Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24480 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24480 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6982/2021 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale avvocatoEMAIL
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, ex lege rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) con domicilio digitale EMAIL;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO DI LECCE n. 1139/2020 depositata il 27/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La Corte d’appello di Lecce con la sentenza n. 1139/2020, pubblicata il 27 novembre 2020, ha deciso il gravame principale proposto da NOME COGNOME e quello in via incidentale dal Ministero dello ambiente e della tutela del territorio e del mare avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal Ministero, revocava il decreto ingiuntivo emesso su ricorso del COGNOME per il pagamento di euro 85.680,09, a titolo di saldo del compenso a quest’ultimo spettante quale componente della commissione per la valutazione di impatto ambientale.
A fondamento dell’opposizione, il Ministero aveva dedotto che il compenso dovuto al Fasano, così come richiesto in via monitoria, era di gran lunga superiore rispetto a quello determinato in euro 49.116,02 sulla scorta del decreto ministeriale n. 21/2007, che aveva ridotto il compenso per l’anno solare 2007 rispetto a quello determinato e corrisposto per gli anni precedenti.
Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo che il rapporto di lavoro instaurato tra il Ministero ed il Fasano soggiacesse alla disciplina pubblicistica, dovendosi pertanto riconoscere la possibilità per il Ministero di modificare unilateralmente anche in corso di rapporto il quantum del compenso da corrispondere. Conseguentemente, appariva priva di fondamento la pretesa dell’opposto di ricevere un maggiore compenso rispetto a quello determinato con l’apposito decreto ministeriale del 2007, pari ad euro 49.116,02.
Il gravame proposto dal COGNOME si fondava su due motivi con i quali egli contestava la legittimità dell’unilaterale riduzione del compenso dovuto ai componenti della commissione di valutazione di impatto ambientale, pari ad euro 140.000,00 annui in virtù del d.m. 29.12.2004. Deduceva che a seguito della statuita decurtazione si era determinato un indebito arricchimento dello Stato. Inoltre, l’appellante deduceva la ritenuta illegittimità della qualificazione pubblicistica del rapporto.
In via incidentale, il Ministero chiedeva la condanna del COGNOME alla restituzione di quanto indebitamente percepito in misura superiore al dovuto a seguito della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La Corte territoriale respingeva i due motivi di gravame proposti dal COGNOME, esaminati congiuntamente, osservando come egli era stato nominato membro della Commissione con un d.P.C.m. del 20 settembre 2005 che demandava – sulla scorta del richiamo all’art. 19, comma 2, d.lgs.vo n. 190/2002, istitutivo di detta commissione – ad un successivo decreto del Ministero dell’ambiente, di concerto con quello dell’economia, la determinazione dei compensi spettanti al presidente e ai componenti della commissione. Osservava, inoltre, che l’art. 11 del decreto di nomina determinava i compensi spettanti nella misura stabilita dal decreto annuale di determinazione dei suddetti componenti per l’anno finanziario 2005, pari ad euro 140.000,00. Confermando l’importo previsto dal precedente decreto con il successivo decreto del 30 gennaio 2007, veniva stabilito che per il periodo dal 1° gennaio 2006 all’ultimo giorno del mese entro cui si provvedeva alla comunicazione del decreto stesso continuavano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 125/2004, ad eccezione dei compensi che erano stati già determinati per l’anno 2005 con gli artt. dello stesso decreto, ridotti del 10% ai sensi dell’art. 1, comma 58, della legge 266 del 2005. La Corte territoriale aggiungeva nella ricognizione normativa che il successivo art. 2 prevedeva che per il periodo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si provvedeva alla comunicazione del decreto stesso il compenso era di euro 40.000,00. Con nota del 2 gennaio 2007 (DSA-2006-33937) veniva comunicato il trattamento economico per l’anno 2007, e i singoli componenti della commissione erano invitati a comunicare se intendevano confermare l’accettazione dell’incarico per l’anno in corso. Sulla scorta di tale ricostruzione normativa, la Corte d’appello riteneva che il
Ministero fosse abilitato a determinare la decurtazione del compenso annuo spettante per il 2007 ai componenti della commissione in forza dell’art. 19, comma 2, d.lgs.vo n. 190/2002. In ragione di ciò riteneva infondate le doglianze dell’appellante principale.
La Corte d’appello, invece, accoglieva il gravame incidentale del Ministero, condannando l’appellante principale alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla somma spettantegli di euro 49.116,02.
La cassazione della sentenza in esame, notificata l’8.1.2021, è chiesta da COGNOME NOME con ricorso notificato il 6.3.2021 ed affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare).
CONSIDERATO CHE:
Con il primo ed unico motivo di ricorso il ricorrente deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, comma 2, d.lgs.vo n. 190/2002 ovvero, in via subordinata, la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 1 Primo Protocollo Addizionale CEDU e dell’art. 23 Cost., là dove la Corte d’appello aveva ritenuto legittimo il potere unilaterale del Ministero di modificare anche in corso di rapporto il quantum del compenso senza alcuna motivazione e del tutto ingiustificatamente, in considerazione del fatto che il compenso dei commissari non gravava sulle casse dello Stato, bensì sul soggetto committente del progetto che, in base all’art. 27 della legge n. 136 del 1999, era tenuto a versare allo Stato una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare.
9.1. Entrambi i profili di denuncia sono infondati.
9.2. L’art.19, comma 2 e 3, d.lgs. n. 190/2002, ratione temporis vigente al momento della nomina del Fasano, dispone:
«2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell’impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l’organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dello ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell’impatto ambientale nella composizione ordinaria.
3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell’articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato» .
9.3. Ciò posto, risulta che la nomina del COGNOME alla commissione speciale di valutazione di impatto ambientale sia avvenuta con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che richiama espressamente l’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 190/2002, in tal modo instaurando un rapporto di carattere pubblicistico.
9.4. E’ sempre l’art. 19, comma 2, d.lgs. cit. a prevedere che il compenso spettante al presidente, ed ai componenti sia stabilito con successivo decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, di talché esso è sottratto alla disciplina contrattuale.
9.5. Inoltre, non è contestato che l’art. 11 del d.P.C.m. di nomina della commissione di cui faceva parte l’odierno ricorrente prevedeva che il compenso annuo relativo all’anno 2005 non sarebbe stato variato rispetto a quello previsto dal decreto n. 125 del 29/12/ 2004, e che si sarebbe provveduto con altro decreto a stabilire i nuovi compensi per il presidente e gli altri componenti per i successivi esercizi finanziari. In forza di tale previsione, il compenso per l’anno 2005 era fissato in euro 140.000 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
9.6. Ed infatti, con il decreto 30/1/2007 veniva stabilito che per il compenso relativo al periodo dal 1° gennaio 2006 all’ultimo giorno del mese entro cui si provvedeva alla comunicazione del decreto stesso, si applicavano le disposizioni regolamentari contenute nel d.m. n. 125/2004, ad eccezione dei compensi già determinati per l’anno 2005 con l’art. 1, commi 1 e 2, e con l’art. 2, comma 1, dello stesso decreto, ridotti del 10% ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 58, della legge n. 266/2005 (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).
9.7. Il successivo art. 2 prevedeva che per il periodo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si provvedeva alla comunicazione del decreto stesso, al presidente e ai membri della com-
missione competeva un compenso annuo pari ad euro 40.000,00 (cfr. pag. 6 sentenza impugnata).
9.8. Di tale nuovo trattamento economico previsto per l’anno 2007 veniva data notizia ai singoli componenti della commissione, invitati – altresì – a comunicare se intendevano confermare l’accettazione dell’incarico per l’anno in corso (cfr. pag. 6 sentenza impugnata).
9.9. Risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente non ha comunicato la rinuncia all’incarico, mentre emerge dal controricorso che egli ha contestato solo l’imputazione del compenso annuo di euro 40.000 a partire dal mese di febbraio 2007, anziché da quello di gennaio 2007.
Ebbene, ritiene il Collegio che il ricorrente non abbia offerto argomenti utili a smentire l’interpretazione normativa così come ricostruita dalla Corte di merito.
La determinazione unilaterale del compenso ha fondamento normativo nell’art. 19, comma 2, d.lgs.vo n. 190/2002 e trova conferma nel testo del successivo art. 184, comma 2, d.lgs. n. 163/ 2006, richiamato nel decreto 30/1/2007, che ha determinato il compenso per l’anno 2007.
11.1. L’art. 184, comma 2, d.lgs.vo cit. prevedeva infatti, in continuità con l’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 190/2002, che « Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l’organizzazione e il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente e ai componenti della commissione, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3» .
A fronte di tali previsioni normative che riguardano la determinazione dei compensi, le considerazioni svolte dal ricorrente, in ordine alla ragionevolezza e legittimità della modifica del compenso, appaiono astratte e del tutto sfornite di riferimenti concreti che
possano giustificare e rendere rilevante il richiesto sindacato della Suprema Corte.
12.1. E ciò sia con riguardo all’argomento secondo cui il compenso non grava sulle casse dello Stato derivando dalle somme versate dal committente del progetto, sia con riguardo all’altro argomento che sostiene che la riduzione unilaterale del compenso da euro 140.000,00 a euro 40.000,00 si pone al di fuori del dettato normativo (cfr. pag. 10 del ricorso, terzo cpv.).
12.2. Il primo argomento appare del tutto ininfluente, mentre il secondo è frutto di una tesi priva di riscontro normativo, non precludendo la finanziaria del 2006 né l’art. 29 d.l. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006, ulteriori riduzioni unilaterali per gli anni successivi.
Il ricorso è dunque da rigettare perché la conclusione della Corte territoriale è, oltre che argomentata, del tutto condivisibile in punto di interpretazione normativa.
14. In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lita a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
15. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 27/06/2025.