Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3353 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2   Num. 3353  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 4065/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende.
– Ricorrente –
Contro
COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOME di NOME COGNOME, elettivamente domiciliati  in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende.
– Controricorrenti –
Avverso  la  sentenza  del la  Corte  d’appello  di  Roma n.  4233/2018 depositata il 20/06/2018.
Contratto d’opera
NOMEa la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del l’11 gennaio 2024.
NOMEo la Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME la quale, riportandosi alle conclusioni scritte depositate per l’udienza,  ha chiesto l’accoglimento del ricorso .
NOME o l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo  n.  12956/2008  del  Tribunale  di  Roma  che  le  ordinava  di pagare all’ing. NOME COGNOME euro 27.858,87, per l’attività di collaudo tecnico-amministrativo  e  di  revisione  tecnico-contabile  svolta  dal professionista su incarico dell’A zienda.
Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di Roma  prima concesse la  provvisoria  esecuzione  per  la  somma  non  contestata  di euro 13.632,02, e ,  in  conclusione,  rigettò  l’opposizione  e  compensò tra le parti le spese di lite.
 Interposto  appello  principale  d all’ RAGIONE_SOCIALE  e  appello  in  punto  di spese da ll’ing. COGNOME, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza  di  primo  grado,  per  quanto  qui  rileva,  condividendo  la decisione impugnata secondo cui l’art.  210,  d.P.R.  n.  554  del  1999, prevede un autonomo compenso per la revisione degli atti contabili compiuta dal collaudatore nell’ àmbito di un appalto pubblico.
Per  la  cassazione  della  sentenza  d’appello, NOME  ricorre  sulla base di un motivo.
NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME d ell’ing. NOME COGNOMECOGNOME resistono con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 19819/20 della sezione VI-2 di questa  Corte,  in  mancanza  di  evidenza  decisoria,  il  ricorso  è  stato rimesso in udienza pubblica.
Le parti hanno depositato ciascuna due memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), violazione e falsa applicazione dell’art. 92 del d .lgs. 16 del 2006, art. 19-a) del TU n. 143 del 1943 e degli artt. 187 e 210, d.P.R. n. 554 del 1999 –RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che, ai fini della liquidazione del compenso per l’attività di collaudo tecnico -amministrativo svolta dall’ing. COGNOME, la revisione tecnico-contabile debba essere liquidata come voce autonoma, senza considerare che in base alle norme sopra menzionate detta attività è parte integrante della più complessa attività di collaudo.
Il motivo è fondato.
Il secondo comma dell’art. 210, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (‘ Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ‘) dispone: «I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all ‘ organico della stazione appaltante, per l ‘ effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4».
Il  compenso  è  unico  perché unica  è  l’attività di  collaudazione -consistente nella ‘ effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili ‘ -come si evince dal contenuto testuale della disposizione e come  è  confermato  dal  tenore  letterale  del quinto  comma  dell’art. 210, a norma del quale: «Per i collaudi in corso d ‘ opera il compenso determinato come sopra è aumentato del 20 per cento».
Altre  disposizioni  indicano l’unicità  dell’attività  di  collaud o  che, conseguentemente, deve essere remunerata con un unico compenso.
In primo luogo, l’art. 19 -a) dell’allegato alla tariffa per le prestazioni professionali de ll’ingegnere e dell’architetto (legge 2 marzo 1949, 143) stabilisce che: «Il collaudo di lavori e forniture comprende l ‘ esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi, l ‘ esame di eventuali riserve o relativo parere e, infine, il rilascio del certificato di collaudo.
In secondo luogo, il successivo art. 19-b) prescrive che: «Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri, le competenze sono regolate dalla tabella C nella quale sono indicate alle due finche (a) e (b) le percentuali, secondo che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l ‘ esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della collaudazione predetta e del riparto della spesa a carico dei vari condomini in proporzioni delle quote di proprietà a termine delle disposizioni vigenti».
Infine, l’art. 19 -a), cit., è omogeneo, nel contenuto, a ll’art. 187, d.P.R. n. 544 del 1999 (‘Oggetto del collaudo’), secondo cui : «1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l ‘ opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d ‘ arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per COGNOMEtà dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell ‘ appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di
settore. 2. Il collaudo comprende  anche l ‘ esame  delle riserve dell ‘ appaltatore,  sulle  COGNOME  non  sia  già  intervenuta  una  risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento ».
In altri termini, l’attività di ‘ collaudazione ‘ è un’attività complessa che  comprende  sia  la  verifica  tecnica  sia  la  verifica  degli  aspetti amministrativi e contabili dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto pubblico, il che comporta che unico sia il compenso per detta attività complessa.
Tale  soluzione  ermeneutica  fa  propria  la  nozione ‘ampia’  di collaudo  che  si  trae  dalla  giurisprudenza  di  questa  Corte  (Sez.  U, Sentenza n. 5140 del 22/05/1998, Rv. 515730).
Insegnano le Sezioni unite che il collaudatore di un appalto pubblico deve indicare, negli atti del collaudo (verbale di visita di collaudo e certificato di collaudo), l’esito dei suoi accertamenti relativi sia alla conformità dell’opera alle regole dell’arte e alle clausole del contratto e del capitolato, sia al costo complessivo dell’oper a in rapporto con le somme autorizzate e che, inoltre, deve esprimere (nel certificato di collaudo) il suo giudizio finale sull’opera e sul suo costo nonché sull ‘ammontare globale del credito dell’appaltatore (senza trascurare il calcolo dell’ ammontare della somma dovuta dall ‘a mministrazione committente a titolo di rivalsa IVA) e sulla somma da liquidarsi concretamente a suo favore a titolo di saldo.
Così delineata la cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento,  tornando  al  caso  concreto,  si  deve  concludere  che  il professionista aveva diritto ad un unico compenso per l’attività svolta, in conformità della tariffa professionale (Tabella C ).
 In  definitiva,  accolto l’unico  motivo  di  ricorso,  la  sentenza  è cassata, con rinvio al giudice a quo , anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese