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Compenso commissario giudiziale: spetta sempre

La Corte di Cassazione ha stabilito che il compenso commissario giudiziale spetta sempre, anche al professionista che subentra in un incarico già avviato. È illegittimo negare il compenso sulla base del fatto che i predecessori siano stati liquidati per attività ‘espletata ed espletanda’. La liquidazione deve avvenire secondo un criterio di proporzionalità, valutando l’effettiva opera prestata dal singolo professionista, inclusa l’attività di vigilanza post-omologa. La Corte ha cassato il decreto del Tribunale che aveva negato il compenso, rinviando per una nuova valutazione.

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Compenso commissario giudiziale: la Cassazione stabilisce il diritto alla retribuzione anche in caso di subentro

L’ordinanza in commento affronta una questione cruciale per i professionisti che operano come ausiliari del giudice: il diritto al compenso commissario giudiziale in caso di avvicendamento nell’incarico. Può un professionista che subentra a colleghi già liquidati essere costretto a lavorare gratuitamente? La Corte di Cassazione ha risposto con un secco ‘no’, riaffermando il principio fondamentale secondo cui ogni attività professionale deve essere retribuita in modo proporzionale al lavoro svolto.

I Fatti di Causa

Un professionista veniva nominato commissario giudiziale nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, in sostituzione di precedenti colleghi. Dopo aver svolto per circa tre anni un’attività di vigilanza, presentava istanza per la liquidazione del proprio compenso. Il Tribunale rigettava la richiesta, motivando la decisione su due punti principali: in primo luogo, il compenso era già stato liquidato ai precedenti commissari in sede di omologa, anche per l’attività futura (‘espletanda’); in secondo luogo, il nuovo commissario non aveva dimostrato di aver svolto attività diverse dalla mera vigilanza in una fase già avanzata della procedura, né aveva provato di aver sostenuto spese vive.

Il professionista, ritenendo leso il proprio diritto alla retribuzione, proponeva ricorso per cassazione, lamentando la totale assenza di motivazione del provvedimento e la violazione delle norme che regolano la determinazione del compenso.

La Decisione della Corte e il principio del compenso commissario giudiziale

La Corte di Cassazione ha accolto integralmente il ricorso, cassando il decreto del Tribunale e rinviando la causa per un nuovo esame. La decisione si fonda su principi cardine che tutelano la dignità e il diritto alla retribuzione dei professionisti. I giudici hanno chiarito che l’attività del commissario giudiziale non può mai essere considerata gratuita, neanche quando si tratta di un subentro in un incarico. Il fatto che i predecessori siano stati liquidati per attività ‘espletata ed espletanda’ è irrilevante, poiché tale liquidazione non può coprire l’opera effettivamente prestata da un soggetto diverso e nominato successivamente.

Le Motivazioni

Il ragionamento della Suprema Corte si articola su diversi punti fondamentali che meritano di essere analizzati.

Inammissibilità della gratuità dell’incarico

La Corte ribadisce con forza che l’incarico di commissario giudiziale è per sua natura oneroso. Negare ‘tout court’ il compenso a uno dei professionisti che si sono succeduti nell’incarico è una violazione di legge. Il riferimento ai compensi già liquidati ai predecessori è stato giudicato erroneo, poiché non si può pretendere che l’ultimo arrivato operi gratuitamente.

Criterio di Proporzionalità nella Liquidazione

In caso di avvicendamento di più professionisti, il compenso deve essere liquidato a ciascuno secondo un criterio di proporzionalità. Questo significa che il giudice deve tenere conto della natura, della qualità e della quantità dell’opera effettivamente prestata da ogni singolo commissario. Il compenso può essere ridotto al di sotto dei minimi tariffari se l’attività è stata limitata, ma non può mai essere azzerato.

Rilevanza dell’Attività Post-Omologa

La Corte ha inoltre specificato che l’incarico del commissario non si esaurisce con l’omologa del concordato. L’attività di vigilanza sull’adempimento del piano concordatario è una fase essenziale del mandato e, come tale, deve essere adeguatamente retribuita. L’argomentazione del Tribunale, che aveva sminuito tale attività, è stata quindi respinta.

Carenza di Motivazione

Infine, il decreto impugnato è stato cassato anche per un vizio formale insanabile: la totale assenza di motivazione. Il Tribunale non aveva esplicitato l’iter logico-giuridico seguito né i criteri concreti adottati per negare il compenso, limitandosi a un generico rinvio all’istanza del professionista. Una motivazione meramente apparente equivale a una sua totale assenza e rende nullo il provvedimento.

Le Conclusioni

Questa ordinanza rappresenta un importante punto di riferimento per la tutela dei professionisti che operano nelle procedure concorsuali. Essa sancisce un principio di equità e giustizia: chi lavora ha diritto a un compenso. La Corte di Cassazione chiarisce che la successione di più soggetti in un medesimo incarico non può mai tradursi in un pregiudizio per l’ultimo arrivato. La liquidazione del compenso commissario giudiziale deve sempre essere ancorata a un’analisi concreta e proporzionale dell’attività svolta, con una decisione adeguatamente motivata da parte del giudice. Questo garantisce trasparenza e protegge i diritti di chi, con la propria opera, contribuisce al corretto funzionamento della giustizia.

Il compenso di un commissario giudiziale può essere negato perché i suoi predecessori sono già stati pagati?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’attività del professionista subentrante non può essere considerata gratuita. Il compenso deve essere liquidato in proporzione all’opera effettivamente prestata, indipendentemente dai pagamenti effettuati ai professionisti precedenti.

L’attività di vigilanza del commissario dopo l’approvazione del concordato (omologa) deve essere retribuita?
Sì. La Corte ha confermato che la vigilanza sull’adempimento del piano concordatario è parte integrante dell’incarico del commissario e, come tale, deve essere compensata. L’incarico non si esaurisce con l’omologa.

Come viene calcolato il compenso se più commissari si succedono nello stesso incarico?
Il compenso per ciascun commissario deve essere determinato applicando un criterio di proporzionalità. Il giudice deve valutare la natura, la qualità e la quantità dell’attività svolta da ogni singolo professionista e liquidare il compenso di conseguenza, potendo ridurlo ma non azzerarlo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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