Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18723 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18723 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21494/2019 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso COGNOME‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso COGNOME‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MONZA n. 601/2019 depositata il 04/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Monza, in esito al procedimento svoltosi con il rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, decidendo dell’opposizione di NOME COGNOME avverso il decreto con cui era stato a lui ingiunto di pagare all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, a titolo di compensi per l’attività difensiva svolta in suo favore in due controversie, una delle quali di lavoro, la somma a saldo di 8433,20 euro, ha affermato -per ciò che ancora rileva -che i compensi per la causa di lavoro dovevano essere calcolati avendo riguardo non, come preteso COGNOME‘opposta, alla somma -84.000,00 euro -richiesta con il ricorso con cui era stato dato inizio a quella causa, ma al ‘valore effettivo della controversia vale a dire l’importo’ -17.000,00 euro -per cui la causa era stata transatta (‘l’importo oggetto della transazione’). Il Tribunale ha aggiunto che ‘la fase di trattazione è stata molto breve e non vi è stata assolutamente istruttoria’ e pertanto ha ritenuto (‘si ritiene’) che ‘il compenso per tale fase’ dovesse ‘essere ridotto ad euro 781,00’. Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e rideterminato la somma dovuta dal COGNOME per la causa di lavoro in 5844,00 euro (inferiore agli acconti già corrisposti);
per la cassazione dell’ordinanza l’AVV_NOTAIO COGNOME ricorre con quattro motivi, avversati da NOME COGNOME con controricorso;
le parti hanno depositato memorie;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso vengono lamentate, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione o falsa
applicazione dell’art. 5 del d.m. 55/2014 per avere il Tribunale calcolato i compensi sul valore di 17.000,00 euro, ‘valore della somma effettivamente recuperata a mezzo di transazione anziché sul valore della domanda’, pari a 84.000,00 euro;
con il secondo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione dell’art. 5 del d.m. 55/2014 per avere il Tribunale <<ritenuto di applicare il criterio del 'valore effettivo della controversia quando manifestamente diverso da quello presunto' nonostante la domanda proposta fosse riferita ad una somma precisa e determinata';
3.con il terzo motivo di ricorso vengono lamentate, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art.4, lett.c) del d.m. 55/2014 per avere il Tribunale 'ritenuto che l'attività svolta dal difensore e risultante da verbale non fosse riconducibile all'attività istruttoria prevista dal d.m. citato', ai fini della liquidazione del compenso';
4.con il quarto motivo di ricorso viene lamentato, in relazione all'art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non avere il Tribunale considerato che dal verbale di causa risultasse espletata l'attività prevista COGNOME'art. 4, lett. c) del d.m. 55/2014 nel quadro della 'fase istruttoria' espressamente prevista ai fini della liquidazione del compenso';
il primo e il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi e possono essere esaminati assieme.
5.1. I motivi sono fondati.
Il Tribunale ha liquidato i compensi dell'attuale ricorrente 'sul valore effettivo della controversia, vale a dire l' 'importo oggetto della transazione notevolmente inferiore a quello della domanda'.
In tal modo si è disallineato COGNOMEa giurisprudenza di questa Corte.
In fattispecie analoga a quella che occupa , è stato infatti affermato, con la sentenza n. 16465 del 13 giugno 2024, che: 'secondo la giurisprudenza di questa Corte -a fronte di un valore dichiarato nella domanda introduttiva (…) -la Corte di appello non avrebbe potuto attribuire alla causa un diverso valore quale quello derivante COGNOMEo sviluppo del giudizio, e ciò anche in base alla prospettata transazione sopravvenuta (pari ad euro …). Si è, in proposito, affermato (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5615 del 1998 e Cass. n. 8660 del 2010) che, in tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell'AVV_NOTAIO, l'art. 6 della tariffa trova applicazione soltanto in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali, e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi utilizzare, in tale situazione, il disposto dell'art. 10 c.p.c., senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio. Pertanto, nel caso di specie, la Corte di merito non avrebbe potuto prendere in considerazione il valore asseritamente ritenuto congruo COGNOMEe parti con riferimento all'ammontare della somma riconosciuta in sede di transazione ai fini della determinazione del computo complessivo del compenso professionale da riconoscere alla ricorrente per le prestazioni giudiziali rese fino alla formalizzazione della transazione stessa. In senso analogo, questa Corte ha altresì chiarito che il principio per cui nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile, si applica soltanto ai casi in cui il codice di procedura civile fissa il valore delle domande sulla base di presunzioni e non quando trattasi di pagamento di somme ed il valore si ricava COGNOMEa stessa somma richiesta COGNOME'attore (Cass. n. 3383 del 1968). In termini più specifici e calzanti alla fattispecie di cui trattasi, è stato più recentemente affermato -e a tale principio
dovrà conformarsi il giudice di rinvio -che, ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell'AVV_NOTAIO, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione (cfr. Cass. n. 1666 del 2017; Cass. n. 27305 del 2020). Del resto, l'art. 5, comma 2, prima parte D.M. n. 55 del 2014 prevede che per la liquidazione dei compensi «a carico del cliente», si abbia riguardo «al valore corrispondente all'entità della domanda»'.
Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume COGNOMEa seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che COGNOMEa prima parte del successivo comma 3, il giudice debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al «valore effettivo della controversia», così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale' (Cass. 16465/2024, cit.).
Nel caso di specie il Tribunale non ha compiuto tale verifica ma ha ritenuto tout court che 'l'importo oggetto della transazione, notevolmente inferiore a quello della domanda' fosse 'il valore effettivo della controversia';
il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi.
7. I motivi sono infondati.
AVV_NOTAIO COGNOME ha allegato di avere partecipato -tramite 'l'AVV_NOTAIO COGNOME' che, come viene specificato nel ricorso e come è incontestato, era, con la ricorrente, difensore del COGNOME nella causa -all'udienza davanti al giudice del lavoro in data 7 marzo 2017, contestando le eccezioni della parte contrapposta al
COGNOME, e insistendo «nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nonché nell'emissione dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c.'.
Ai sensi dell'art. 4 del d.m. 55/2014, per fase istruttoria si intende: 'le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti COGNOMEa legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali, comprese le querele di falso, e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta'.
La fase istruttoria nel contesto del d.m. non è dunque limitata all'istruttoria in senso stretto, all'espletamento dell'attività di acquisizione di prove costituende, tant'è che avendo, da un lato, riferimento alla definizione normativa, COGNOME'altro riguardo alla
istruttoria in senso stretto, è stato affermato che 'i n materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento' (Cass, Sez. 2 – , Ordinanza n.8561 del 27/03/2023).
Il Tribunale laddove ha affermato che 'la fase di trattazione è stata molto breve e non vi è stata assolutamente istruttoria' ed ha liquidato 'il compenso per tale fase' non ha violato l'art. 4 del d.m. 55/2014 né omesso di dare rilievo all'attività segnalata COGNOMEa ricorrente ma ha proceduto all' unitaria liquidazione per la fase di trattazione che comprende anche quella istruttoria indipendentemente COGNOMEa istruttoria in senso stretto, nel caso non svolta;
in conclusione i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, il terzo e il quarto devono essere rigettati, l'ordinanza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Monza, in diversa composizione; 9. il Tribunale dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese
del processo;
PQM
la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta il terzo e il quarto motivo, cassa l'ordinanza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Monza in diversa composizione.
Roma 2 luglio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME