Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34540 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 34540 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 1480 -2022 proposto da:
DE SENA NELLO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1925/2021 del TRIBUNALE di NOLA, pubblicata il 5/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2024 dal consigliere NOME COGNOME
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1140/2020, il Giudice di Pace di Nola respinse l’opposizione di NOME COGNOME al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dall’ing. NOME COGNOME per l’importo di Euro 3 .148,04, oltre accessori, a titolo di saldo del compenso per la prestazione professionale di c.t.u. resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato da NOME COGNOME.
Il Giudice di pace, infatti, preso atto che la ricorrente in accertamento, dopo aver chiesto la verifica tecnica, non aveva più instaurato il giudizio di merito e aveva corrisposto soltanto un acconto, ritenne NOME COGNOME solidalmente responsabile per il pagamento del residuo compenso liquidato in favore del consulente.
Con sentenza n. 1925/2021, il Tribunale di Nola ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME ritenendo che le spese dell’accertamento tecnico preventivo debbano essere poste, a conclusione della procedura, a carico della sola parte richiedente, per essere regolate nel successivo giudizio di merito secondo soccombenza, come spese giudiziali, in seguito all’acquisizione dell’ accertamento tecnico.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, a cui NOME COGNOME ha
resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
La causa è stata rimessa dalla VI sezione alla pubblica udienza per mancanza di evidenza decisoria.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, NOME COGNOME ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 1294 cod. civ. e 61 cod. proc. civ. per non avere il Tribunale ritenuto la sussistenza, in un procedimento di accertamento tecnico preventivo, del vincolo di solidarietà del resistente nell’obbligazione di pagamento del compenso al consulente nominato d’ufficio , nell’ipotesi in cui non sia stato instaurato il procedimento di merito e non vi sia stata, perciò, una statuizione sulle spese di lite anche per la fase preventiva.
Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe considerato la distinzione che ricorre tra la regolamentazione delle spese di lite tra le parti e il diritto al compenso dell’ausiliario del Giudice come riconosciuto nel l’art. 168 del d.P.R. n.115/2002.
1.1. Il motivo, ammissibile nonostante l’omessa indicazione specifica dell’ipotesi di vizio denunciato , attesa l’inequivocabile formulazione in riferimento alla violazione di legge e, dunque, al n. 3 della tassativa griglia normativa (cfr. Cass. Sez. U, n. 32415 del 08/11/2021), è infondato.
È vero che, come sostenuto in ricorso, la disciplina delle spese di lite ha fondamento giuridico e funzione differente dalla regolamentazione del compenso dell’ausiliario del Giudice, ma nella fattispecie questa differenza non è significativa per affermare la invocata solidarietà del controricorrente nell’obblig azione di pagamento.
Deve considerarsi, infatti, innanzitutto la peculiare natura dell’accertamento tecnico preventivo: questo procedimento ha la funzione di preservare, per la parte che lo instaura, gli effetti di una prova, da assumere in via urgente, attinente ad uno stato dei luoghi o alla qualità o condizione di cose, da poter far valere poi, in un eventuale e successivo giudizio di merito: l’art. 696 cod. proc. civ., richiamando, al terzo comma, gli arti. 694 e 695 cod. proc. civ., prevede che il giudice intervenga per verificare la sussistenza dei presupposti per procedere all’assunzione della richiesta verifica tecnica e, dopo aver sentito le parti e dopo avere acquisito, all’occorrenza, sommarie informazioni, neghi o accolga l’istanza con ordinanza non impugnabile perché avente un contenuto meramente ordinatorio.
In conseguenza, l’ordinanza che sia favorevole all’ammissione del mezzo di prova, deve contenere la nomina del consulente tecnico e la fissazione della data dell’inizio delle operazioni; instaurato, quindi, il dovuto contraddittorio sulla richiesta dell’istante e assegnato all’esperto l’incarico necessario, il procedimento si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che sia prevista una udienza per la discussione dell’elaborato, né sia adottata una statuizione di merito.
Da questa natura spiccatamente strumentale del procedimento deriva che il Giudice è tenuto unicamente a liquidare il compenso del tecnico nominato, ponendolo a carico della sola parte richiedente nel cui interesse è stato svolto l’accertamento, senza alcuna statuizione sulle spese della procedura che restano propriamente stragiudiziali: l’onere a carico della sola parte richiedente, invero, si fonda sulla norma generale come prevista dal primo comma dell’art. 8 del d.P.R. 115/2002, secondo cui ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti
necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato; quel che difetta, infatti, nella specie sono i presupposti che fondano la regolamentazione delle spese nel giudizio, come previsti dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 2, n. 23133 del 12/11/2015; Sez. 6 – 2, n. 9735 del 26/05/2020; Sez. 2, n. 29850 del 27/10/2023).
Ad ulteriore riprova dell’inapplicabilità nel caso in esame delle norme che regolano il governo delle spese nel giudizio, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, le spese sostenute dalla parte che ha ottenuto il provvedimento ex art. 696 c.p.c. si sommano con il valore della domanda di merito proposta, atteso che si tratta di credito, correlato ad un fatto costitutivo esterno e distinto dal giudizio nel quale la pretesa è fatta valere, che deve essere oggetto di espressa domanda. (v. Cass. Sez. 6 – 3, n. 24726 del 04/11/2013 e precedenti conformi).
Per questa ragione, l’ obbligo di pagamento del compenso del consulente nominato in un accertamento tecnico preventivo è sottratto al princ ipio di solidarietà proprio dell’obbligo di pagamento del compenso del consulente nel giudizio civile che si conclude con la decisione della controversia: in questa seconda tipologia di procedimento, infatti, la solidarietà consegue al fatto che l’attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, comune ad entrambe le parti, laddove la funzione dell’indagine tecnica nella prima tipologia di procedura è prettamente strumentale all’interesse di una sola parte .
Soltanto quando sia instaurato il giudizio di merito queste spese sono rimborsabili come spese di lite, se vittoriosa è la parte ricorrente in accertamento tecnico, perché si tratta di spese che, seppure anteriori
al giudizio, sono state affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda e alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 15492 del 2019) e l’ indagine che vi è stata svolta è stata utilizzata per la risoluzione della controversia.
Quest’ultima considerazione spiega perché, comunque, il resistente nella procedura di accertamento sia considerato quale litisconsorte necessario nell’opposizione ex art. 170 d. P. R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso al consulente: egli, invero, ha diritto di interloquire proprio perché il pagamento del compenso potrebbe essergli successivamente imposto in ipotesi di soccombenza nella lite.
Così ricostruita la natura delle spese di accertamento tecnico preventivo, è evidente che nella fattispecie, non essendo stato instaurato alcun giudizio di merito, non sono venuti a determinarsi i presupposti della solidarietà delle parti nei confronti del consulente tecnico nominato nella fase preventiva; in tal senso, non sono significative le pronunce di questa Corte richiamate dal ricorrente per sostenere la necessaria sussistenza di solidarietà delle parti nei confronti del consulente in quanto terzo; si tratta, infatti, di pronunce attinenti alla diversa ipotesi in cui alla conclusione del procedimento strumentale in funzione istruttoria è seguito il procedimento di merito in cui è stata individuata una parte soccombente.
Il ricorso è perciò respinto.
La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di questa fase di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa interamente le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda