Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19216 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19216 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4534/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BENEVENTO n. 24/2019 depositato il 24/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Benevento, su istanza del Commissario Giudiziale NOME COGNOME ha liquidato il compenso per la fase di concordato con riserva di RAGIONE_SOCIALE Risulta dal ricorso che il decreto di concessione del termine -a fronte del deposito della domanda in data 17 dicembre 2019 -è stato emesso in data 23 dicembre 2019, laddove la nomina del commissario è stata disposta in data 8 gennaio 2020. Il termine -stante l’insorgenza della disciplina emergenziale dovuta alla pandemia Covid19 è stato prorogato sino al 21 agosto 2020, all’esito del quale il ricorrente ha rinunciato alla domanda.
Propone ricorso per cassazione la società già ricorrente, affidato a due motivi; resiste con controricorso il commissario giudiziale, il quale deposita memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., « motivazione assente, apparente, manifestamente e irriducibilmente contraddittoria, perplessa e incomprensibile» , osservandosi come manchi qualsiasi indicazione circa i criteri per la liquidazione del compenso, senza che vi siano indicazioni anche in relazione al soggetto tenuto al pagamento, né potendosi sortire diversa conclusione in relazione all’inciso « tenuto conto dell’attività realizzata e dell’ammontare complessivo del passivo , nonché dell’opera prestata dal commissario, della difficoltà, durata e laboriosità dell’incarico », essendo carente ogni riferimento alle attività in concreto svolte dal commissario giudiziale.
Con il secondo motivo si assume, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 165 l. fall., nonché dell’art. 5 d.m. 30/2012, deducendo che il compenso va liquidato in proporzione dell’opera effettivamente prestata che, nella specie, sarebbe consistita in un primo accesso e
consegna della documentazione, nonché nell’esame di cinque informative. Osserva il ricorrente che i criteri di liquidazione propri del commissario giudiziale devono tenere conto delle peculiarità del concordato con riserva, dovendosi applicare -attesa la limitata attività del commissario nel concordato con riserva -il solo compenso sul passivo.
Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo lo stesso sufficientemente ancorato ai fatti e ai documenti di causa.
I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini che seguono. Ai fini della liquidazione del compenso attribuito al commissario giudiziale designato per la fase di concordato con riserva ex art. 161, sesto comma, l. fall. vanno applicati i criteri di cui al d.m. n. 30/2012 con riferimento all’opera prestata a termini degli artt. 5 e 2; ciò consenta « di ridurre lo stesso anche al di sotto delle percentuali minime ‘per scaglioni’ previste dall’art. 1» d.m. cit. (Cass., n. 15790/2023). Ove, pertanto, l’incarico del commissario giudiziale cessi prima che la procedura concordataria giunga a compimento, i criteri suindicati vanno applicati secondo un criterio di proporzionalità rispetto a natura, qualità e quantità dell’opera prestata, tale da ridurre lo stesso anche al di sotto delle percentuali minime previste dall’art. 1 d.m. cit., e finanche al di sotto del compenso minimo previsto dall’art. 4, comma 1, d.m. cit. (Cass., n. 15790/2023, cit.).
4534/2021 R.G. 5. Ove, poi, manchi la redazione dell’inventario (come per il concordato con riserva), ai fini della liquidazione del compenso spettante, i valori dell’attivo e del passivo (non indicati nel decreto di liquidazione impugnato) vanno tratti dalla documentazione acquisita alla procedura e, in particolare, per quanto riguarda il passivo, dall’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e, per quanto riguarda l’attivo, dall’ultimo bilancio
(eventualmente rettificato dallo stesso commissario), nonché, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione IRAP concernenti l’ultimo esercizio, oppure, se più aggiornata e adeguata, dalla situazione finanziaria dell’impresa depositata mensilmente dal debitore e sottoposta a verifica del commissario giudiziale o, infine, dal piano concordatario, se già depositato (Cass., n. 15790/2023, cit.).
6. Parimenti, va osservato che la liquidazione del compenso al commissario o al pre-commissario giudiziale non può avvenire con motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile, applicabili per la loro genericità a una serie indeterminata di casi, essendo al contrario necessaria una motivazione analitica che rappresenti -quand’anche per relationem -l’iter logico seguito dal tribunale nella liquidazione (Cass., n. 32536/2023), con espressa e specifica enunciazione dei criteri di quantificazione del compenso in relazione alle attività svolte e ai risultati conseguiti (Cass., nn. 15790/2023, 6806/2021, 4713/2021, 26894/2020, 3871/2020, 16739/2018), risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (Cass. nn. 25532/2016, 19053/2017 in relazione all’analogo incarico di curatore fallimentare). Ne consegue che la liquidazione del compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo con riserva deve tenere conto de ll’apprezzamento circa la concreta ed effettiva natura, qualità e quantità dell’opera prestata, dovendosi dare conto delle ragioni che hanno condotto all’individuazione del compenso tenuto conto dei parametri previsti dalla legge (Cass., n. 21959/2023).
7. Nella specie, il decreto di liquidazione si è limitato a indicare i parametri normativi, senza dare conto della aderenza di tali parametri all’attività concretamente espletata. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, perché proceda a nuova liquidazione del n. 4534/2021 R.G.
compenso, tenuto conto di natura, grado di complessità, completezza e durata dell’incarico. Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12/06/2025.