Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2125 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2125 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26878/2022 R.G. proposto da :
COGNOME COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende con procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
NOMECOGNOME elettivamente domiciliato a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE , l’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende con procura speciale in calce al controricorso;
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di MANTOVA n. 3579/2022 depositata il 24.3.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.9.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
COGNOME COGNOME chiedeva al Tribunale di Mantova l’emissione di decreto ingiuntivo per € 211.871,43 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 per i residui crediti professionali vantati per avere svolto a favore della RAGIONE_SOCIALE attività di consulenza fiscale, tributaria e societaria, oltre a servizi di consulenza del lavoro e di amministrazione del personale dal 2002 al 2017.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 554/2019 del Tribunale di Mantova emesso in conformità alla richiesta, proponevano opposizione la società ingiunta e il socio accomandatario eccependo la prescrizione per l’anno 2007, contestando l’importo dei compensi richiesto dalla COGNOME e chiedendone la condanna al risarcimento danni per inadempimento; la COGNOME chiedeva il rigetto dell’opposizione.
In tale giudizio veniva nominato quale CTU COGNOME NOMECOGNOME per accertare sulla base degli atti e dei documenti, eventualmente anche autonomamente acquisiti dall’ausiliario, il compenso spettante a COGNOME secondo le tariffe nel tempo vigenti,
stimare i danni derivanti da tardiva richiesta del pagamento del corrispettivo, nonché in relazione alla stima della quota del socio uscente, l’omesso rilievo per competenze dei costi per consulenza fiscale e del lavoro, oltre agli inadempimenti contestati alla COGNOME.
Al CTU Polacco veniva concesso il termine di 120 giorni dal 12.4.2021 per il deposito della relazione, con termine fino a trenta giorni prima della scadenza del 10.9.2021 per l’invio della bozza della relazione alle parti (9.7.2021) e fino a 15 giorni prima per le osservazioni delle parti (26.7.2021). Il 4.8.2021 il CTU Polacco chiedeva la proroga del termine di deposito della relazione allegando certificazione medica, proroga che veniva concessa il 23.8.2021 e fino alla scadenza del 15.11.2021, giorno in cui la relazione finale veniva depositata.
Con decreto del 30.11.2021 il Giudice del Tribunale di Mantova liquidava a favore del CTU Polacco il compenso di € 6.940,71, pari al valore massimo dello scaglione dell’art. 2 della tabella allegata al D.M. 30.5.2002, con l’aumento di € 3.470,35 ex art. 52 comma primo del D.P.R. n. 115/2002 per l’eccezionale importanza, oltre accessori di legge, ponendone il pagamento in solido a carico delle parti processuali, ed escludendo la riduzione per ritardato deposito ex art. 52 comma 2 del D.P.R. n. 115/2002, in quanto tale norma prevedeva la riduzione di 1/3 solo in caso di inosservanza del termine di completamento delle operazioni, mentre nella specie il termine di deposito della relazione finale prorogato era stato rispettato.
Con ricorso ex art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011 proponeva opposizione al Tribunale di Mantova avverso il suddetto decreto COGNOME chiedendo la riduzione del compenso liquidato, sostenendo che era stata concessa immotivatamente la maggiorazione ex art. 52 comma primo del D.P.R. n.115/2002 del compenso già liquidato nella misura massima della tariffa, e che
ingiustamente non era stata applicata la riduzione del compenso del CTU di 1/3 per il ritardato deposito della relazione.
Il Tribunale di Mantova, nella resistenza del solo COGNOME NOME, con ordinanza del 23.3/21.10.2022, respingeva l’opposizione e condannava la COGNOME al pagamento in favore di COGNOME NOME delle spese processuali del giudizio di opposizione.
In particolare il Tribunale di Mantova giustificava l’applicazione dell’aumento del compenso ex art. 52 comma primo del D.P.R. n.115/2002, in quanto si era trattato di un’indagine di eccezionale complessità per la mole degli atti giudiziari e dei documenti esaminati (4.500 pagine) per un periodo di undici anni in relazione a 170 prestazioni professionali, vi era stata una pluralità di quesiti e la relazione, caratterizzata da ampiezza ed esaustività, era di 48 pagine con 163 allegati ed il CTU aveva dovuto prendere posizione su articolate osservazioni dei CTP, mentre non risultava dimostrato che alcuni documenti prodotti dalle parti non fossero stati esaminati dal CTU. Quanto alla riduzione di 1/3 per ritardato deposito ex art. 52 comma 2 del D.P.R. n. 115/2002, veniva esclusa, perché il termine finale di deposito della relazione del CTU, stabilito a seguito dell’accoglimento dell’istanza di proroga, era stato rispettato, e la proroga era intervenuta nel periodo feriale di sospensione dei termini.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso a questa Corte, notificato il 24.10.2022, COGNOME COGNOME affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso COGNOME NOMECOGNOME sono rimasti intimati la RAGIONE_SOCIALE Marconato RAGIONE_SOCIALE e COGNOME RAGIONE_SOCIALE
E’ stata formulata dal Consigliere NOME COGNOME proposta di definizione anticipata per manifesta infondatezza, comunicata l’11.9.2023, ed il 19.10.2023 COGNOME COGNOME ha presentato istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.
La sola COGNOME COGNOME ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 primo comma, 51 e 52 primo comma del D.P.R. n. 115/2002 e degli artt. 2 e 29 del D.M. 30.5.2002. Si assume che il Tribunale di Mantova avrebbe giustificato l’aumento previsto dall’art. 52 primo comma del D.P.R. n.115/2002 per l’eccezionale importanza, fornendo una motivazione attinente solo alla complessità dell’incarico conferito sul piano quantitativo e qualitativo, che avrebbe unicamente legittimato l’applicazione del massimo tariffario ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. n. 115/2002, ma non un ulteriore aumento di esso.
Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il Tribunale di Mantova ha operato una valutazione discrezionale dell’eccezionale importanza della CTU Polacco, logicamente motivata, sia in relazione alla complessità dei quesiti e alla mole dei documenti da esaminare e ai chiarimenti richiesti dai CTP, sia in relazione all’ampiezza ed esaustività della relazione; la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare l’insindacabilità in sede di legittimità della valutazione dell’eccezionale importanza della relazione del CTU logicamente motivata dal giudice di merito (vedi in tal senso Cass. n. 21963/2017; Cass. n. 20352/2017).
Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 154 comma 1 e 195 comma 3 c.p.c. e dell’art. 52 comma 2 del D.P.R. n. 115/2002 per la mancata riduzione di 1/3 del compenso del CTU Polacco, benché quest’ultimo non abbia rispettato gli originari termini concessi per l’invio della bozza della relazione alle parti (9.7.2021) e per l’invio delle osservazioni delle parti al CTU (26.7.2021), osservando solo il termine finale prorogato di deposito della relazione finale (15.11.2021).
Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto il termine di deposito della relazione finale del CTU è stato prorogato al 15.11.2021, attraverso un provvedimento di proroga intervenuto in
periodo di sospensione feriale prima della scadenza dell’originario termine del 10.9.2021, e la relazione finale è stata pacificamente depositata il 15.11.2021 dal CTU Polacco, dopo avere garantito il termine di 30 giorni prima per l’invio della bozza alle parti e di 15 giorni prima per l’invio delle osservazioni delle parti al CTU. La circostanza che gli originari termini di invio della bozza della relazione alle parti (9.7.2021) e delle osservazioni delle parti al CTU (26.7.2021) non siano stati rispettati, perché scaduti prima della concessione della proroga del 23.8.2021, è irrilevante, per essere stato garantito il diritto di difesa delle parti rispetto ai nuovi termini calcolati a ritroso dalla scadenza del termine di deposito della relazione finale prorogato del 15.11.2021, e l’unico termine per il quale l’art. 52 comma 2 del D.P.R. n. 115/2002 prevede la riduzione di 1/3 del compenso in caso di superamento è quello di completamento delle operazioni peritali, che nella specie pacificamente è stato rispettato.
Alla manifesta infondatezza del ricorso per ragioni conformi alla proposta di definizione anticipata, segue la condanna della ricorrente oltre che alle spese processuali del giudizio di legittimità ed al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore di NOME NOME, anche al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c., nelle misure precisate in dispositivo, mentre nulla va disposto per le spese processuali ed ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c. per le part rimaste intimate.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di Polacco Andrea delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore dello stesso per € 3.000,00, ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda