Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2456 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2456 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 18262/2022 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE con elezione di domicilio digitale all’indirizzo pec: EMAILpec.ordineavvocatitreviso.it
– Ricorrente – contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE VENEZIA.
– Intimati –
Avverso l ‘ ordinanza del Tribunale di Venezia n. repert. 1/2022 del 3 gennaio 2022 (R.G. 3104/2021).
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Rilevato che:
Liquidazione CTU
NOME COGNOME con ricorso depositato il 20/04/2021, proponeva opposizione avverso il decreto emesso in data 2/10/2018 dal Pubblico ministero del Tribunale di Venezia che, per una consulenza tecnica in materia di verifica circa la natura usuraria o meno del tasso di interessi passivi su un mutuo, liquidava un onorario di euro 1.147,53, oltre IVA, utilizzando il criterio delle vacazioni e riconoscendo in tutto 140 vacazioni, a fronte della richiesta del professionista del compenso da un minimo di euro 2.684,62 a un massimo di euro 5.372,41, secondo il criterio a percentuale e a scaglioni di cui all’ art. 2 delle tabelle allegate al d.m. n. 182 del 2002 (importo, poi, da aumentarsi ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. 115/2002);
il Tribunale di Venezia, in contumacia del Ministero della Giustizia e del Pubblico ministero, respingeva il ricorso con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Queste, in sintesi, per quanto qui rileva, le ragioni della decisione: (i) la consulenza per la determinazione dell’usurarietà dei tassi è analoga alla consulenza contabile sicché il parametro di riferimento è quello dell’art. 2 d.m. n. 182/2002 , secondo cui, per la perizia in materia ‘contabile’, spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni; (ii) in questo caso concreto, tuttavia, il Pubblico ministero ha spiegato che non era possibile applicare i parametri di cui all’articolo 2 in quanto ‘ nella ricostruzione dell’andamento dei conti correnti l’attività del consulente contabile non varia in base alle somme che vengono movimentate sul conto, ma a seconda del numero di operazioni effettuate e della durata del rapporto ‘; (iii) del resto, il magistrato non è vincolato all’indicazione dei parametri proveniente dal professionista, ma può scegliere di applicare ‘ tariffe diverse o diversi criteri di liquidazione, ritenuti più corretti nel singolo caso concreto ‘;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Le parti pubbliche sono rimaste intimate.
Con ordinanza interlocutoria n. 16072/2024 questa Corte, in diversa composizione, ha disposto il rinnovo della notifica al Pubblico ministero; il ricorrente ha provveduto e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è rimasta intimata e non ha svolto difese.
Considerato che:
l ‘unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 50 e 51 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002 , dell’art. 2 dell’ allegato al d.m. 30 maggio 2002 e dell’art. 4 della legge n. 319 del 1980.
Si ascrive al Tribunale di Venezia di avere condiviso, con provvedimento privo di adeguata motivazione, la liquidazione del compenso operata dal Pubblico ministero, per una consulenza tecnica in materia contabile, sulla base delle vacazioni, quale parametro residuale, anziché sulla base del criterio tabellare di cui all’articolo 2 , cit., della liquidazione dell’onorari o a percentuale calcolato per scaglioni;
1.1. il motivo è fondato.
Il provvedimento del Tribunale di Venezia, la cui motivazione è contraddittoria e lacunosa, non è conforme a diritto.
La consulenza tecnica in materia di usurarietà del tasso d’interesse applicato al contratto di mutuo ha natura contabile, ragione per cui l’onorario dell’ausiliare del Pubblico ministero deve essere determinato in base al criterio della liquidazione degli onorari a percentuale e scaglioni, previsto dal l’art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 20 maggio 2002 , secondo cui ‘ Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni ‘.
Non è corretta, quindi, la liquidazione dell’onorario in base al criterio residuale delle vacazioni, come ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «el sistema di cui al d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ed ai sensi dell’art. 2 delle tabelle allegate al citato d.m. 30 maggio 2002, in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, al consulente tecnico in materia contabile spetta un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, dovendosi ritenere che la possibilità -prevista dall’art. 1 delle medesime tabelle -di commisurare l’onorario con riguardo al valore del bene o al valore della controversia e, ove ciò non sia possibile, al tempo necessario per lo svolgimento dell’incarico, abbia carattere residuale, applicabile soltanto in assenza di una specifica previsione, come già avveniva nella vigenza della legge 8 luglio 1980, n. 319 » (Sez. 2, Sentenza n. 20116 del 02/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 17333 del 23/07/2009; Sez. 2, Sentenza n. 10443 del 21/10/1998);
in conclusione, accolto il ricorso, l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Venezia, in persona di altro magistrato, affinché riesamini la fattispecie concreta attenendosi al principio di diritto sopra indicato, e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l ‘ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, in data 30 gennaio 2025, nella camera di