Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24387 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24387 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17344-2024 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONCORDATO PREVENTIVO RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE;
– intimato – avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI MODENA depositato il 29/5/2024;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 9/7/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha provveduto alla liquidazione del compenso maturato da NOME COGNOME per l ‘ attività svolta quale commissario giudiziale del concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che: – la domanda di concordato era stata omologata; – il
concordato, avente carattere liquidatorio, era stato integralmente eseguito (salvo che per alcun crediti fiscali tuttora in corso di liquidazione); ha ritenuto che, nel caso in esame, dovesse trovare applicazione il criterio previsto dall ‘ art. 5 del d.m. n. 30/2012, con riferimento all ‘ attivo realizzato dalla liquidazione (al netto dei crediti fiscali) e al passivo emergente dall ‘inventario ex art. 172 l.fall., e che, in ragione dei ‘ risultati della liquidazione ‘, delle ‘ tempistiche con cui state condotte le operazioni’, della ‘ natura e gravosità (non elevata) dell ‘ incarico ‘ nonché dei ‘ doveri di vigilanza del Commissario nella fase esecutiva del concordato liquidatorio ‘ , il compenso maturato dal commissario giudiziale dovesse essere determinato nella somma complessiva di €. 180.000, oltre accessori di legge.
1.3. NOME COGNOME con ricorso notificato il 26/7/2024 al liquidatore giudiziale del Concordato, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.4. Il Concordato Preventivo RAGIONE_SOCIALE in liquidazione giudiziale è rimasto intimato.
1.5. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha provveduto alla liquidazione del compenso maturato dal commissario giudiziale limitandosi a fare riferimento ai risultati della liquidazione, alle tempistiche con cui erano state condotte le operazioni nonché alla natura e alla gravosità non elevata dell ‘ incarico, omettendo, tuttavia, di considerare che la complessiva determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale di un concordato preventivo
richiede che il giudice fornisca una specifica motivazione sui criteri utilizzati; non era, pertanto, sufficiente una motivazione che, come quella utilizzata dal tribunale, contenesse frasi di mero stile ed applicabili, per la loro genericità, a una serie indeterminata di casi, senza alcun riferimento a quello concreto.
2.2. Il motivo è fondato.
In tema di concordato preventivo, ai fini della liquidazione non è, infatti, sufficiente una motivazione (come quella utilizzata dal decreto impugnato) stereotipata, contenente frasi di mero stile ed applicabili, per la loro genericità, ad una serie indeterminata di casi, essendo, per contro, necessaria una motivazione analitica che rappresenti l ‘ iter logico-intellettivo seguito dal tribunale per arrivare alla liquidazione, tramite l ‘ espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte ed ai risultati conseguiti (Cass. n. 6806 del 2021).
2.3. Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 39 l.fall., richiamato dall ‘ art. 165 l.fall., e degli artt. 1 e 5 del d.m. n. 30/2012, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il compenso maturato dal commissario giudiziale dovesse essere determinato in forza del criterio dettato dall ‘ art. 5 d.m. n. 30 cit., avendo riguardo all ‘ attivo realizzato dalla liquidazione (al netto dei crediti fiscali) e al passivo risultante dall ‘ inventario ex art. 172 l.fall., senza, tuttavia, considerare che i valori delle predette voci dell ‘ attivo e del passivo ammontavano, rispettivamente, ad € . 13.294.120,90, come riportato nel rendiconto finale del liquidatore, e ad € . 32.849.851,11; sulla base delle percentuali dell ‘ art. 1, comma 1 del d.m. n. 30 cit., il compenso maggiorato di spese forfettarie, secondo il criterio
adottato dal tribunale, oscillava tra un minimo di € . 130.561,75 ed un massimo di € . 344.252,44, con un valore medio di € . 237.407,12.
Il criterio dell ‘ attivo realizzato, d ‘ altra parte, così come previsto dall ‘ art. 5, comma 1, del d.m. n. 30 cit., si pone in contrasto con il principio di diritto secondo cui, ai fini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale prima e dopo l ‘ omologazione, dev ‘ essere disapplicato, per irragionevolezza e disparità di trattamento, l ‘ art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 30 cit., là dove distingue tra attivo realizzato e inventariato, dovendosi invece far riferimento, in tutti i casi, all ‘ attivo inventariato; l ‘ attivo inventariato, nel caso in esame, ammontava ad € . 18.931.990,15, come risultava dalla valutazione del commissario contenuta nella relazione ex art. 172 l.fall.; il compenso, maggiorato di spese forfettarie, era, dunque, ricompreso tra un minimo di € . 157.200,68 ed un massimo di € . 397.530,30, con un valore medio di € . 277.365,61.
2.4. Il motivo è fondato.
Ai fini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l ‘ attività svolta nelle due fasi anteriore e posteriore all ‘ omologa, così come nell ‘ eventuale fase preconcordataria, dev’essere disapplicato, per irragionevolezza e disparità di trattamento, l ‘ art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 30/2012, là dove distingue tra l’ attivo realizzato e l’attivo inventariato a seconda delle diverse tipologie di concordato, dovendosi invece fare riferimento, in tutti i casi, all ‘ attivo inventariato (Cass. n. 15790 del 2023).
Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato , con rinvio al tribunale di
Modena che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio al tribunale di Modena che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima