposto e dei familiari conviventi, dichiarati ai fini delle imposte sul reddito o comunque derivanti da attività economiche lecite dai medesimi svolte, quantomeno a partire dall’anno 1992, tenendo conto anche di quanto rilevato dal consulente tecnico RAGIONE_SOCIALE difesa (quesito 4) ed accertassero la sussistenza RAGIONE_SOCIALE capacità di risparmio idonea a fornire giustificazione delle disponibilità finanziarie presso gli istituti
di credito meglio specificati nel provvedimento di sequestro (quesito 5).
Concesse alcune proroghe per la complessità dell’incarico e per la difficoltà di reperire la documentazione necessaria al suo espletamento, la CTU veniva depositata il 13.11.2015.
All’udienza del 20.1.2016 veniva conferito al collegio peritale l’ulteriore incarico di effettuare entro il 9.3.2016 un supplemento di accertamenti sulla base delle osservazioni effettuate dalla difesa in relazione alla produzione documentale sopravvenuta.
Il 18.2.2016 i CTU formulavano richiesta di liquidazione dei compensi in misura oscillante tra un minimo di € 158.923,00 ed un massimo di € 318.612,00, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE maggiorazione prevista dall’art. 53 del D.P.R. n. 115/2002 per gli incarichi collegiali.
Depositata anche la prima integrazione RAGIONE_SOCIALE relazione, all’udienza del 16.3.2016 il Tribunale di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, conferiva al collegio peritale l’ulteriore supplemento di incarico di accertamento alla luce delle nuove osservazioni e RAGIONE_SOCIALE documentazione aggiuntiva prodotta e di descriverne l’esito in schede riepilogative, ed il 15.4.2016 veniva depositata la seconda integrazione RAGIONE_SOCIALE relazione.
In data 23.5.2016 i CTU presentavano due ulteriori istanze di liquidazione del compenso, oscillante per la prima relazione integrativa tra un minimo di € 10.229,00 ed un massimo di € 20.274,00, oltre € 196,00 per spese vive, e per la seconda relazione integrativa tra un minimo di € 6.043,00 ed un massimo di € 11.756,00, oltre € 342,00 per spese vive, sempre tenendo conto RAGIONE_SOCIALE maggiorazione prevista dal citato art. 53 del D.P.R. n. 115/2002 per gli incarichi collegiali.
L’importo complessivo del compenso richiesto dal collegio peritale oscillava, quindi, tra un minimo di € 174.657,15 ed un massimo di € 350.245,96.
Con decreto depositato il 30.3.2017 il Tribunale di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, liquidava al collegio peritale l’importo di € 35.665,45 per onorari e di € 538,00 per spese, oltre oneri fiscali e previdenziali.
Avverso tale decreto i tre periti proponevano opposizione il 27.4.2017 al Tribunale civile di Caltanissetta ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, ribadendo le proprie richieste di liquidazione del compenso nella misura indicata, lamentando che in detto decreto il Tribunale di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, si fosse discostato dai valori dei beni stimati indicati nelle istanze di liquidazione senza fornire alcuna spiegazione, considerando solo il valore complessivo del compendio dei beni di volta in volta esaminati, che non avesse cumulato i compensi previsti dall’art. 2 del D.M. 30.5.2002 (consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale) con quelli previsti dall’art. 4 dello stesso decreto (in materia di bilancio e relativo conto dei profili e delle perdite) e che avesse erroneamente ritenuto applicabile l’art. 3 del D.M. 30.5.2002 (consulenza tecnica in materia di valutazioni di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere) anziché l’art. 2 dello stesso decreto.
Il RAGIONE_SOCIALE, costituitosi nel giudizio di opposizione, chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALE stessa.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 7/11.9.2018 il Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica rigettava il ricorso e condannava COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in solido, al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.900,00, oltre accessori di legge.
Contro tale ordinanza, comunicata l’11.9.2018 e non notificata, COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno
proposto ricorso per cassazione notificato al RAGIONE_SOCIALE l’11.3.2019, affidandosi a due motivi.
Ha resistito con controricorso notificato il 17.4.2019 l’intimato RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti hanno anche depositato memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 10.10.2023.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Preliminarmente occorre osservare che non risulta dagli atti che al giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dei CTU abbiano partecipato tutte le parti del procedimento del Tribunale di Caltanissetta per l’eventuale applicazione di misure di prevenzione, litisconsorti necessari (vedi sulla qualificazione come litisconsorti necessari di tutte le parti del giudizio al quale si riferisce il decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario oltre che di quest’ultimo Cass. 31.12.2020 n. 30053; Cass. 22.7.2019 n.19694), e che, tuttavia, in dipendenza dell’inammissibilità del ricorso – per le ragioni che saranno di seguito esposte -che fa ritenere superflua la presenza dei litisconsorti pretermessi finalizzata alla tutela del loro diritto di difesa e l’esigenza di garantire la ragionevole durata del processo, iscritto nel 2019, si può procedere all’esame del ricorso stesso senza disporre l’integrazione del contraddittorio.
La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha affermato con orientamento consolidato che ” il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto
effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti ” (vedi Cass. n. 13036 del 2023; Cass. sez. un. n. 8774 del 2021; Cass. n.6924 del 2020; Cass. n. 16141 del 2019; Cass. n. 14365 del 2019; Cass. n. 12515 del 2018).
Col primo motivo i ricorrenti lamentano -in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. -la violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2, 4 e 13 del D.M. 30.5.2002 e dei principi informatori in materia di determinazione del compenso al CTU.
Si dolgono i ricorrenti del fatto che il Tribunale di Caltanissetta, nel respingere la loro opposizione, abbia ritenuto che nel procedimento finalizzato all’eventuale applicazione di una misura di prevenzione la liquidazione delle competenze al CTU vada operata con riferimento alla valutazione unitaria e globale del patrimonio, e non alla somma dei singoli flussi monetari di entrata e di uscita che sono andati a comporre il patrimonio dell’indagato, avendo ritenuto di dar luogo ad una determinazione del compenso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 30.5.2002 fondata sulla valutazione globale ed unitaria del patrimonio e non sui singoli cespiti, e sostengono che nel caso in cui gli accertamenti da effettuarsi per rispondere al quesito posto siano molteplici e richiedano l’esame di un’ingente mole di dati e documenti di differente natura, come nel caso di specie, per quanto desumibile dalla documentazione depositata e dalla stessa formulazione dei quesiti, questa Corte abbia in più occasioni stabilito che, ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione degli onorari del CTU, deve aversi riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari che sommi quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (si citano Cass. 27.10.2014 n. 22779; Cass. 31.3.2006 n. 7632; Cass. 19.12.2002 n. 18092).
I ricorrenti lamentano ulteriormente che il compenso loro liquidato non sia in grado di assicurare un ragionevole risultato economico in funzione del tempo e dell’impegno prestato e che, quindi, non sia conforme al principio dell’equo compenso (asseritamente espresso dalla sentenza di questa Corte n. 18070 del 19.10.2012), né all’art. 19 quaterdecies RAGIONE_SOCIALE L. 4.12.2017 n. 172, secondo il quale la pubblica amministrazione -e quindi anche gli organi giurisdizionali -in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti.
Col secondo motivo i ricorrenti denunciano -in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. -la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 4 del D.M. 30.5.2002 n. 24255 e dei principi informatori in materia di determinazione del compenso.
Lamentano i ricorrenti che l’impugnata ordinanza non abbia applicato loro cumulativamente per i quesiti 2), 3) e 4) oltre al compenso previsto dall’art. 2 del D.M. 30.5.2002 (perizia o consulenza in materia amministrativa, fiscale e contabile) anche il compenso previsto dall’art. 4 dello stesso decreto (perizia o consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e delle perdite) benché la giurisprudenza di legittimità abbia ammesso la possibilità di una loro contemporanea applicazione ove in concreto risulti che il CTU abbia svolto attività riconducibili nell’una o l’altra fattispecie (viene richiamata Cass. 2.11.1995 n. 11403).
Rileva il collegio che il primo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360 bis n. 1) c.p.c., in quanto il Tribunale di Caltanissetta si è conformato -nell’ordinanza impugnata -all’orientamento espresso da questa Corte proprio in relazione ad un procedimento per l’eventuale applicazione di una misura di prevenzione, secondo il quale la liquidazione delle competenze del perito, o consulente,
va operata con riferimento alla valutazione unitaria e globale del patrimonio e non alla somma dei singoli flussi monetari di entrata e di uscita che sono andati a comporre il patrimonio dell’indagato (vedi Cass. pen. 19.4.2001 n. 21087).
Correttamente il Tribunale ha liquidato le spettanze al collegio peritale per il quesito 3 sopra riportato ai sensi dell’art. 3 del D.M. 30.5.2002 sulla base di una valutazione unitaria del “bene” (o “di altra utilità”) che l’art. 1 RAGIONE_SOCIALE tabella pone come parametro di riferimento e che, nella specie, non era costituito dai singoli e periodici “flussi monetari”, di entrata e di uscita, componenti il patrimonio dell’indagato e quelli delle società in sequestro, bensì dal valore globale e complessivo di tali patrimoni, al fine di accertarne la liceità RAGIONE_SOCIALE formazione, o l’eventuale sproporzione rispetto ai redditi del preposto e dei familiari conviventi, come si desume dall’oggetto dell’incarico determinato nella formulazione dei quesiti (vedi sullo stesso principio RAGIONE_SOCIALE valutazione unitaria del patrimonio e non dei singoli cespiti quando l’incarico abbia un’unica finalità, anche se in diverso ambito, Cass. n. 27914/2018; Cass. n. 28766/2017).
Avendo peraltro il giudice di merito valutato in fatto che nell’ambito del quesito 3) gli accertamenti compiuti dal collegio peritale non presentassero caratteristiche tra loro eterogenee tali da giustificare separate liquidazioni di compenso, essendo tutti volti unitariamente ad addivenire alla richiesta valutazione RAGIONE_SOCIALE situazione economico -patrimoniale delle imprese sequestrate, non può questa Corte, quale giudice di legittimità, sindacare tale valutazione, adeguatamente motivata.
Né può compiersi un giudizio sull’equità del compenso complessivo riconosciuto rispetto alla mole dei dati e documenti esaminati dal collegio peritale, che evidentemente esula dai compiti nomofilattici di questa Corte, posto che la richiamata sentenza n. 18070 del 19.10.2012 ha riconosciuto la necessità di applicare i
criteri normativi del D.M. 30.5.2002 per addivenire alla liquidazione di un compenso commisurato al tempo di lavoro dell’ausiliario ed all’impegno prestato, ma non ha certo introdotto un principio di sindacabilità in sede di legittimità dell’equità del compenso liquidato sganciato da precise violazioni normative.
Va aggiunto in argomento che l’ordinanza impugnata ha correttamente rilevato che la considerazione RAGIONE_SOCIALE complessità delle operazioni compiute dai CTU incide sull’applicazione delle percentuali degli scaglioni tariffari orientando la scelta tra quelle minime e quelle massime, ma certamente non sull’individuazione dei parametri di liquidazione applicabili, determinata piuttosto dall’oggetto degli accertamenti richiesti.
Del resto, per quesiti diversi dal numero 3), aventi distinte finalità specifiche, sono stati applicati cumulativamente distinti criteri di liquidazione (art. 2 ed art. 13 del D.M. 30.5.2002), essendo stata invece esclusa l’applicazione dell’art. 4 del D.M. 30.5.2002 (in materia di bilanci e di conti profitti e perdite) ai quesiti 2), 3) e 4) non perché non sia stata ammessa in astratto l’applicabilità cumulativa di più articoli distinti del D.M. 30.5.2002 alla liquidazione del compenso per un incarico conferito al CTU che comporti diversi accertamenti, che non siano tutti ricompresi nella previsione di un unico articolo, ma perché il suddetto art. 4 è stato ritenuto autonomamente applicabile, con motivazione sul punto non censurata, solo in controversie ed accertamenti penali relativi ai criteri di tenuta e redazione dei bilanci e dei conti profitti e perdite sotto il profilo finanziario -contabile, e quindi non nel caso di specie di procedimento volto all’eventuale applicazione di misure di prevenzione e non all’accertamento di eventuali responsabilità penali attinenti alla tenuta dei bilanci e dei conti delle imprese sequestrate.
Anche il secondo motivo è, a sua volta, inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione addotta dall’ordinanza
impugnata già sopra riportata, che, sulla base di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede, ha negato l’applicabilità dell’art. 4 del D.M. 30.5.2002 non perché l’abbia ritenuto in astratto non operante cumulativamente all’art. 2 dello stesso decreto, ma in quanto -nel caso di specie -l’accertamento di contabilità richiesto non era finalizzato a verificare la regolare tenuta dei bilanci e dei conti profitti e perdite delle imprese sequestrate in vista dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE sussistenza di eventuali reati, ma semplicemente ad accertare la liceità RAGIONE_SOCIALE formazione, o l’eventuale sproporzione del patrimonio rispetto ai redditi del preposto e dei familiari conviventi in vista dell’eventuale applicazione di una misura di prevenzione.
La sentenza n. 11403/1995 di questa Corte richiamata dai ricorrenti, del resto, non ha certo affermato il principio che gli articoli 2 e 4 del D.M. 30.5.2002 debbano sempre essere cumulativamente applicati, ma semplicemente il principio RAGIONE_SOCIALE loro eventuale cumulabilità applicativa, residuando l’ipotesi, qui verificatasi secondo l’ordinanza impugnata, che l’accertamento abbia riguardato solo la fattispecie contemplata dall’art. 2 e non dall’art. 4, oltre a quella inversa.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato nel suo complesso inammissibile.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti, con vincolo solidale.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento dei compensi del presente giudizio, che liquida in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE in € 5.500,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.10.2023