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Compenso CTU collegiale: obblighi e diritti nel fallimento

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un professionista contro il rigetto della sua richiesta di ammissione al passivo fallimentare. La Corte ha stabilito che la maggiorazione del 40% per il compenso CTU collegiale è obbligatoria e non discrezionale. Inoltre, ha riaffermato che il creditore ha diritto di insinuarsi per l’intero credito nel fallimento del coobbligato, anche se ha ricevuto pagamenti parziali da un altro debitore solidale dopo la dichiarazione di fallimento.

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Compenso CTU Collegiale: La Cassazione Fa Chiarezza su Maggiorazione e Diritti del Creditore

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione interviene su due questioni cruciali per i professionisti che operano come Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) nell’ambito delle procedure concorsuali: la natura della maggiorazione del compenso CTU collegiale e il diritto del creditore di insinuarsi al passivo in presenza di pagamenti da parte di un coobbligato. La decisione chiarisce che la maggiorazione per l’incarico svolto da più ausiliari è un obbligo di legge e che il creditore mantiene il diritto di concorrere per l’intero credito nel fallimento, nonostante acconti ricevuti da terzi.

Il Caso: Un Professionista Contro il Rigetto del Proprio Credito

Un architetto, che aveva svolto un complesso incarico di CTU insieme a un collega in una causa tra una società (poi fallita) e un’amministrazione comunale, si è visto rigettare la sua istanza di ammissione al passivo del fallimento per un credito di oltre 580.000 euro. Il Tribunale aveva negato la richiesta per due motivi principali: primo, non aveva applicato la maggiorazione del 40% prevista dalla legge per gli incarichi collegiali; secondo, aveva considerato il credito già ampiamente saldato da pagamenti effettuati dal Comune, coobbligato in solido. Il professionista ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando la violazione di diverse norme di legge.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando il decreto del Tribunale e rinviando la causa per un nuovo esame. La decisione si fonda su due principi cardine, entrambi favorevoli al professionista.

L’Obbligatorietà della Maggiorazione per il Compenso CTU Collegiale

Il primo punto, e forse il più significativo, riguarda l’interpretazione dell’art. 53 del D.P.R. 115/2002. Il Tribunale aveva erroneamente omesso di applicare la maggiorazione del 40% prevista per l’incarico affidato a un collegio di ausiliari, confondendola con la maggiorazione facoltativa per la complessità dell’incarico. La Cassazione ha ribadito che, quando l’incarico è conferito a più professionisti, il compenso globale va calcolato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato obbligatoriamente del 40% per ciascun altro membro del collegio. Non si tratta di una scelta discrezionale del giudice, ma di un preciso obbligo normativo.

Il Diritto del Creditore in Presenza di un Coobbligato

Il secondo principio fondamentale affermato dalla Corte riguarda il diritto del creditore nei confronti del debitore fallito, quando esiste un altro debitore solidale (coobbligato). Il Tribunale aveva sottratto dal credito totale gli importi pagati dal Comune, concludendo che il professionista fosse stato già soddisfatto. La Cassazione ha censurato questa impostazione, richiamando l’art. 61 della Legge Fallimentare e la giurisprudenza consolidata (Cass. n. 11811/2014). Il principio è chiaro: il creditore ha diritto di concorrere nel fallimento del coobbligato per l’intero suo credito, fino al momento dell’integrale pagamento. I pagamenti parziali ricevuti da un altro coobbligato dopo la dichiarazione di fallimento non riducono l’importo per cui il creditore può insinuarsi al passivo, ma verranno considerati solo in fase di riparto per evitare che il creditore riceva più del dovuto.

Le Motivazioni della Sentenza

La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando i chiari errori di diritto commessi dal giudice di merito. In primo luogo, vi è stata una palese violazione dell’art. 53 D.P.R. 115/2002, poiché il Tribunale, pur riconoscendo la natura collegiale dell’incarico, non ha applicato la relativa maggiorazione obbligatoria. Questo automatismo normativo non lascia spazio a interpretazioni discrezionali. In secondo luogo, la Corte ha rilevato la violazione dell’art. 61 del R.D. n. 267/1942. Il meccanismo del concorso fallimentare mira a cristallizzare la situazione debitoria alla data del fallimento. Pertanto, il creditore ha il diritto di insinuare il suo credito per l’intero ammontare esistente a quella data. I pagamenti successivi da parte di un coobbligato non modificano tale diritto, ma rilevano solo successivamente, in sede di distribuzione dell’attivo, per garantire che il creditore non ottenga un arricchimento ingiustificato.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche

Questa ordinanza offre due importanti tutele per i professionisti e i creditori. Per i CTU, sancisce in modo inequivocabile che il lavoro svolto in team deve essere compensato con la maggiorazione di legge, riflettendo la maggiore complessità e il coordinamento richiesto. Per i creditori di un soggetto fallito, rafforza il diritto di insinuarsi per l’intero importo del credito, anche in presenza di coobbligati solidali che effettuano pagamenti parziali. La decisione impedisce che i pagamenti di un terzo riducano la base di calcolo su cui il creditore può concorrere nel fallimento, massimizzando così le sue possibilità di recupero nell’ambito della procedura concorsuale.

La maggiorazione del 40% sul compenso per un incarico CTU collegiale è a discrezione del giudice?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la maggiorazione del 40% prevista dall’art. 53 del D.P.R. 115/2002 per ciascun componente del collegio (oltre il primo) non è discrezionale, ma obbligatoria.

Se un creditore riceve un pagamento parziale da un coobbligato dopo la dichiarazione di fallimento, l’importo da chiedere al fallimento diminuisce?
No. Secondo la Corte, il creditore ha diritto di concorrere nel fallimento del coobbligato per l’intero importo del debito esistente alla data del fallimento, anche se successivamente ha ricevuto pagamenti parziali da un altro debitore solidale. Tali pagamenti verranno considerati solo in fase di riparto.

Perché il Tribunale aveva rigettato l’opposizione del professionista?
Il Tribunale aveva commesso due errori: non aveva applicato la maggiorazione obbligatoria per l’incarico collegiale e aveva erroneamente sottratto dal credito totale i pagamenti ricevuti dal professionista da parte di un coobbligato (il Comune), ritenendo così il credito già saldato.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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