Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5250 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5250 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 24182-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
STRADOLINI GENNARO QUALE LIQUIDATORE GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE e RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO;
– intimati – avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI POTENZA depositato in data 1/3/2021;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 29/1/2026;
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME, con ricorso notificato in data 9/4/2021, ha chiesto, a norma dell ‘ art. 111 Cost., la cassazione del decreto con il quale, in data 4/3/2021, il tribunale di Potenza ha provveduto a liquidare in suo favore il compenso maturato
dallo stesso nella qualità di commissario giudiziale del concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
1.2. La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e concordato preventivo è rimasta intimata, al pari di NOME COGNOME, quale liquidatore giudiziale del concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
1.3. Il Presidente, con decreto del 27/3/2025, ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell ‘ art. 380bis c.p.c..
1.4. Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso e ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con l ‘ unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione dell ‘ art. 39 l.fall., ha censurato il decreto impugnato per mancanza di motivazione.
2.2. Il tribunale, infatti, ha osservato il ricorrente, non ha specificamente indicato i criteri seguiti, alla luce dei parametri disposti dalla legge, per la determinazione della somma spettante quale compenso, tanto più a fronte delle ragioni analiticamente esposte nella richiesta di liquidazione presentata dall ‘ istante.
2.3. Il commissario giudiziale, invero, con l ‘ istanza di liquidazione, aveva espressamente richiesto che il compenso finale fosse determinato tenendo conto sia dell ‘ attività svolta per la fase antecedente all ‘ omologazione, sia di quella prestata successivamente all ‘ omologazione del concordato, evidenziando che la stessa aveva ‘ consentito la realizzazione dell ‘ attivo ‘ e d ‘ il conseguente programmato soddisfo dei creditori ‘ .
2.4. Il tribunale, invece, ha osservato il ricorrente, ha determinato il compenso spettante al commissario in una somma prossima al minimo, senza tener conto dei criteri oggettivi stabiliti dall ‘ art. 1, comma 1, del d.m. n. 30/2012,
come ‘ la sollecitudine ‘ e ‘ l ‘ importanza dell ‘ opera ‘ nonché i ‘ risultati ottenuti ‘, che sono stati ‘ superiori a quelli programmati ‘.
2.5. Il compenso, in effe tti, costituisce ‘ la giusta e corretta remunerazione dell ‘ opera, ovvero del lavoro prestato, regolata dalla legge in maniera sì variabile, ma in funzione della quantità e della qualità della prestazione resa oltre che della sua rilevanza oggettiva ‘.
2.6. Il motivo è inammissibile. Il tribunale, infatti, come ha già chiarito il Presidente, ha espressamente considerato tanto i valori dell ‘ attivo realizzato ( €. 7.184.576,52), quanto la misura del passivo accertato ( €. 20.146.723,00), ed ha, in forza di tali parametri, provveduto alla liquidazione, in favore del commissario giudiziale, del compenso finale, determinandolo nella somma di €. 120.532,07.
2.7. Si tratta di una somma, ampiamente superiore al valore minimo (€. 89.229,69) e di poco inferiore a quello medio ( €. 151.834,46) liquidabile, che il tribunale ha determinato tenendo dichiaratamente conto dell ” attività ‘ prestata dal commissario e della ‘ diligenza ‘ dallo stesso utilizzata nonché dei ‘ risultati conseguiti ‘, della ‘ durata della procedura ‘ e della ‘ particolare importanza e notevole complessità della stessa ‘.
2.8. Né rileva il fatto, sul quale il ricorrente ha insistito, che il d.m. n. 30/2012 non consente più una liquidazione distinta per la fase precedente e la fase successiva all ‘ omologazione del concordato.
2.9. Si tratta, invero, di una modifica che è frutto della riscontrata irragionevolezza, ai sensi dell ‘ art. 3 Cost., di quella duplicazione che portava al raddoppio del compenso del commissario giudiziale rispetto a quello del curatore fallimentare (Cass. n. 15790 del 2023, che in motiv. rinvia a Cass. SU n.
4670/1997 e n. 5887/1997, nonché a Cass. n. 7147/1997, n. 10745/1998, n. 13886/1999, n. 13922/1999, n. 3691/2000, n. 693/2001 e n. 26897/2020).
2.10. Ne consegue che, come giustamente osservato dal Presidente, tale ‘ stigmatizzata duplicazione, appositamente espunta dall ‘ ordinamento, non può essere fatta surrettiziamente riemergere attraverso l ‘ attribuzione di un maggior valore all ‘ interno dei parametri di legge ‘.
2.11. L ‘ individuazione della giusta misura all ‘ interno dei valori minimi e massimi rientra, invece, nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso di specie l ‘ ha esercitata con una decisione che, sia pure in modo sintetico, ha dato espressamente conto, in motivazione, tanto delle prestazioni svolte dal commissario, quanto delle caratteristiche della procedura, in cui le stesse sono state rese.
Il ricorso , per l’inammissibilità dell’unico motivo articolato, è, dunque, a sua volta, inammissibile: e come tale dev ‘ essere, per l ‘ effetto, dichiarato.
Nulla per le spese del giudizio in mancanza di attività difensiva da parte dei resistenti, rimasti intimati.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. comporta, però, le conseguenze previste dal terzo comma di tale disposizione, e, dunque, a norma dell’art. 96, comm a 4°, c.p.c., cui la stessa rinvia, la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00.
La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00 ; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 gennaio 2026.
Il Presidente