Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22407 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22407 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20393/2023 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e NOME COGNOME
– intimate – avverso il decreto cron. n. 303/2023 del Tribunale di Oristano, depositato il 3.7.2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.6.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Oristano, con il decreto indicato in epigrafe, ha liquidato il compenso spettante all’ufficio de l commissario
giudiziale del concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE, provvedendo alla ripartizione del compenso tra i due professionisti succedutisi nell’incarico (erroneamente indicati nel dispositivo come «curatori»). In particolare, è stato liquidato il compenso complessivo di € 60.000, di cui € 20.000 al primo commissario (l’attuale ricorrente, che tale importo aveva già percepito a titolo d’acconto) ed € 40.000 in favore di NOME COGNOME subentrata nell’incarico circa due anni dopo l’omologazione del concordato preventivo.
Contro il decreto del Tribunale NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario per cassazione articolato in quattro motivi.
Le parti intimate sono rimaste tali, non avendo svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME denuncia, « ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 165, 172, legge fall. e dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.m. 30/2012».
Il ricorrente si duole che il compenso spettante all’ufficio del commissario giudiziale sia stato liquidato utilizzando, quale parametro, il valore dell’attivo realizzato, invece che quello dell’attivo inventariato .
1.1. Il motivo è fondato.
1.1.1. Si premette che il ricorso è ammissibile, in base a ll’art. 111, comma 7, Cost, in quanto rivolto contro un decreto di liquidazione finale del compenso al commissario giudiziale,
avente natura decisoria e carattere definitivo, perché incidente su diritti soggettivi e non soggetto ad ulteriore gravame per il combinato disposto degli artt. 182, comma 2, e 39, comma 1, legge fall. ( ex multis , Cass. nn. 33364/2021; 26894/2020; 1394/2019; 16136 del 2011; 14581 del 2010).
1.1.2. Come osservato dal Tribunale di Oristano, l’art. 5, comma 1, del d.m. n. 30 del 2012 prevede che il compenso del commissario giudiziale del concordato preventivo «in cui siano previste forme di liquidazione dei beni» sia determinato in percentuale «sull ‘ ammontare dell’attivo realizzato dalla liquidazione» (oltre che, con altre percentuali, sul passivo risultante dall’inventario) ; diversamente, il comma 2 del medesimo art. 5, per le procedure di concordato preventivo «diverse da quelle di cui al comma 1», fa riferimento all’ammontare dell’attivo inventariato .
Tuttavia, trattandosi di norma di rango sublegislativo, il giudice ha il potere e il dovere di disapplicarla, qualora ne ravvisi la contrarietà alla legge ovvero la ritenga foriera di irragionevoli disparità di trattamento. E, proprio in tal senso, si è espresso un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il quale ha ritenuto che « esista un aspetto di irragionevolezza nell’art. 5 del d.m. 30/2012, laddove esso fissa, ai commi 1 e 2, due diversi criteri per la liquidazione del compenso del commissario giudiziale », posto che « l’attività del commissario giudiziale è per larghi tratti identica nelle varie tipologie di procedure, specie nella fase ante omologa », mentre « solo per il liquidatore ha senso fare riferimento all’attivo realizzato, rientrando tale attività nei suoi compiti, mentre il commissario giudiziale non ha il compito di realizzare l’attivo, bensì solo di sorvegliare la fase esecutiva del concordato ».
Va quindi ribadito il principio di diritto per cui « Ai fini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l’attività svolta nelle due fasi ante e post omologa, così come nella eventuale fase preconcordataria, va disapplicato, per irragionevolezza e disparità di trattamento, l’art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 30 del 2012, là dove distingue tra attivo realizzato e inventariato a seconda di due gruppi eterogenei di tipologie di concordato, dovendosi invece fare riferimento, in tutti i casi, all’attivo inventariato » (così Cass. n. 15790/2023, alla cui più ampia motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).
Il secondo motivo di ricorso censura, « ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 101 c.p.c. e 39 legge fall. , in combinato disposto con l’art. 165 legge fall. ».
Il ricorrente contesta al Tribunale di Oristano di non averlo convocato per sentire le sue deduzioni in merito alla liquidazione del compenso e, soprattutto, ai criteri per la sua ripartizione tra i due commissari succedutisi nel tempo nell’esercizio della funzione.
2.1. Anche questo motivo è fondato e, ancora una volta, in conformità ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale (sia pure espresso con riguardo all’identica questione riferita ai curatori fallimentari), perché « la previsione della complessiva determinazione del compenso al curatore e del successivo riparto tra i due curatori, succedutisi nella funzione, comporta, stante l’unitarietà della situazione sostanziale, la necessità della partecipazione al procedimento camerale di cui all ‘ art. 39 legge fall. di ambedue i soggetti che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno, nel rispetto
del principio del contraddittorio » (Cass. n. 14631/2018; conf. Cass. nn. 30069/2023; 25532/2016; 13551/2012, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. ).
Il terzo motivo è così sintetizzato in rubrica: «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1 e 2 del d.m. 30/2012, in combinato disposto con gli artt. 39 legge fall. e 5, comma 5, del d.m. 30/2012. Vizio di motivazione».
Oggetto della censura è, in questo caso, la motivazione del Tribunale sulla liquidazione del compenso e sul relativo riparto tra i due commissari, motivazione che il ricorrente ritiene nella sostanza inesistente, anche con particolare riguardo alla scelta di liquidare un importo inferiore ai minimi tariffari.
3.1. Il motivo deve intendersi assorbito per l’accoglimento dei precedenti, i quali comportano la necessità di un nuovo esame e di una nuova motivazione per la liquidazione e la ripartizione del compenso.
Infine, il quarto motivo è proposto anch’esso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e denuncia «violazione dell’art. 4 del d.m. 30/2012, in combinato disposto con l’ art. 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione».
Il ricorrente rileva che è rimasta priva di qualsiasi riscontro la sua domanda di «rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato», a suo tempo formulata ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.m. n. 30 del 2012.
Anche questo motivo -che è ammissibile avendo il ricorrente richiamato in modo puntuale e prodotto gli atti dai quali risulta la sua richiesta di rimborso delle spese (ed essendo
irrilevante l’errore nell’indicazione del tipo di vizio denunciato, inquadrabile nel n. 4 e non nel n. 3 dell’art. 360, comma 1 ) -è fondato, perché nella motivazione del provvedimento impugnato non si rinviene alcun cenno alla (e quindi alcuna pronuncia sulla) richiesta di rimborso formulata dal commissario giudiziale.
In definitiva, accolti il primo, il secondo e il quarto motivo ricorso e assorbito il terzo motivo, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Oristano, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo motivo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Oristano, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima