Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23590 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23590 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5681 – 2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa con l’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso con l’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
contro
ricorrente –
avverso la sentenza n. 2195/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 10/10/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 5/3/2024 dal consigliere COGNOME;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 19/1/2011, la RAGIONE_SOCIALE, società consortile per la realizzazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) propose opposizione, dinnanzi al Tribunale di Padova, avverso il decreto ingiuntivo n. 4163/2010, con cui le era stato ingiunto il pagamento di Euro 186.514,32, in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, a titolo di compensi maturati per la partecipazione alla Commissione di collaudo dei RAGIONE_SOCIALE appaltati per la ristrutturazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
In particolare e per quel che qui ancora rileva, la società rappresentò che il RAGIONE_SOCIALE -che aveva provveduto alla nomina di tutta la Commissione di collaudo e RAGIONE_SOCIALEo stesso ingegnere -, con determinazione del 4/7/1995 n. 336339 prot. aveva indicato i compiti RAGIONE_SOCIALEa Commissione e la misura dei compensi, individuandola, in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura collegiale RAGIONE_SOCIALE‘incarico, nella misura minima prevista dalla tariffa professionale e precisato, con successiva nota 29/11/96 n. 436875, che le operazioni di collaudo dei RAGIONE_SOCIALE, «anche se affidate formalmente dalle società consortili», dovessero essere intese come ricomprese nelle RAGIONE_SOCIALE previste nel decreto di nomina; chiese pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il ricalcolo del compenso, con condanna RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME alla restituzione di quanto già corrispostogli in eccesso rispetto al dovuto.
Con sentenza n. 2145/2013, il Tribunale di Padova, ricalcolato in Euro 52.937,62 il compenso dovuto, in applicazione dei minimi e
detratto l’acconto di Euro 36 .210,22 già corrisposto, condannò RAGIONE_SOCIALE al pagamento di Euro 16.727,40, oltre IVA, contributi assicurativi e con interessi ex d.lgs. 231/2002 dal 28/7/2009 al saldo, compensando interamente le spese di lite.
Con sentenza n.2195/2017, la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello di COGNOME, liquid ò il compenso spettante nella maggior somma di Euro 147.792,83 e, detratti gli acconti già versati, condannò la società al pagamento di Euro 111.582,61, compensando per un terzo le spese del doppio grado e ponendole per il residuo a carico RAGIONE_SOCIALEa società opponente.
In particolare, per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale ritenne che l’opera appaltata -la costruzione di un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE di interesse nazionale -fosse di «interesse RAGIONE_SOCIALEstico», «ma facente capo ad un soggetto di diritto privato» (così in sentenza), sicché l’RAGIONE_SOCIALE svolta dall’ingegnere fosse riconducibile ad un incarico di natura privatistica, con conseguente applicabilità piena RAGIONE_SOCIALEa tariffa professionale, senza alcuna limitazione nei parametri minimi e con la verifica in con creto RAGIONE_SOCIALE‘opera prestata dal professionista; pertanto, quantificò il compenso richiamando direttamente le conclusioni del c.t.u. nominato in secondo grado e riconobbe a titolo di spese un importo percentuale in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 RAGIONE_SOCIALEa tariffa professionale.
Avverso questa sentenza RAGIONE_SOCIALE, fusa per incorporazione, in pendenza di questo giudizio, nella RAGIONE_SOCIALE per atto del 24/6/2020, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, illustrati da successiva memoria; NOME COGNOME ha resistito con controricorso e ricorso incidentale per due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., la società RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la
violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme che disciplinano la realizzazione e la concessione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni e dei contributi RAGIONE_SOCIALE per l’esecuzione dei mercati RAGIONE_SOCIALEalimentari all’RAGIONE_SOCIALE e la materia dei compensi dei collaudatori di dette opere, indicando, in particolare, quali norme viol ate, l’art. 11, commi 15 e 16, legge 28 febbraio 1986 n. 41, l’art 15, legge n. 67 del 11.3.1988 il D.M. RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE del 21.12.1990, la delibera CIPE 21.12.1988 n. 61, la delibera CIPE 31.1.1992 n. 4, il D.M. RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE del 15.4.1992, il D.M. RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE del 27.11.1997, il d.lgs. 19/12/1991 n. 406, la Deliberazione RAGIONE_SOCIALEa Giunta Regionale Lazio n. 8136/92, l’art. 2 del la legge RAGIONE_SOCIALEa Regione Lazio n. 74 del 7.12.1984, il decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Giunta Regionale del Lazio 6.8.1993 n. 1474 di approvazione del progetto per la realizzazione del nuovo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che dichiara detta opera di pubblica utilità, la circolare del RAGIONE_SOCIALE prot. 336239 del 4.7.1995, la circolare del RAGIONE_SOCIALE prot. 436875 del 11.12.1996, l’ art. 2 d.lgs. 25 febbraio 2000 n. 65, l’art. 3 comma 26 d.lgs. 17 aprile 2006 n. 163, l’ art. 3 comma 1 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l’ art. 12 bis legge 55/1989, art. 210 comma 4 d. P.R. 554/1999.
1.1. Il motivo è fondato.
Di là RAGIONE_SOCIALEa complessa articolazione RAGIONE_SOCIALEa censura anche in riferimento ad atti RAGIONE_SOCIALEa Pubblica amministrazione aventi natura meramente amministrativa e, perciò, non immediatamente rilevanti per la sussistenza di un vizio di violazione di legge, la società ricorrente ha sostanzialmente sostenuto che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto la natura privatistica del l’incarico professionale svolto dall’AVV_NOTAIO COGNOME quale componente RAGIONE_SOCIALEa Commissione di collaudo e avrebbe in conseguenza erroneamente determinato il compenso a lui spettante senza vincolo del minimo di tariffa, come
ritenuto dal Tribunale e non in applicazione RAGIONE_SOCIALE norme previste in materia di appalto pubblico.
Sul punto, invero, il Tribunale, pur ritenendo l’opera di natura privata, considerata la Delibera CIPE 31.1.1992 n. 4 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 25 febbraio 1992, numero 46) che, ai punti 3 e seguenti, stabilendo gli indirizzi per l’effettuazione RAGIONE_SOCIALEa stessa gara pubblica, aveva previsto l’istituzione di Commissioni, nominate dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE con proprio decreto e previsto a carico RAGIONE_SOCIALEa società consortile, assegnataria del contributo pubblico, il pagamento dei relativi compensi secondo le vigenti tariffe professionali per gli ingegneri e gli architetti e la normativa regolamentare in materia, aveva applicato la tariffa professionale, ma ritenuto di liquidare i compensi al minimo in considerazione di quanto rilevato dal RAGIONE_SOCIALE nelle due successive note prot. 336239 del 4/7/95 e prot. 436875 RAGIONE_SOCIALE’11/12/96 : in queste note, il RAGIONE_SOCIALE aveva infatti rimarcato che l’incarico conferito alla Commissione, consistente nel collaudo dei RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 91 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350 (Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato che sono nelle attribuzioni del RAGIONE_SOCIALE), in considerazione RAGIONE_SOCIALE composizione RAGIONE_SOCIALE stesse era da considerarsi di «gravosità attenuata» sì da rendere congruo, per ciascun componente, un compenso liquidato nella misura minima prevista dalla tariffa professionale.
La Corte d’appello, invece, ha ritenuto che, «pur trattandosi di opera di interesse RAGIONE_SOCIALEstico», per la natura di soggetto di diritto privato RAGIONE_SOCIALEa società consortile il compenso dovesse essere liquidato senza alcun vincolo di minimo, in applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa professionale.
Ciò posto, deve innanzitutto precisarsi che sulla qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘opera e sulla natura RAGIONE_SOCIALEa prestazione professionale resa
dall’ingegnere e dai componenti RAGIONE_SOCIALEa Commissione di collaudo e, in conseguenza, sulla individuazione RAGIONE_SOCIALEa normativa applicabile per determinare il compenso loro spettante, non si è formato il giudicato: deve, infatti, qui ribadirsi che, come costantemente affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 16583 del 28/09/2012 e, poi, conformemente, Sez. L, n. 2217 del 04/02/2016, Sez. 6 – 3, n. 12202 del 16/05/2017, Sez. L, n. 16853 del 26/06/2018, Sez. 3, n. 30728 del 19/10/2022), la nozione di «parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza», alla quale fa riferimento l’art. 329, comma secondo, cod. proc. civ., dettato in tema di acquiescenza implicita e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica soltanto le «statuizioni minime», costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa controversia; in conseguenza, l’appello, motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi RAGIONE_SOCIALEa suddetta statuizione minima suscettibile di giudicato, apre il riesame sull’intera questione che essa identifica ed espande nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene coessenziali alla statuizione impugnata, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame.
Ciò determina, in altri termini, la devoluzione anche a questa Corte RAGIONE_SOCIALEa qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘opera, il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘incarico di componente la Commissione di collaudo, al fine di individuare la normativa applicabile per la determinazione del compenso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME e verificare la correttezza RAGIONE_SOCIALEa liquidazione operata dalla Corte d’appello.
Sul punto, deve allora considerarsi che l’opera per cui è causa è stata realizzata in forza RAGIONE_SOCIALEa legge 41 del 1986, con la concessione di agevolazioni finanziarie a favore RAGIONE_SOCIALE società promotrici di centri commerciali all’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE società consortili con partecipazione
maggioritaria di capitale pubblico che realizzino mercati RAGIONE_SOCIALEalimentari all’RAGIONE_SOCIALE.
Con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Giunta Regionale del 6.8.1993 n. 1474, la realizzazione del mercato all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE fu dichiarato di pubblica utilità; quindi, con deliberazione RAGIONE_SOCIALEa Giunta Regionale 8 novembre 2005, n. 946, si evidenziò «che le RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE sono RAGIONE_SOCIALE finalizzate alla tutela di un interesse pubblico e, pertanto, l’Ente gestore di cui al successivo art. 5 nello svolgimento di tale RAGIONE_SOCIALE -assume e svolge funzioni di incaricato di pubblico servizio.»
Le Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza n. 16082 del 09/06/2021 resa nelle more di questo giudizio, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta da una società d’intermediazione di prodotti ortofrutticoli nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società preposta alla gestione del mercato RAGIONE_SOCIALE, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità RAGIONE_SOCIALEa propria esclusione dal mercato RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e l’accertamento del proprio diritto ad accedervi per svolgervi la propria RAGIONE_SOCIALE, ha rimarcato che l’art. 11, comma 16, RAGIONE_SOCIALEa legge finanziaria 28 febbraio 1986, n.41 ha previsto lo stanziamento di somme destinate alla concessione di agevolazioni alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati RAGIONE_SOCIALE-alimentari all’RAGIONE_SOCIALE di interesse nazionale, regionale e provinciale» e che queste finalità di interesse pubblico erano già state esplicitate dalla legge regionale del Lazio 7 dicembre 1984, n. 74 intitolata «Norme per la disciplina dei mercati all’RAGIONE_SOCIALE», in particolare dall’art. 2, in cui esplicitamente era stabilito che «i mercati sono strutture di interesse pubblico aventi lo scopo di favorire la commercializzazione dei prodotti indicati nel precedente art. 1» e dall’art. 27-bis che attribuiva al mercato di RAGIONE_SOCIALE la qualifica di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE «di interesse nazionale».
Quanto poi, specificamente, alla natura RAGIONE_SOCIALEa prestazione resa dai componenti RAGIONE_SOCIALEa Commissione di collaudo, deve ancora considerarsi che, con la delibera del CIPE del 21.12.1988, furono stabilite le direttive per la concessione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni finanziarie stanziate nel 1986 e la RAGIONE_SOCIALE, costituita con atto del 21 giugno 1989 per la realizzazione del Mercato a groRAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE fu ammessa alle agevolazioni con decreto del 21 dicembre 1990 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE .
Con successivo decreto del 15 aprile 1992, quindi, il RAGIONE_SOCIALE nominò la Commissione incaricata RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALEa gara d’appalto per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera; quindi, con d eterminazione n. 336339 del 04.07.1995 il RAGIONE_SOCIALE fornì indicazioni per la gestione RAGIONE_SOCIALE‘appalto , specificando, in particolare, come già rilevato nella sentenza di primo grado, in ordine ai compiti RAGIONE_SOCIALE Commissioni di verifica, che «i contenuti di detta verifica si sostanziano nel collaudo dei lavor i di cui all’art. 91 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350 »; le opere furono perciò disciplinate sulla base del Regolamento per la direzione, la contabilità e il collaudo dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato che sono nelle attribuzioni del RAGIONE_SOCIALE, in particolare dall’ art. 91 e il compito assegnato alla Commissione di collaudo di nomina ministeriale fu quello di verificare la regolarità amministrativa RAGIONE_SOCIALE opere in considerazione del loro finanziamento pubblico e RAGIONE_SOCIALEa loro rilevanza RAGIONE_SOCIALEstica.
Da queste premesse, risulta allora evidente che la prestazione professionale resa dai componenti RAGIONE_SOCIALEa Commissione di collaudo, tra cui l’AVV_NOTAIO COGNOME, dovesse essere retribuita con l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa in materia di appalto pubblico con particolare riferimento a ll’art. 210 del d.P.R. 21/12/1999, n. 554 (Regolamento di attuazione RAGIONE_SOCIALEa L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, e successive modificazioni), rubricato «Compenso spettante ai collaudatori», che disciplinava al comma 2 e seguenti le modalità di liquidazione dei compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all’organico RAGIONE_SOCIALEa stazione appaltante, per l’effettuazione del collaudo e RAGIONE_SOCIALEa revisione degli atti contabili.
La previsione di determinazione di un compenso unico da dividere tra i componenti inerisce alla natura unica del l’RAGIONE_SOCIALE di collaudazione, consistente -secondo la descrizione contenuta nell’articolo e come peraltro pure specificato nelle suindicate note del RAGIONE_SOCIALE – nella «effettuazione del collaudo e RAGIONE_SOCIALEa revisione degli atti contabili»; tale modalità di calcolo non confligge, perciò, con il richiamo alla tariffa professionale contenuto nel decreto di nomina: l ‘articolo 210 d.P.R. 554/1999, infatti, non implica un diverso parametro di liquidazione ma unicamente stabilisce le modalità di applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa alla particolare tipologia di incarico , svolto nell’interesse pubblico; in tal senso, prevale, in quanto norma speciale imperativa, sulla disposizione RAGIONE_SOCIALEa tariffa, invocata dall’ingegnere, che disciplina il compenso nella differente e generale ipotesi di incarico collegiale.
Infine, deve ancora rimarcarsi che, diversamente da quanto eccepito in controricorso, seppure l’incarico all’AVV_NOTAIO COGNOME è stato conferito dal RAGIONE_SOCIALE nel 1997, e agli altri Commissari, ancor prima, ai sensi del comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 232 del d.P.R. 554/1999, la liquidazione del compenso RAGIONE_SOCIALEa Commissione di collaudo deve essere operata in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 210, secondo il principio del tempus regit actum , perché all’entrata in vigore del Regolamento, nell’anno 2000, la «situazione» non era «definita o esaurita» e l’art. 210 è n orma del regolamento «diversa» da quelle di cui ai commi 1, 2, 3, cioè le norme che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento RAGIONE_SOCIALEa stazione appaltante, che riguardano il modo o il contenuto RAGIONE_SOCIALE obbligazioni del contratto e che attengono alle modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE procedure
di gara per l’indicazione di RAGIONE_SOCIALE e servizi (cfr. Cass. Sez. 1, n. 15029 del 21/07/2016; Sez. 1, n. 7554 del 27/03/2020).
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata.
Dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento del s econdo motivo, articolato in riferimento al n. 4 e 5 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., con cui la società ricorrente ha denunciato l’omesso esame RAGIONE_SOCIALEa tipologia RAGIONE_SOCIALE‘opera collaudata e la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., per assenza di motivazione su questo punto; per le stesse ragioni è pure assorbito il terzo motivo, articolato in riferimen to al n. 5 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., con cui la società ha lamentato l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE osservazioni formulate alla c.t.u. espletata per la liquidazione del compenso.
Dalla cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza deriva altresì, in logica conseguenza, l’assorbimento del primo motivo di ricorso incidentale, con cui l’AVV_NOTAIO COGNOME ha lamentato, in riferimento al n. 3 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 RAGIONE_SOCIALEa l. 143/1949 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del d.m. 211/1958 e la conseguente istanza, in effetti articolata quale ulteriore motivo di censura, di riforma RAGIONE_SOCIALEa statuizione sulle spese del doppio grado.
Il ricorso principale è, perciò, accolto quanto al primo motivo, assorbite le restanti censure e il ricorso incidentale; la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione perché provveda alla liquidazione del compenso e del rimborso RAGIONE_SOCIALE spese spettanti all’ingCOGNOME in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 210 d.P.R. 554/1999, secondo quanto qui stabilito.
Decidendo in rinvio, la Corte d’appello statuirà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti motivi e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione , anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda