Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28227 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28227 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 21869/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso l’AVV_NOTAIO, nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e con domicilio eletto in Roma presso di lui, nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 2336/2018 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 10-4-2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19-92013 dal consigliere NOME COGNOME
OGGETTO:
arbitrato – determinazione del compenso del consulente tecnico nominato in arbitrato in materia di contratti pubblici
R.G. 21869/2018
C.C. 19-9-2023
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 20541/2014 il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE al decreto ingiuntivo con il quale la società era stata condannata a pagare Euro 117.500,00 a favore di NOME COGNOME, quale quota parte a suo carico del compenso liquidato con ordinanze 16-9-2009 e 24-1-2012 dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che lo aveva nominato consulente d’ufficio in un arbitrato in materia di contratto pubblico tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
2.Con sentenza n. 2336 pubblicata il 10-42018 la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE, ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della società; ha condannato NOME COGNOME alla rifusione a favore della società delle spese di lite di entrambi i gradi.
La sentenza ha dichiarato che, avendo l’ing. COGNOME svolto l’attività di consulente nell’ambito di procedimento arbitral e in materia di contratti pubblici, si applicava l’art. 241 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, secondo il quale ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile salvo quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici (comma 2), erano ammissibili i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile compresa la c.t.u. (comma 8) e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provvedeva alla liquidazione del compenso e delle spese per la c.t.u. secondo i criteri posti dal d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per gli ausiliari del magistrato, le parti erano tenute solidalmente al pagamento delle spese, salvo rivalsa (comma 14). Ha rilevato che, in base al testo del co. 12 dell’art. 241 in vigore alla data dell’ordinanza del 16-92009, l’ordinanza costituiva titol o esecutivo e in base al testo dello stesso co. 12 in vigore alla data del 24-1-2012 il provvedimento costituiva titolo per l’ingiunzione di cui all’art. 633 cod. proc. civ., per
cui in entrambi i casi era riconosciuta alle parti la possibilità di opporsi alla liquidazione.
Di seguito la sentenza ha dichiarato che esattamente la sentenza impugnata aveva rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da RAGIONE_SOCIALE sulla base dell’assunto che il consulente d’ufficio dovesse chiedere il pagame nto del suo compenso agli arbitri. Ha accolto il secondo motivo di appello, con il quale la società aveva censurato la sentenza impugnata per avere dichiarato che la società non poteva opporsi alle liquidazioni perché le aveva accettate; ha dichiarato che non vi era stata acquiescenza della società alle liquidazioni e vi erano indizi gravi, precisi e concordanti che inducevano a ritenere il contrario, perché la società non aveva pagato alcunché a fronte delle due richieste di pagamento da parte dell’ ing. COGNOME; inoltre, la società aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo e nel sistema tracciato dall’art. 241 co.12 la sede giudiziale nella quale la parte poteva opporsi alla liquidazione delle spese e degli onorari eseguita dagli arbitri era l’oppo sizione al decreto ingiuntivo.
La sentenza ha accolto anche il terzo motivo di appello, relativo alla quantificazione del compenso. Ha rilevato che si applicava l’art. 11 D.M . 30 maggio 2002, vertendo l’incarico peritale in materia di ferrovie, e si applicava lo scaglione massimo, che consentiva il riconoscimento di Euro 9.851,73, da raddoppiare ex art. 52 d.P.R. 115/2002; quindi, poiché risultava che il consulente d’ufficio aveva già ottenuto da RAGIONE_SOCIALE la complessiva somma lorda di Euro 117.500,00, il suo credito doveva considerarsi integralmente soddisfatto.
3.Con atto notificato il 10-7-2018 NOME COGNOME ha proposto avverso la sentenza, notificata in data 11-5-2018, tempestivo ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del giorno 19-9-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo ‘ violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) in relazione al D.M. 30 maggio 2002 e al d.P.R. n. 115/2002 e/o omesso esame di un fatto/elemento/circostanza decisiva ai fini della controversia (art. 360 n. 5, cod. proc. civ.) ‘ il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di considerare che l’incarico conferito al c.t.u. si articolava in dieci distinti macro-quesiti, a loro volta articolati in una pluralità di quesiti, e quindi in una pluralità di accertamenti implicanti attività di indagine tra loro diverse, dotate di autonomia, che richiedevano soluzione di questioni tecniche di notevolissima difficoltà, con implicazioni economiche per cinquecento milioni di Euro; evidenzia che a ciò si era aggiunto il supplemento di perizia, che era a sua volta un’altra e autonoma perizia. Quindi sostiene che il principio di onnicomprensivi tà di cui all’art. 29 D.M. 30 maggio 2002 non possa trovare applicazione con riguardo a una pluralità di accertamenti e che l’art. 11 D.M. 30 mag gio 2002 fosse stato correttamente applicato nella liquidazione del RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo compenso per ciascuno dei dieci macro-quesiti implicanti distinti e autonomi accertamenti.
2.Con il secondo motivo ‘violazione e/o falsa applicazione di n orme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) in relazione all’art. 241 del Codice dei Contratti e relativo Regolamento RAGIONE_SOCIALE applicato nonché in riferimento all’art. 814 cod. proc. civ.’ il ricorrente sostiene
che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto l’ordinanza di liquidazione dei compensi al c.t.u. non vincolante per RAGIONE_SOCIALE e non accettata dalla società per fatti concludenti. Evidenzia che la sentenza, contraddicendosi pienamente, da una parte ha affermato l’appl icabilità dell’art. 241 Codice dei Contratti e delle eccezioni previste dai commi da 3 a 14, così in sostanza riconoscendo l’inapplicabilità dell’a rt. 814 co. 2 cod. proc. civ., e dall’altra ha affermato che RAGIONE_SOCIALE non aveva accettato la liquidazione e che pertanto la liquidazione non era vincolante . Rileva che l’art. 241 co.12 attribuisce all’ordinanza di liquidazione efficacia di titolo per l’ingiunzione e non richiede alcuna accettazione, derogando in tale modo all’art. 814 co.2 cod. proc. civ., che fa r iferimento alla ‘proposta’ di liquidazione . Aggiunge che RAGIONE_SOCIALE aveva accettato la liquidazione, in quanto non aveva mai contestato gli importi liquidati al c.t.u. in sede arbitrale, le ordinanze di liquidazione erano state approvate e firmate anche dall’a rbitro di parte nominato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, lo stesso legale della società era stato presente alla nomina del c.t.u. e alla determinazione del suo compenso senza nulla opporre, la società non aveva mai contestato le note di pagamento e non aveva contestato neppure il lodo.
3.Il secondo motivo di ricorso, da esaminare logicamente per primo, è infondato.
Alla fattispecie si applica l’art. 241 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (provvedimento abrogato dal d.lgs. 18-4-2016 n.50), il quale al co. 2 prevedeva ‘ Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice’ ; nella formulazione precedente al d.lgs. 53/2010, al co.12 l’art. 241 prevedeva ‘ Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia 2 dicembre 2000 n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto … L’ordinanza di liquida zione
del compenso e delle spese arbitrali nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo’ ; al co. 13 l’art. 241 prevedeva ‘ Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 per gli ausiliari del magistrato’.
Non si applicano alla fattispecie i commi 12 e 13 e il comma 12bis, rispettivamente come sostituiti e i ntrodotti dall’art. 5 d.lgs. 20 marzo 2010 n. 53, in quanto l’art. 15 co. 6 d.lgs. 53/2010 espressamente ha previsto che la disciplina introdotta dall’art. 5 si applicasse ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente all’entrata in vigore d el decreto e ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali; perciò la disciplina non si applica ai collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (cfr. in tal senso Cass. Sez. 2 21-4-2022 n. 12689) e nella fattispecie pacificamente alla data del 27-4-2010 di entrata in vigore del d.lgs. 53/2010 il RAGIONE_SOCIALE arbitrale era già costituito, essendo la prima liquidazione di compensi avvenuta il 16-9-2009.
Premesso ciò, si rileva che soltanto il co. 13 dell’art. 241 come sostituito dal d.lgs. 53/2010, e perciò nella formulazione che non si applica alla fattispecie, ha introdotto la previsione secondo la quale ‘ Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale è liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, nella misura derivante dall’applicazione delle tabelle ivi previste’; questa modifica non incide sostanzialmente sulla disciplina applicabile alla fattispecie, in quanto è rimasta ferma la previsione, contenuta già nel testo precedente del co.13, secondo la quale la liquidazione del compenso del consulente
nominato dal RAGIONE_SOCIALE arbitrale è eseguita dal RAGIONE_SOCIALE arbitrale applicando il d.P.R. 115/2002. Inoltre, soltanto l’ultimo periodo del co.12 come sostituito dal d.lgs. 53/2010, e perciò nella formulazione non applicabile alla fattispecie, ha previsto che l’ordinanza di liquidazione costituisca titolo per l’ingiunzione di cui all’art. 633 cod. proc. civ.; in questo modo la modifica, prevedendo che l’ordinanza di liquidazione costituisca titolo per l’emissione di decreto ingiuntivo, ha esplicitato il principio secondo il quale le parti possono agire per fare valere le loro contestazioni alla liquidazione, proponendo l’opp osizione al decreto ingiuntivo. Infatti, si ritiene che, anche in base alla formulazione precedente della disposizione che si applica alla fattispecie, secondo la quale l’ordinanza di liquidazione costituiva titolo esecutivo, le parti potessero proporre in giudizio le loro contestazioni alla liquidazione.
A questa conclusione si giunge osservando che, nella vigenza della previsione che si applica alla fattispecie , con riguardo all’art. 241 co.12 -relativo alla liquidazione dei compensi anche degli arbitri, oltre che dei consulenti tecnici- in modo condivisibile autorevole dottrina aveva osservato come fosse impensabile che gli arbitri, e cioè la parte di un rapporto contrattuale, potessero determinare, con efficacia vincolante verso le controparti, la prestazione ad essi stessi spettante; ciò, non perché fosse previsto dall’art. 814 co. 2 cod. proc. civ. che la liquidazione delle spese e dei compensi eseguita dagli arbitri non fosse vincolante per le parti che non l’accettavano , ma perché sovvertirebbe ogni principio del diritto sostenere che un soggetto potesse vincolare la controparte contrattuale nello stabilire quanto gli spetta. Quindi, la liquidazione eseguita dagli arbitri dei loro compensi, ma anche delle spese di arbitrato e dei compensi del consulente tecnico eventualmente nominato, pur avendo efficacia di titolo esecutivo, non determinava alcuna preclusione per le parti, le quali potevano contestarla senza
limiti in giudizio. Come pure ritenuto da tale autorevole dottrina, si deve escludere che la contestazione dovesse essere eseguita nella forma del reclamo ex art. 814 cod. proc. civ., perché l’ ordinanza del collegio arbitrale non poteva essere equiparata a provvedimento del Presidente del Tribunale; quindi, le contestazioni alla liquidazione erano proponibili anche attraverso l’opposizione all’esecuzione proposta avverso l’ordinanza azionata qua le titolo esecutivo, introducendo ordinario processo di cognizione.
Posto che la previsione che l’ordinanza di liquidazione costituisse titolo esecutivo non comportava che fosse precluso alla parte interessata di opporsi alla liquidazione nel processo instaurato dal consulente d’ufficio per ottenere il pagamento, sono irrilevanti gli argomenti svolti dal ricorrente per sostenere che RAGIONE_SOCIALE avesse accettato la liquidazione per non averla contestata nel corso del procedimento arbitrale ed è infondata la tesi secondo la quale la sentenza impugnata non avrebbe potuto esaminare le contestazioni svolte da RAGIONE_SOCIALE.
4.Il primo motivo è fondato e deve essere accolto sotto il profilo del vizio dedotto ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ.
La sentenza impugnata (pag. 10) si è limitata a considerare che l’incarico al consulente d’ufficio era in materia di ferrovie, ma non ha considerato il contenuto del quesito, che il ricorrente documenta essere composto da dieci specifici complessi quesiti. In questo modo la sentenza non ha considerato fatto decisivo, relativo al concreto contenuto del quesito, che invece avrebbe dovuto esaminare per fare applicazione dei principi in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio , valevoli nella fattispecie in forza della specifica previsione dell’art. 241 co. 13 d.lgs. 163/2006 secondo la quale la liquidazione doveva essere eseguita ai sensi dei d.P.R. 115/2002 e delle tabelle dallo stesso richiamate. Secondo l’indirizzo
consolidato di questa Corte, al quale si deve dare continuità, ove l’indagine effettuata dal consulente sia sostanzialmente unitaria, l’importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all’ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, mentre deve essere riconosciuto un corrispettivo ragguagliato a ogni singolo rapporto solo qualora il consulente d’ufficio sia stato incaricato di autonome e distinte indagini e valutazioni (Cass. Sez. 2 13-6-2023 n. 16768 Rv. 668049-01, in relazione a compenso liquidato ex art. 11 D.M. 30-5-2002 come nella fattispecie; Cass. Sez.2 7-11-2018 n. 28417 Rv. 651045 , anche per l’analisi dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità; cfr. altresì Cass. Sez. 2 23-11-2021 n. 36292, Cass. Sez. 2 20-8-2019 n. 21487, per tutte). Quindi, occorre verificare se i singoli accertamenti richiesti al co nsulente d’ufficio siano interdipendenti o autonomi, perché se la pluralità di operazioni è legata da un vincolo di unitarietà funzionale, tale che le singole risposte siano il risultato di attività ripetitiva o almeno omogenea e analoga e perciò priva di autonomia, l’indagine è sostanzialmente unitaria e il compenso deve essere parametrato all’ammontare cumulativo dei vari accertamenti eseguiti; se invece gli accertamenti richiesti sono autonomi e diversi, tali da comportare indagini e valutazioni distinte, fondamentalmente autosufficienti, il compenso deve essere ragguagliato a ogni accertamento avente tali caratteristiche.
A l fine dell’applicazione di tale principio, è necessario accertare in fatto il contenuto dell’incarico, per cui è corretto quanto deduce la società controricorrente in relazione al dato che il relativo accertamento sull’unitarietà o complessità dei quesiti è rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. Sez. 2 27-12-2021 n. 41653). Però nella sentenza impugnata manca completamente qualsiasi elemento utile a ritenere che tale accertamento in fatto sul contenuto dell’incarico sia stato svolto dalla Corte d’appello e perciò la censura
formulata ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. coglie nel segno. Il contenuto del quesito conferito al consulente d’ufficio -il dato che si tratti di quesito unitario o di più quesiti autonomi e distinti che richiedano operazioni autosufficienticostituisce un fatto nell’ambito del procedimento arbitrale, che rileva come fatto storico nel giudizio avente a oggetto la liquidazione del compenso al consulente d’ufficio e che perciò non è rimesso alle scelte discrezionali riservate al giudice di merito, ma è censurabile ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ .
Nella fattispecie il motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. è stato proposto in modo ammissibile, in quanto la questione che i quesiti fossero plurimi era stata dedotta dall’appellato COGNOME in appello, alla pag. 14 della sua comparsa di costituzione in appello, come dedotto nel ricorso per cassazione (pag. 17, dove si fa riferimento alla pag. 14 dell’atto in appello) e come riconosciuto dalla stessa controricorrente (pag. 9 controricorso). Quindi, il fatto risulta dagli atti processuali, il suo esame è stato totalmente omesso dalla sentenza impugnata e si tratta di fatto avente carattere decisivo, nel senso che, se il giudice avesse accertato che i quesiti erano plurimi e complessi tanto da richiedere autonome e distinte indagini e valutazioni, ne avrebbe tenuto conto nella liquidazione del compenso, che sarebbe stata parametrata ai singoli rapporti scrutinati.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al primo motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 ult. co. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione , per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione