Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 214 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 214 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
Oggetto: C.T.U. – Descrizione immobili, loro restituzione grafica e conformità edilizia Liquidazione compenso – Criteri.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36391/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
Contro
NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata a Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE, PROCURATRICE DELLA RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; COGNOME NOME E COGNOME NOMECOGNOME QUALE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI QUEST’ULTIMA; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE IN QUALITA’ DI CESSIONARIA DI PORTAFOGLIO CREDITI ORIGINARIAMENTE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO; COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME QUALE CUSTODE GIUDIZIARIO DEI COGNOME;
-intimati –
Avverso il decreto del 28/10/2019 -R.G. 3038/2019 – del Tribunale civile di Pescara, comunicato dalla Cancelleria in pari data del ricorso in opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al c.t.u. del 4/6/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
Con ricorso depositato il 10/7/2019, la RAGIONE_SOCIALE propose opposizione, ai sensi degli artt. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e 702bis cod. proc. civ., avverso il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, depositato dal G.E. del Tribunale di Pescara in data 12/6/2019, nell’ambito di procedura di esecuzione immobiliare.
Il Tribunale di Pescara, considerati i quesiti proposti e il numero dei lotti su cui era stata svolta la consulenza, modificò parzialmente il decreto opposto, provvedendo alla liquidazione del compenso in favore della c.t.u. NOME NOME
Contro il predetto decreto, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, mentre con successiva nota ha comunicato che, con sentenza n. 21/2022 pubblicata il 25/05/2022 – Rep. n. 27/2022 del 25/05/2022, il Tribunale di Pescara aveva dichiarato il fallimento della società, che con sentenza n. 1692/2022, la Corte d’appello de l’Aquila, aveva revocato la detta dichiarazione e che la Corte di Cassazione aveva cassato quest’ultima sentenza, rinviando, per un nuovo esame, alla corte d’appello di L’Aquila. Si difende con controricorso COGNOME NOMECOGNOME mentre sono rimasti
intimati RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.; COGNOME NOME COGNOME NOME; Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; RAGIONE_SOCIALE; Conti NOME; RAGIONE_SOCIALE; COGNOME NOME.
Considerato che :
1. Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, legge 1980, n. 319, la falsa ed erronea applicazione dell’art. 12, comma 1, D.M. 30 maggio 2002 e dell’art. 29 D.M. 30 maggio 2002, il vizio di omessa pronuncia e/o di omesso esame di elementi e/o fatti decisivi per il giudizio, il vizio di motivazione, la motivazione carente, apparente e/o insufficiente, perché il giudice di merito, sulla base del protocollo d’intesa applicato dal tribunale e del numero dei lotti (pacificamente 95), aveva liquidato al c.t.u., chiamato a pronunciarsi in materia di estimo, la somma complessiva di euro 82.770,78 per compensi – di cui € 28.500,00 in relazione all’accertamento della consistenza fisica e catastale dei beni, € 38.000,00 in relazione alla verifica della regolarità urbanistica, € 13.501,40 in relazione alla redazione di autonome planimetrie, € 2.769,38 a vacazione per il resto dell’attività -, oltre cassa previdenza, Iva e in acconto sugli onorari ex art. 13 D.M. 30 maggio 2002 nella misura di euro 3.407,64 , così violando l’art. 12, comma 1, del D.M. 30 Maggio 2002 in quanto la verifica della consistenza fisica dei beni rispetto al progetto approvato (regolarità urbanistica) e la loro rappresentazione catastale costituivano un’unica prestazione che, però, era stata calcolata due volte, senza neppure proporre una adeguata motivazione e senza tener conto della necessità di suddividere gli immobili per gruppi aventi le medesime caratteristiche. La ricorrente ha, sul
punto, osservato che l’accatastamento di un immobile con relativa planimetria era propedeutica al completamento dell’ iter amministrativo delle pratiche edilizie di cui al progetto assentito per la realizzazione delle opere; per dette attività, non particolarmente impegnative, la c.t.u. aveva impiegato circa 128 ore lavorative per le ispezioni tecniche dei 137 immobili (circa un’ora a lotto); le planimetrie redatte in sede di perizia erano sovrapponibili a quelle catastali; la verifica sulla rispondenza alle prescrizioni di progetto non avevano richiesto l’analisi di distinti atti autorizzativi per i 137 immobili, ma solo di tre gruppi di pratiche edilizie autorizzative, sicché per tali attività si sarebbe dovuto riconoscere un importo non superiore al minimo previsto (euro 290,24), che, moltiplicato per il numero dei lotti, determinava un compenso di euro 27.582,80 e non di euro 86.700,00; l’acquisizione dell’unico di titolo di provenienza, riguardante tutti i beni, avrebbe dovuto essere ricondotto a sole cinque vacazioni e non, come accaduto, a 475, pari a 119 giorni lavorativi, a fronte di un incarico espletato nella sua interezza in 179 giorni lavorativi; l’onorario riguardante l’indicazione delle formalità pregiudizievoli, gravando le uniche nove su ogni immobile periziato, avrebbe dovuto essere determinato in 25 vacazioni e non, come avvenuto, in 2375 (pari a 594 giorni lavorativi a fronte di un incarico espletato in 179 giorni). Peraltro, anche a voler reputare insussistente l’unicità della prestazione, si sarebbe dovuto tener conto del fatto che il numero di lotti su cui calcolare le spettanze per le verifiche della regolarità urbanistica e della consistenza fisica e catastale dei beni avrebbe dovuto essere ridotto rispettivamente a 17 e a 92 lotti. Infine, tutte le attività quali le partecipazioni ad udienze, le comunicazioni mail o la ricerca documentazione avrebbero dovuto essere considerate complementari e accessorie
all’accertamento tecnico secondo il principio di onnicomprensività dell’onorario sancito dall’art. 29 D.M. 30 maggio 2002.
2. Va, innanzitutto, premessa l’infondatezza dei rilievi di inammissibilità sollevati dalla controricorrente, atteso che, quanto alla dedotta, omessa specificazione della tipologia di ricorso come straordinario, è pacificamente ammesso che l’ordinanza definitoria dell’opposizione sia, in conformità ai connotati storici dell’istituto e alla relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150 del 2011, qualificata come inappellabile e sia, perciò, impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 111 Cost., siccome decisoria di questioni relative a diritti soggettivi all’esito di un processo di cognizione con rito sommario (per tutte Cass., Sez. 6-2, 4/3/2020, n. 5990), sicché non è necessario che l’intestazione del ricorso rechi l’espressa menzione della norma costituzionale sulla base della quale esso è proposto, che, quanto alla rilevata omessa eccezione di violazione o falsa applicazione di legge per avere la ricorrente omesso di riportare le affermazioni contenute nell’ordinanza in contrasto con le norme di diritto richiamate, il ricorso, nonostante la non chiara enunciazione della censura, fa comunque intendere i passaggi dell’ordinanza contrastanti con le norme richiamate, come interpretate da questa Corte, e che, quanto alla violazione dei principi di sinteticità, chiarezza e specificità del ricorso, siccome contenente le medesime doglianze espresse nei gradi di merito e una trattazione cumulativa e priva di specificazioni inidonee a far cogliere la portata del vizio di legittimità lamentato, l’inosservanza degli stessi può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma
stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U,
30/11/2021, n. 37552), aspetti questi insussistenti nella specie. Venendo al merito, il ricorso è fondato.
L’art. 12, del D.M. 30 maggio 2002, prevede, al comma 1, che ‘ Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42 ‘, e al comma 2, che ‘ Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42 ‘ .
Nella specie, moltiplicando tali tariffe per 95 lotti, tanti erano quelli oggetto di valutazione, si otterrebbe un valore minimo di euro 13.786,40 e uno massimo di euro 92.189,90, a fronte di un importo liquidato dal Tribunale di euro 82.770,78, comprensivo di euro 2.769,38 calcolati a vacazione.
Il Tribunale ha ottenuto tale risultato applicando per ciascun lotto, ai sensi del comma 1, un valore mediano di euro 300,00 per l’attività di accertamento della consistenza fisica e catastale degli immobili e di euro 400,00 per l’attività di verifica della regolarità urbanistica dei beni, oltre a euro 142,12 per lotto, ai sensi del comma 2, con riferimento alla redazione di autonome planimetrie, sostanzialmente parcellizzando le attività compiute dal c.t.u.
Orbene, questa Corte ha affermato che, in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, qualora il
consulente sia chiamato a svolgere accertamenti plurimi, ove l’indagine effettuata sia sostanzialmente unitaria, l’importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all’ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, mentre va riconosciuto un corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto solo qualora quest’ultimo sia stato oggetto di autonome e distinte indagini e valutazioni (Cass., Sez. 2, 13/6/2023, n. 16768).
Come già sostenuto da questa Corte, la valutazione sulla unicità o pluralità dei quesiti autonomi posti dal giudice prescinde dalla pluralità delle domande poste, delle attività svolte e delle risposte date, in quanto dipende dal collegamento funzionale tra gli accertamenti e le indagini tecnico-peritali eseguite, potendo definirsi unitari o plurimi soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell’interdipendenza delle indagini che connota l’unitarietà dell’incarico (Cass., Sez. 2, 7/11/2018, n. 28417) , da cui discende l’unitarietà dell’onorario.
Infatti, quando vengono effettuate più indagini tra loro autonome e indipendenti, il consulente ha diritto a una remunerazione che deve tener conto del valore dei singoli accertamenti realizzati, sicché è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Cass., Sez. 2, 19/12/2002, n. 18092), mentre quando la pluralità degli accertamenti non preclude l’omogeneità dell’oggetto della domanda posta dal giudice, il consulente avrà diritto a un compenso che tenga conto del valore della controversia nella sua complessità (Cass., Sez. 2, 23/11/2021, n. 36292, non massimata; Cass. 29/1/2016, n. 1627, non massimata; Cass., Sez. 2, 23/3/2007, n. 7186; Cass., Sez. 2, 7/11/2018, n. 28417).
Ne consegue che, ove, pur in presenza di una molteplicità di rapporti, l’indagine sia sostanzialmente unitaria, risolvendosi in operazioni di calcolo ripetitive ed agevolate, in maniera sensibile, dall’utilizzo di applicativi informatici, l’importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all’ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, potendosi riconoscere un corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni (Cass., Sez. 2, 7/11/2018, n. 28417, cit.).
In sostanza, la liquidazione del compenso in caso di pluralità di accertamenti richiede che i parametri di quantificazione corrispondano ai valori delle domande cui si riferisce ciascuna delle indagini svolte, fatta salva la possibilità di creare degli “insiemi” in presenza di valutazioni omogenee o ripetitive, come nel caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per i quali va fatta una valutazione cumulativa dell’insieme, mentre in caso di pluralità di immobili diversi tra loro, per ciascuno di essi deve procedersi ad un’autonoma determinazione, nel limite del massimo scaglione di euro 516.456,90 (in tal senso Cass., Sez. 2, 17/3/2016, n. 5325; conformi a Cass., Sez. 2, 20/3/2009, n. 6892; Cass., Sez. 2, 20/3/2009, n. 6892; Cass., Sez. 2, 31/3/2006, n. 7632).
Orbene, il giudice di merito ha, nella specie, frazionato tutte le attività svolte dal c.t.u., senza avvedersi che la redazione delle planimetrie costituisce una mera specificazione del quesito afferente all’accertamento della consistenza fisica e catastale dei beni, costituendo la prima la restituzione grafica della seconda, e che la descrizione degli immobili e la loro restituzione grafica è funzionale alla verifica della rispondenza tecnica al progetto, con conseguente necessaria valutazione unitaria dei tre
accertamenti, trattandosi di operazioni non autosufficienti, e senza tener conto della necessità di accorpare eventuali immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, non risultando dalla motivazione alcun accenno alla pregressa valutazione in tal senso.
Inoltre, lo stesso ricorso al criterio delle vacazioni per ulteriori spettanze, non risponde ai principi espressi da questa Corte, secondo cui tale sistema, da calcolarsi con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state necessarie per l’espletamento dell’incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione (Cass., Sez. 2, 20/2/2012, n. 2410), ha carattere residuale ed è, dunque, applicabile non solo quando manchi una diversa e specifica previsione tariffaria, ma anche quando, in relazione alla natura dell’incarico e al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale (Cass., Sez. 2, 19/9/2019, n. 23418; Cass., Sez. 2, 3/8/2001, n. 10745), aspetti questi che richiedono un’adeguata motivazione, restando solo in tal caso, la decisione di liquidare gli onorari a tempo, incensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 2, 19/9/2019, n. 23418).
Peraltro, in disparte l’insussistenza , nel provvedimento, di una puntuale argomentazione a sostegno del ricorso a tale criterio di liquidazione, lasciata al laconico e criptico richiamo al ‘resto dell’attività’, senza nessun’altra considerazione, la tendenziale onnicomprensività dell’onorario “sancito dall’art. 29 D.M. 30 maggio 2002, riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell’incarico, risultano tuttavia strumentali all’accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di
una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall’altro che, in quanto previsti distintamente dagli artt. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso” (Cass., Sez. 3, 25/3/2010, n. 7174).
Pertanto, la pronuncia si pone in contrasto, per un verso, con i principi di unicità o pluralità dei quesiti nella parte afferente alla restituzione grafica dei rilievi svolti e alla verifica della conformità edilizia degli immobili, per altro verso, con i principi di onnicomprensività dell’onorario e di residualità e obbligo di motivazione che presidiano il ricorso al sistema delle vacazioni, con conseguente fondatezza della censura.
3. In conclusione, dichiarata la fondatezza del ricorso nei limiti di cui in motivazione, l’ordinanza deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Pescara, che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Roma, 9/11/2023