Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20349 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20349 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37177/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
NOME, SCARPULLA MICHELE, ALLETTO NOME
-intimati- avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 191/2018 depositato il 03/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A seguito di una controversia sorta tra l’ing. NOME COGNOME e l’arch. NOME COGNOME, da un lato, ed il Comune di Caltanissetta, dall’altro, in merito a compensi richiesti per prestazioni professionali, i due professionisti, in forza della clausola compromissoria contenuta nell’art. 12 del disciplinare di incarico dell’8.5.2003, con atto di accesso a procedimento arbitrale del 7.4.2015 hanno nominato quale loro arbitro l’arch. NOME COGNOME.
Il Presidente del Tribunale di Caltanissetta ha proceduto alla nomina del secondo arbitro, individuato nella persona dell’AVV_NOTAIO, e del Presidente del RAGIONE_SOCIALE, individuato nella persona dell’AVV_NOTAIO.
Il RAGIONE_SOCIALE arbitrale si è regolarmente costituito in data 10.12.2015 e ha depositato il lodo arbitrale in data 5.7.2016, con il quale ha dichiarato cessata la materia del contendere per effetto dell’avvenuta composizione amichevole della controversia.
Con ricorso del 10.1.2018 i tre arbitri hanno proposto, dinanzi al Presidente del Tribunale di Caltanissetta, domanda ex art. 814, co.
2, c.p.c. per la liquidazione giudiziale delle spese e degli onorari loro spettanti;
Con ordinanza del 17 luglio 2018, il Presidente del Tribunale ha determinato il compenso per onorario e spese dovuti ai ricorrenti nella complessiva somma di € 7.085,00, di cui € 2.834 per il Presidente del RAGIONE_SOCIALE arbitrale ed €2.125,50 per ciascuno degli arbitri, ritenendo che: a) la natura delle questioni trattate nel procedimento arbitrale e decise con lodo era squisitamente giuridica; b) trattandosi di RAGIONE_SOCIALE a composizione mista, poteva ricorrere anche equitativamente ai parametri numerici indicati nella tabella n. 26 richiamata dall’art. 10, co. 1 del DM 55/2014; c) non poteva essere accolta la richiesta degli arbitri di liquidazione del compenso secondo i parametri del DM 55/2014 per ciascuno degli istanti, dal momento che la disposizione non poteva essere interpretata nel senso che per il singolo procedimento arbitrale potessero essere liquidati più compensi sulla base dei parametri numerici della tabella allegata al DM 55/2014.
Con ricorso depositato il 13.9.2018, gli arbitri hanno proposto reclamo avverso tale decreto dinanzi alla Corte d’Appello di Caltanissetta, lamentando che l’ordinanza avrebbe dovuto liquidare un compenso di € 7.085,00 in favore di ciascun arbitro e non dell’intero RAGIONE_SOCIALE, dal momento che l’art. 10 DM 55/2014 prevederebbe la liquidazione di un compenso previsto sulla base dei parametri tabellari per ciascun arbitro.
La Corte d’Appello di Caltanissetta, con ordinanza n. 1381/2019, ha confermato l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Caltanissetta, ritenendo che: a) alla fattispecie era applicabile l’art. 10, co . 1, DM 55/2014 nella formulazione precedente alla modifica intervenuta con il DM 37/2018, posto che il procedimento arbitrale si era concluso con il deposito del lodo in data 5.7.2016; b) sulla scorta della previgente formulazione dell’art. 10 DM 55/2014 gli
importi previsti nella tabella di riferimento erano relativi al compenso dell’organo arbitrale, a prescindere dalla composizione monocratica o collegiale dello stesso, salvo il ricorso ad un potere discrezionale di adeguamento dell’onorario in accordo alle circostanze del caso concreto; c) non era possibile ritenere l’applicabilità della nuova formulazione dell’art. 10 DM 55/2014 a prestazioni professionali esauritesi antecedentemente alla sua entrata in vigore, poiché, diversamente ragionando, la norma avrebbe violato l’art. 11 Preleggi; d) non era possibile applicare i parametri tabellari previsti per i compensi degli avvocati, sia in ragione della inapplicabilità ratione temporis del DM 585/1994 al procedimento arbitrale interessante le parti, sia in ragione della composizione mista del RAGIONE_SOCIALE arbitrale.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandolo a due motivi. Il Comune di Caltanissetta ha resistito in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 11 e 12 disp. preleggi, artt. 1, 2 e 10 del d.m. n. 55/2014, dell’art. 2233 c.c., dell’art. 814 c.p.c…
Espone il ricorrente che la Corte d’Appello, nell’applicare l’art. 10 DM 55/2014 per la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri, ha erroneamente liquidato la somma prevista alla tabella 26 allegata al decreto all’intero RAGIONE_SOCIALE e non a ciascuno arbitro, non potendo la determinazione del compenso prescindere dalla composizione numerica del RAGIONE_SOCIALE arbitrale. Il ricorrente deduce anche la violazione dell’art. 2233 c.c. e richiama il parere n. 51/2014 del RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 814 c.p.c., degli artt. 11 e 12 preleggi, art. 2233 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3
La Corte d’Appello ha errato laddove, non ritenendo che il DM 37/2018 fosse norma di interpretazione autentica dell’art. 10 DM 55/2014, come tale applicabile alla controversia, non ha liquidato la somma di €7.085,00 per ciascun arbitro.
Entrambi i motivi, da esaminarsi unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono fondati.
Va osservato che questa Corte (Cass. n. 11800/2022) ha recentemente affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di liquidazione, ai sensi dell’art. 814 c.p.c., degli onorari dovuti ai componenti di un RAGIONE_SOCIALE arbitrale composto da avvocati, in applicazione dell’art. 23 del d.m. n. 55 del 2014, ciascun componente ha diritto ad un compenso integrale per l’attività prestata, non potendosi liquidare un compenso unico da suddividere per tre.
Nella pronuncia sopra citata, questa Corte ha condiviso l’impostazione della Corte d’Appello nel ritenere che, per i procedimenti arbitrali, i compensi previsti nella apposita tabella (tabella 26), per gli avvocati che svolgono la funzione di arbitro, si riferiscono al compenso (medio) dovuto ad arbitro unico, mentre, quando l’arbitrato è affidato ad un RAGIONE_SOCIALE di arbitri, si deve fare applicazione dell’art.23 del DM n. 55/2014, che fissa in caso di pluralità di avvocati incaricati, e quindi in caso di RAGIONE_SOCIALE arbitrale composto da avvocati, che a ciascuno di essi debba essere liquidato il compenso per l’attività prestata.
E’ stato, infine, affermato dalla pronuncia sopra citata che il nuovo dm 8.3.2018 n. 37 ( Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri
per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) entrato in vigore il 27/4/2018, e quindi non applicabile al giudizio sottoposto al suo esame – conforta la predetta interpretazione, avendo risolto alcuni dubbi interpretativi sorti con il DM 55/2014. Sono state, infatti, introdotte, all’art. 2, delle modifiche alla disciplina dei parametri concernente i procedimenti arbitrali rituali e irrituali, e, segnatamente, la sostituzione, all’art.10 del DM 55/2014, delle parole «agli arbitri sono» con quelle «a ciascun arbitro e’» e delle parole «dovuti i compensi previsti» sono sostituite con le parole «dovuto il compenso previsto».
Ad avviso di questo Collegio, i principi enunciati da questa Corte, in tema di liquidazione del compenso del RAGIONE_SOCIALE arbitrale composto da avvocati, si applicano anche al RAGIONE_SOCIALE arbitrale a composizione mista, nel quale almeno uno degli arbitri non svolga la professione di avvocato (nel caso di specie, uno dei tre, l’AVV_NOTAIO).
In proposito, le sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 25045/2016, hanno riaffermato il principio già enunciato in precedenza da questa Corte (vedi Cass. n. 52/2003, Cass. n. 7764/2004) secondo cui, in caso di RAGIONE_SOCIALE arbitrale a composizione mista (in quel caso si trattava di due avvocati ed un dottore commercialista), se, da un lato, non sussiste l’obbligo di fare applicazione della tariffa forense (a meno che il RAGIONE_SOCIALE arbitrato sia composto da soli avvocati) -quella vigente ratione temporis era il D.M. n. 127/04 – questa ben può comunque essere applicata in via equitativa, essendo il giudice libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione che ritenga più adeguati all’oggetto ed al valore della controversia, nonché alla natura ed all’importanza dei compiti attribuiti agli arbitri, anche attraverso il ricorso, ma solo come utile parametro di riferimento, alle tariffe di alcune categorie
professionali. Ma una volta scelto di adeguarsi alle tariffe legali, queste devono essere applicate nella loro integrità.
Tale principio è senz’altro applicabile anche al caso di specie, con la conseguenza che se il giudice decide di applicare in via equitativa, per la determinazione del compenso degli arbitri, le tabelle forensi, non può astenersi dall’applicare i criteri generali di liquidazione dei compensi che riguardavano gli avvocati, e, in particolare, con riferimento alle tabelle vigenti ratione temporis nella presente causa, l’art. 23 comma 1° del D.M. 55/2014, secondo cui ‘Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l’opera prestata’.
La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso in data 11.4.2024