Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7330 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7330 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28645 -2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
NOME, NOME e Soc. RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
avverso l’ordinanza resa in data 30/7/2019 dal Giudice del TRIBUNALE DI TARANTO nel fascicolo n. 8523/2018 RG, comunicata il 2/8/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023 dal consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza del 30 luglio 2019, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Taranto ha respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di liquidazione del 12/11/2018 dei compensi della c.t.u. collegiale espletata dai dottori NOME COGNOME e NOME COGNOME, finalizzata all’accertamento degli esiti di un intervento chirurgico.
Il decreto di liquidazione impugnato aveva stabilito la somma di Euro 1.473,53 per ciascun consulente, in riferimento a 180 vacazioni ciascuno, liquidando poi una somma complessiva di Euro 2.947,60.
COGNOME aveva opposto il decreto contestando l’eccessività del numero di vacazioni riconosciuto, 180 , pari a 360 ore di lavoro per ciascuno dei due periti, ancor più perché l’ incarico era collegiale; aveva, perciò, pure rappresentato che in ipotesi di incarico collegiale la liquidazione è operata in riferimento ad un unico compenso, con l’aumento conseguente alla collegialità, laddove il Giudice aveva stabilito un compenso per ciascun perito, sommando poi i due importi; aveva
lamentato, infine, che non fosse stata applicata la sanzione della riduzione di un terzo, ex art. 52 d.P.R. 115/2002.
Il Giudice delegato ha stabilito che il numero di vacazioni riconosciuto fosse «parametrato alla tipologia e all’entità dell’impegno professionale profuso dai due medici, nonché all’estrema complessità della prestazione loro richiesta» e che tale liquidazione risultasse congrua «come se fosse stata prestata da un solo c.t.u.»; ha altresì affermato che l’art. 52 non prevedeva decurtazioni nella liquidazione a vacazioni, limitandosi a stabilire che non si dovesse tenere conto del periodo successivo alla scadenza del termine.
Avverso questa ordinanza di rigetto NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma primo dell’art 360 cod. proc. civ., COGNOME ha lamentato la violazione dell’articolo 4, ultimo comma, della legge 319/80 e, in riferimento al n. 4, la nullità della decisione per omessa o quantomeno apparente motivazione, in violazione degli art. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ., per avere il Giudice dell’opposizione, relativamente alla eccepita esorbitanza del numero delle vacazioni riconosciute al RAGIONE_SOCIALE 360 complessive -affermato soltanto che l’ammontare fosse contenuto nei limiti previsti dall’art. 4 della legge n. 319/80 e parametrato nel caso di specie «alla tipologia e all’entità
dell’impegno professionale profuso dai due medici nonché dall’estrema complessità della prestazione loro richiesta».
1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma primo dell’articolo 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.P.R. 115/2002 o, in subordine, in relazione al n. 4, la nullità della decisione per difetto di motivazione in violazione degli artt. 111 Cost e 132 cod. proc. civ., per avere il Giudice erroneamente affermato che l’art. 52 non preveda, in ipotesi di ritardo del consulente nominato, alcuna decurtazione nella liquidazione dei compensi a vacazione, disponendola soltanto per gli onorari calcolati non a tempo.
1.3. Con il terzo motivo, articolato ancora una volta in riferimento al n. 4 del comma primo del 360 cod. proc. civ., COGNOME ha censurato l’impugnata ordinanza per omessa o apparente motivazione in violazione degli artt. 111 Cost e 132 cod. proc. civ. per avere il Giudice, in risposta alla eccepita previsione normativa di un’unica liquidazione in considerazione della natura collegiale dell’incarico, secondo quanto prescritto dall’art. 15 comma 4 della legge 24/2017, affermato che nel decreto opposto fo sse stata effettuata un’unica liquidazione, laddove era stato invece stabilito un doppio compenso.
I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati.
Ai fini della liquidazione del compenso al c.t.u., l’i ncarico plurimo è contemplato dall’art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002 che, sostanzialmente riproducendo le disposizioni dell’abrogato
art. 6 della legge 8 luglio 1980, n. 319, recante i compensi spettanti ai periti, ai RAGIONE_SOCIALE tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria, stabilisce che, quando l’incarico sia stato conferito ad un RAGIONE_SOCIALE di ausiliari, il compenso globale è determinato «sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del RAGIONE_SOCIALE», a meno che il magistrato abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse «svolgere personalmente e per intero l’incarico affidatogli».
Nell’articolo, dunque, è contemplata sia l’ipotesi dell’incarico collegiale e sia quella differente in cui il giudice abbia nominato più RAGIONE_SOCIALE disponendo che ognuno degli incaricati svolga personalmente e per intero l’incarico attribuito, in ragione delle professionalità specifiche di cui ognuno è in possesso: in questa seconda ipotesi, come evidente, non sussiste vincolo di collegialità e per ogni consulente sono operative le medesime disposizioni applicabili nel caso di nomina di un solo ausiliario perché si realizza, in sostanza, una somma di indagini finalizzate ad un unico scopo.
Con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio nei giudizi civili e penali in materia di responsabilità medica, nell’art. 15 della legge n. 24 del 2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco) è stato poi specificamente previsto, al comma 1, che, nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affidi l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia «a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti
nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento»; è stato introdotto, pertanto, il principio della necessaria collegialità nell’espletamento del mandato perché il Legislatore ha voluto garantire la corretta esplicazione dell’indagine e della valutazione peritale tanto attraverso la necessaria collegialità, quanto mediante la previsione della preparazione specialistica e delle conoscenze pratiche dei soggetti incaricati (Corte Costituzionale 20/05/2021 n. 102).
A chiusura, infatti, della disciplina, lo stesso art. 15 prevede al comma 4 che «nei casi di cui al comma 1, l’incarico è conferito al RAGIONE_SOCIALE» e, prima della dichiarazione di parziale incostituzionalità pronunciata con la richiamata sentenza n. 102 del 2021, aggiungeva che «nella determinazione del compenso globale, non si applica l’aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del RAGIONE_SOCIALE previsto dall’art. 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115». Limitatamente a questa proposizione coordinata aggiuntiva l’art. 15 è stato dichiarato incostituzionale, sicché anche in ipotesi di incarico collegiale nei giudizi civili e penali in materia di responsabilità medica deve intendersi operante la prescrizione dell’art. 53 del d.P.R. 115/2002.
Quanto al numero delle vacazioni, individuato in complessive 360 per 120 giorni complessivi di impegno (90 per la redazione della bozza e 30 per la risposta alle osservazioni),
l’art. 4 della legge 319/1980 (applicabile perché l’ indagine che abbia ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell’operazione chirurgica cui è stata sottoposta una delle parti e non lo stato di salute della persona, ha una propria specificità, non sussumibile in un’apposita previsione in tabella, v. Cass. Sez. 2, n. 24992 del 25/11/2011), prevede esplicitamente che non possano essere liquidate più di quattro vacazioni al giorno (la vacazione è, infatti, di due ore) e che «il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione»: non può, allora, ragionevolmente presumersi che il RAGIONE_SOCIALE abbia dedicato allo svolgimento dell’incarico conferitogli otto ore al giorno, tutti i giorni, compresi i festivi ed il periodo feriale (Cass. Sez. 2, n. 2410 del 20/02/2012). Al giudice, pertanto, è demandato di stabilire in concreto, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata, dell’entità della materia controversa. (Cass. Sez. 2, n. 4055 del 06/12/1974).
Infine, quanto alla decurtazione prevista dall’art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002, per il caso in cui il consulente tecnico di ufficio completi le attività delegategli oltre il termine, originario o prorogato, assegnato dal magistrato, questa Corte ha chiarito che anche nell’ipotesi di liquidazione a vacazioni è legittima la
riduzione di un terzo dell’onorario ai sensi dell’art. 52, ultima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel caso in cui non sia possibile individuare con precisione quali attività siano state svolte prima o dopo la scadenza del termine per il deposito della consulenza; il principio è stato affermato proprio perché, diversamente ritenendo e applicando l’ esclusione del compenso per «il periodo successivo alla scadenza del termine», non potendo individuarsi con precisione quali attività siano tempestive, si rischierebbe di acquisire una parte di prestazione senza remunerazione; ne conseguirebbero due sanzioni diverse per una situazione identica e, cioè, la riduzione di solo un terzo per gli onorari a tariffa variabile e la cancellazione del compenso per gli onorari a tempo, sebbene le prestazioni siano state comunque validamente effettuate dopo la scadenza e il ritardo abbia portato non alla revoca dell’incarico ma all’acquisizione della relazione (Cass. Sez. 6 – 2, n. 22158 del 12/09/2018).
Il Giudice, nell’ordinanza impugnata, non ha correttamente applicato i principi suesposti; ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Taranto in composizione monocratica e in diversa persona fisica, anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso , cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Taranto in composizione monocratica e in diversa persona fisica, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della