Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11110 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11110 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 14987/2023 r.g. proposto da:
Dott. NOME COGNOME fisc. CODICE_FISCALE rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Salerno.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione e Concordato Preventivo (P.I. P_IVA, con sede in Bari alla INDIRIZZO in persona del Liquidatore Volontario COGNOME NOMECOGNOME e del Commissario Liquidatore del Concordato Preventivo Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata, presso e nello Studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti.
– controricorrente –
avverso il decreto reso dal Tribunale di Bari, Sezione Fallimentare, in data 6.2.2023, nell’ambito del concordato preventivo ‘RAGIONE_SOCIALE ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/3/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il dott. COGNOME ricorre per la cassazione del decreto del 06.02.2023, comunicato il 14.06.2023, con cui il Tribunale di Bari, in riforma del precedente provvedimento con il quale era stato liquidato il maggior importo di €631.848,31 a titolo di compenso ‘definitivo’ per l’attività svolta quale Commissario Giudiziale della procedura di concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE ha accordato un acconto sul compenso finale di €100.000,00.
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso, così articolati: (i) Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., con riferimento agli art. 101 e 742 c.p.c.; (ii) violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., con riferimento alla violazione dell’art.5 D.M. n. 570/1992 e alla falsa applicazione dell’art. 5 D.M. 30/2012; (iii) violazione dell’art. 111, comma 7, Cost. Nullità del decreto art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c. Violazione e falsa applicazione di norme di legge ex art. 360, comma 1°. n. 3 c.p.c., con riferimento all’art. 39 l. fall. Più in particolare, il ricorrente ha impugnato il decreto di liquidazione, deducendo che lo stesso: (i) sia affetto da nullità poiché reso in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, non essendo stato comunicato dal Tribunale che così operando non gli avrebbe consentito di partecipare al procedimento di formazione del nuovo titolo che aveva di fatto modificato il precedente decreto del Tribunale di Bari-Sezione Fallimentare del 22.12.2008, con conseguente violazione della ‘situazione giuridica sostanziale’ formatasi in esito alla liquidazione effettuata ad intervenuta omologazione del concordato preventivo; (ii) sia stato reso in palese violazione dei precetti normativi
indicati , giacché il Tribunale, nel decreto del 2023 avrebbe fatto ‘improprio riferimento’ al D.M. 30/2012, applicando la norma in via retroattiva ad una prestazione già resa e quantificata in epoca antecedente e disciplinata dell’art.5 comma 1 del D.M. n.570/1992 ; (iii) sia affetto da motivazione apparente, giacché, assunto senza seguire un ‘iter -logico argomentativo’ e contenente riferimenti a norme non applicabili al caso di specie, avendo fatto erroneo richiamo all’art.39 L.F., disposizione applicabile solo in materia di compenso del Curatore e non applicabile in via analogica alla liquidazione del Commissario Giudiziale.
Ritiene il Collegio che sia opportuna la trattazione del presente ricorso in modo congiunto con quello di cui al n. RG 21750/2023.
P.Q.M.
rinvia pertanto la causa all ‘adunanza camerale del 9.7.2025 per possibile trattazione congiunta con il ricorso di cui al n. RG 21750/2023.
Così deciso in Roma, il 12.3.2025