Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20161 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20161 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12645/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE A SOCIO UNICO
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE ANCONA n. 33/2013 depositato il 19/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME ha chiesto la liquidazione del proprio compenso per l’opera di commissario giudiziale del concordato preventivo
RAGIONE_SOCIALE svolta dal 2021 in sostituzione di un precedente professionista.
Il Tribunale di Ancona ha rigettato l’istanza di liquidazione, rilevando che il compenso era stato già liquidato a favore dei precedenti commissari in sede di omologa e che il ricorrente non aveva dimostrato di avere svolto altra attività, se non di vigilanza in una fase avanzata della liquidazione, non risultando esborsi a carico del ricorrente. Dal decreto impugnato emerge, inoltre, che ai precedenti commissari era stato liquidato in sede di omologa il compenso loro spettante e che tale liquidazione era stata disposta sia per l’attività espletata , sia per l’attività « espletanda».
Propone ricorso per cassazione il COGNOME affidato a tre motivi. La parte intimata non si è costituita in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
C on il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’ apparenza della motivazione, nonché la « nullità del decreto per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 cost., nonché dei principii affermati da codesta ecc.ma corte in tema di determinazione del compenso e del rimborso forfettario delle spese del commissario giudiziale nel concordato preventivo, per motivazione assente o, comunque, meramente apparente o incomprensibile o insanabilmente contraddittoria », osservando come il decreto impugnato sia privo dell ‘ indicazione di un riconoscibile iter logico-giuridico che ha condotto alla decisione, né abbia indicato i parametri utilizzati per la liquidazione del compenso. Deduce il ricorrente che l’attività di vigilanza costituisce parte essenziale dell’attività del commissario giudiziale, per cui l’esercizio di tale attività non può comportare la soppressione del diritto alla liquidazione del compenso e del rimborso forfetario. Osserva, inoltre, come l’assenza di esborsi non può comportare il venir meno del compenso.
12645/2024 R.G.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il difetto di motivazione del decreto impugnato, mancando in esso qualsiasi indicazione dei parametri utilizzati ai fini della liquidazione del compenso; inoltre, non sarebbe stato valutato il compimento di attività di vigilanza per circa tre anni, osservandosi (circostanza già rilevata in relazione al superiore motivo) come l’assenza di spese borsuali non possa incidere sull’esistenza del compenso.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la « violazione e/o falsa applicazione degli artt. artt. 39 e 165 l.fall., 5 e 4 d.m. 25 gennaio 2012 n. 30, nonché dei principii affermati da codesta ecc.ma corte in tema di determinazione del compenso e del rimborso forfettario delle spese del commissario giudiziale nel concordato preventivo », con riferimento alla parte in cui il decreto impugnato ha negato tout court al ricorrente il diritto al compenso. Osserva parte ricorrente che il compenso del commissario dovrebbe essere improntato a criteri di proporzionalità in relazione all’attività prestata e che solo al termine della procedura si può apprezzare il contributo dato dall’ausiliario del giudice. Aggiunge che , in ogni caso, l’incarico del commissario giudiziale non cessa all’atto dell’omologa.
I tre motivi, i quali possono essere oggetto di esame congiunto, sono fondati. Il Tribunale ha ritenuto che la limitata attività di vigilanza svolta dal ricorrente, in fase avanzata della procedura, può giustificare solo il rimborso delle spese borsuali, nella specie non provate.
Il compenso del commissario giudiziale deve essere liquidato secondo le regole previste dall’art. 5 d.m. n. 30/2012, il che comporta che -stante il richiamo dei primi due commi della norma al precedente art. 4, comma 1 l’attività del commissario giudiziale
12645/2024 R.G.
non può essere gratuita, come nella sostanza pretende il decreto impugnato.
Analogamente, il richiamo dell’art. 165, secondo comma, l. fall. a ll’art. 39 l. fall. nella sua interezza fa sì che l’avvicendamento di più professionisti nell’incarico di commissario giudiziale non consenta di prevedere che l’ultimo dei commissari giudiziali operi gratuitamente, cosicché è erroneo fare riferimento ai compensi liquidati ad altri per l’attività « espletata ed espletanda» prima del suo compimento.
Nella specie manca del tutto una motivazione che faccia applicazione dei criteri di liquidazione e del principio di proporzionalità tra i vari professionisti che si sono succeduti nell’incarico ; né basta il mero rinvio all’istanza del commissario giudiziale, senza l’indicazione dei criteri in concreto adottati (Cass., n. 26894/2020).
Il terzo motivo è, parimenti, fondato. Come ricordato dal ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 15789/2021) ritiene che al commissario giudiziale spetti la liquidazione del compenso anche per la fase post omologa, essendo egli « deputato a sorvegliare l’adempimento del concordato una volta esaurita la procedura, ai sensi dell’art. 185, comma 1, l. fall.» (Cass., n. 15789/2011).
Inoltre, è indefettibile che, ove il compenso di un organo della procedura concorsuale non si svolga per l’intera durata della stessa (per avvicendamento di più soggetti), la liquidazione per ciascuno degli organi che in successione si siano avvicendati nell’incarico (nella specie di commissario giudiziale) debba essere effettuata secondo criteri di proporzionalità, tenuto conto dell’opera prestata nonché della natura, qualità e quantità della stessa, eventualmente riducendosi il compenso al di sotto delle percentuali minime previste dall’art. 1 d.m. n. 30/2012 (Cass., n. 15790/2023), ma
non anche negando tout court il compenso ad uno degli organi succedutisi.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con la conseguente cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa per nuovo esame al Tribunale di Ancona, affinché sia liquidato al ricorrente il compenso a lui spettante in proporzione all’attività espletata rispetto all’incarico complessivo . Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 09/07/2025.