Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18176 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18176 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 28799/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) .
– Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME.
– Intimato –
Avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Catania R.G. n. 21181/2017 depositata il 15/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c., 15 d.lgs. n. 150 del 2011, RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione avverso il decreto del 21/11/2017 del Tribunale di Catania, sezione fallimentare, di
LIQUIDAZIONE CTU
liquidazione del compenso di € 8.500,00 in favore del c.t.u. NOME COGNOME, incaricato di accertare lo stato di insolvenza della RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, con ordinanza del 15/02/2019, ha respinto il ricorso così argomentando: (i) al contrario di quanto prospettava la ricorrente, il Collegio ha adeguatamente motivato il decreto di liquidazione, anche tramite il richiamo per relationem alla puntuale e analitica nota dell’ausiliario; (ii) era corretta la liquidazione operata dal Tribunale secondo il criterio dell’art. 2 (‘ Consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile, e fiscale’) dell’allegato a l d.m. 182 del 2002 , anziché dell’art. 4 (‘Consulenza tecnica in materia di bilancio’) del medesimo decreto , invocata dall’opponente, tenuto conto della natura degli accertamenti demandati al consulente d’ufficio; (iii) quanto allo scaglione di riferimento, poiché era stato chiesto di verificare l’eventuale stato di insolvenza della societ à, bene aveva fatto il Collegio a considerare il valore del patrimonio netto della società esaminata, che il c.t.u. aveva quantificato in € 13.647,12, anziché l’ammontare del credito indicato da RAGIONE_SOCIALE nell’istanza di fallimento;
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
Considerato che:
il primo motivo di ricorso denuncia l’errore di diritto dell’ordinanza impugnata che è generica lì dove afferma che il Collegio avrebbe adeguatamente motivato il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u.;
1.1. il motivo è inammissibile;
il giudizio di cassazione è a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; il che comporta che il motivo del ricorso debba necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità e esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall ‘ art. 360 c.p.c.
Nella specie, seppure sussunta entro il paradigma dell’errore di diritto, la critica si appunta, in maniera non consentita, contro l’asserita carenza dell’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata, per altro neppure sussistente.
E, infatti, il giudice di merito spiega, con motivazione congrua e priva di vizi logici, le ragioni di condivisione dei criteri utilizzati nel decreto di liquidazione;
il secondo motivo denuncia, sia come errore di diritto che come vizio ex 360, n. 5, c.p.c., l’errone a sussunzione, da parte del giudice di merito, della prestazione entro l ‘art. 2 dell’allegato a l d.m. 182 del 2002 (consulenza in materia contabile), laddove, invece, tenuto conto dell ‘oggetto de l mandato, l’incarico del c.t.u. doveva essere ricondotto alla fattispecie dell’art. 4 del medesimo allegato, riguardante la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativa al conto profitti e perdite;
2.1. il motivo -che, in rubrica, indica i nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. – è complessivamente infondato;
è ius receptum (tra le altre, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 24605 del 02/10/2019, Rv. 655694 – 01) che, ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico, deve aversi riguardo all ‘ accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell ‘ accertamento, essendo
esse lo strumento utilizzato dall ‘ ausiliare per pervenire al risultato richiesto.
Ciò premesso, sul piano generale, nel caso in esame, l’ordinanza impugnata chiarisce , in termini persuasivi, che oggetto dell’incarico peritale non era soltanto lo studio dei bilanci della società , ma (pag. 2 dell’ordinanza) ‘una comp lessa ricostruzione di tutta la contabilità dell’azien da, al fine di individuare ed analizzare gli indici di allerta interni all’azienda e i dati esterni di allert a dello stato di crisi aziendale, condotta secondo criteri di scienza contabile-aziendalistica impl icante elementi di natura valutativa’, donde l’applicazione dell’art. 2 e non dell’art. 4 dell’allegato a l d.m. 30/05/2002;
il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 10 c.p.c. poiché il giudice di merito, ai fini della scelta dello scaglione, ha utilizzato come parametro il valore del patrimonio netto, mentre avrebbe dovuto considerare la causa di valore indeterminabile.
Per la ricorrente, inoltre, in applicazione del citato art. 4, considerando i valori medi e lo scaglione massimo (fino a € 2.582.284,50), il compenso spettante al c.t.u. doveva essere pari a € 1.203,69;
3.1. il motivo, diviso in due censure, è nel suo insieme privo di pregio;
la seconda doglianza resta assorbita (cd. assorbimento improprio) per effetto del rigetto del secondo motivo;
il primo rilievo critico è inammissibile per novità della questione, che non risulta essere stata dedotta dinanzi al giudice di merito: in sede di opposizione, la parte – che ora prospetta che il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso, sarebbe indeterminabile – aveva chiesto che lo scaglione di riferimento venisse individuato in base all’ammontare del suo credito .
Per completezza, osserva la Corte: da un lato, che il giudice dell’opposizione ha giustamente determinato lo scaglione di riferimento sulla base del patrimonio netto della società sottoposta a verifica contabile; dall’altro, che, al contrario di quanto afferma la ricorrente, è orientamento consolidato (Sez. 2, Ordinanza n. 30732 del 21/12/2017, Rv. 646658 -01); in termini, Cass. n. 25665/2019) quello secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico d ‘ ufficio, una causa va definita di valore ‘ indeterminabile ‘ soltanto quando essa (e non è il caso di specie) abbia ad oggetto beni non suscettibili di valutazione economica, poiché l ‘ indeterminabilità va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un ‘ intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari al tempo della proposizione della domanda, da accertarsi in base agli elementi precostituiti e disponibili fin dall ‘ introduzione del giudizio;
in conclusione, il ricorso va rigettato;
nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale la parte vittoriosa non ha svolto attività difensiva;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda