Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29332 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29332 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26936/2020 R.G. proposto da:
NOME , in proprio, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE; -ricorrente –
contro
CONDOMINIO INDIRIZZO , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO SC. C/O RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende;
-controricorrente – nonché contro
NOME COGNOME
Oggetto:
Contratto
d’opera
R.G.N. 26936/NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 10/10/2023 CC
-intimato –
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO NOME n. 2185/2019, pubblicata il 9/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la memoria del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. L’AVV_NOTAIO depositò, innanzi il Tribunale di Catania, ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo l’emissione di ingiunzione nei confronti sia di NOME COGNOME sia del CONDOMINIO DI INDIRIZZO.
Riferì, infatti, il ricorrente di aver prestato patrocinio a favore di NOME in una controversia che aveva visto quest’ultimo contrapposto al INDIRIZZO INDIRIZZO.
Tale attività si era sostanziata:
-nell’instaurazione di un procedimento cautelare conclusosi con l’accoglimento del ricorso;
-nella proposizione del giudizio di merito, in relazione al quale NOME COGNOME era stato ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato e che si era concluso con la conferma del provvedimento cautelare e la condanna del CONDOMINIO DI INDIRIZZO al risarcimento dei danni ed alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite;
-nella notifica di un atto di precetto per il recupero RAGIONE_SOCIALEe somme oggetto RAGIONE_SOCIALEa statuizione di condanna contenuta nella sentenza.
Riferì, infine, il ricorrente di aver appreso solo successivamente che tra NOME COGNOME ed il CONDOMINIO DI INDIRIZZO –
NOME era intervenuta una transazione di cui non era stato preventivamente informato.
Emesso dal Tribunale di Catania decreto ingiuntivo per l’importo di € 6.090,47 oltre accessori, vennero proposte separate opposizioni sia da NOME COGNOME sia dal CONDOMINIO DI INDIRIZZO.
I due giudizi riuniti vennero definiti dal Tribunale di Catania -mediante la sentenza n. 368 del 2012 – con declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, quanto a NOME COGNOME, e con revoca del decreto medesimo, quanto al CONDOMINIO DI INDIRIZZO.
Il Tribunale respinse, altresì, la domanda riconvenzionale con la quale NOME COGNOME aveva chiesto la condanna del INDIRIZZO al risarcimento dei danni cagionatigli dalla present azione di un esposto al RAGIONE_SOCIALE, in seguito al quale era stato dato corso ad un procedimento disciplinare.
Proposto appello da NOME COGNOME, la Corte d’appello di Catania ha -con la sentenza n. 2185 del 2019 – disatteso il gravame, quanto al INDIRIZZO, mentre, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello riguardante NOME COGNOME, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando tuttavia l’appellato alla corresponsione di € 893,00, oltre accessori.
L a Corte catanese, infatti, in relazione all’appello proposto nei confronti del INDIRIZZO ha ritenuto non applicabile la disciplina di cui all’art. 68 , R.D.L. 1578/1933 (L.P.F.), osservando che l’unico giudizio definito con tran sazione era costituito dall’opposizione proposta dal INDIRIZZO avverso il precetto notificato per conto di COGNOME
COGNOME, giudizio nel quale, tuttavia, lo stesso NOME COGNOME non si era neppure costituito.
In relaz ione all’appello proposto nei confronti di NOME COGNOME, invece, la Corte territoriale ha accolto il gravame nella parte in cui veniva ad essere contestata la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo ma decidendo nel merito RAGIONE_SOCIALE‘opposizion e:
-ha rideterminato l’importo richiesto per l’attività stragiudiziale;
-escluso la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa richiesta dei compensi per un primo precetto -riferito all’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare – in quanto lo stesso era perento non essendo stato tempestivamente seguito dal pignoramento, dovendosi quindi ravvisare un inadempimento del professionista;
-rideterminato i compensi per il secondo precetto, essendo state precettate anche le spese del primo precetto rimasto perento.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa senten za RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catania ricorre ora NOME NOME.
Resiste con controricorso il CONDOMINIO DI INDIRIZZO.
È rimasto intimato NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c. e 83, 125, 480 c.p.c.
Il ricorrente impugna la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale nella parte in cui quest’ultima ha escluso la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa rich iesta dei compensi per un primo atto di precetto in quanto lo stesso era perento non essendo stato tempestivamente seguito dal pignoramento, ritenendo in tal modo sussistente un inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente.
Argomenta, invece, il ricorso che:
-la Corte non avrebbe valutato adeguatamente se il dedotto pregiudizio fosse riconducibile all’operato del professionista e se fosse effettivamente sussistente un danno;
-la procura rilasciata al ricorrente concerneva il solo atto di precetto e non anche la successiva esecuzione.
2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c.; 83, 125, 480 c.p.c., nonché – in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. -l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti.
In particolare, in relazione alla decisione con la quale la Corte territoriale ha escluso la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa richiesta dei compensi per un primo a tto di precetto, il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame del tenore RAGIONE_SOCIALEa procura rilasciata al ricorrente a margine RAGIONE_SOCIALE‘atto di precetto, argomentando che l’esame di tale procura avrebbe evidenziato che il ricorrente medesimo non era stato investito del l’incarico di intraprendere la procedura esecutiva.
2.3. I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati.
Prive di fondamento, in primo luogo, sono le deduzioni del ricorrente con riferimento all’a mbito del mandato che gli sarebbe stato
conferito per la redazione e notifica del primo precetto al INDIRIZZO INDIRIZZO.
Questa Corte, infatti, ha chiarito che è valido l’atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell’atto di precetto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1687 del 07/02/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5910 del 17/03/2006), da ciò derivando che la procura rilasciata da NOME COGNOME a margine del precetto conferiva al ricorrente il potere anche di intraprendere l’esecuzione , cui il precetto è prodromico, senza necessità di ulteriore specificazione.
Risulta, pertanto, irrilevante ogni deduzione del ricorrente in ordine alla formulazione RAGIONE_SOCIALEa procura medesima, peraltro richiamata del tutto genericamente nei propri contenuti, in diretta violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.
Infondate, altresì, risultano le deduzioni con le quali si denuncia una violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art . 1218 c.c., avendo la Corte territoriale correttamente applicato la previsione invocata, a fronte di una radicale omissione del compimento RAGIONE_SOCIALE‘atto successivo al pignoramento e, quindi, di una violazione del dovere di diligenza nell’espletamento del mand ato difensivo, dal momento che detto dovere avrebbe imposto -in assenza RAGIONE_SOCIALEa prova di una espressa contraria volontà RAGIONE_SOCIALE‘assistito -la tempestiva attivazione del pignoramento per evitare la perenzione del precetto.
La Corte territoriale, quindi, si è conformata ai principi individuati da questa Corte in tema di responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘avvocato (Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 24519 del 05/10/2018; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 25112 del 24/10/2017) per omesso svolgimento di un’ attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente.
Attività che, nella specie, sarebbe consistita nel far seguire alla notifica del precetto il tempestivo pignoramento e la cui omissione, determinando la perenzione del precetto medesimo, ha privato la notifica del precetto medesimo di concreta utilità ai fini esecutivi.
Inammissibili, infine, sono le deduzioni in ordine a ll’assenza di prova del danno, dal momento che le stesse risultano del tutto divergenti dalla ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione, che non ha esaminato in alcun modo un profilo risarcitorio, essendosi limitata a valutare -e ritenere fondato -il profilo RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento in relazione all’ exceptio inadimpleti contractus sollevata da NOME COGNOME.
3.1. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 68, R.D.L. 1578/1933.
Argomenta, in particolare, il ricorso che il riferimento che il citato RAGIONE_SOCIALE‘art. 68 opera al ‘ giudizio ‘ definito con transazione doveva essere inteso nel caso in esame come riferito a tutta la sua controversia nel suo sviluppo e non, come ritenuto dalla Corte territoriale, al solo procedimento nel corso del quale era intervenuta la definizione.
Tale interpretazione, deduce il ricorso, sarebbe suffragata dal riferimento che la previsione invocata opera al triennio di attività giudiziale, lasso temporale che peraltro nella specie corrisponderebbe all ‘arco cronologico durante il quale il ricorrente ha espletato il proprio incarico professionale.
Argomenta, ulteriormente, il ricorrente che del tutto irrilevante era la circostanza RAGIONE_SOCIALEa mancata costituzione del proprio assistito NOME COGNOME nel giudizio di opposizione a precetto, dal momento che il giudizio doveva comunque considerarsi pendente.
3.2. Anche questo motivo non è fondato.
La tesi del ricorrente -secondo il quale il termine ‘giudizio’ di cui all’art. 68 L.P.F. dovrebbe intendersi riferito all’intero contenzioso tra le parti anche se articolatosi in una pluralità di procedimenti, come nel caso in esame – appare divergente rispetto sia al dato letterale RAGIONE_SOCIALEa previsione -la quale riferisce il termine al ‘giudizio’, per quanto sviluppatosi in diversi gradi, e non ad un generico contenzioso -sia all’interpretazione seguita da questa Corte.
Coerentemente con l’affermazione che la responsabilità solidale ex art. 68 L.P.F., costituendo deroga alla regola generale secondo cui il difensore può rivolgersi esclusivamente al cliente per il pagamento dei compensi, ha natura di norma singolare, da interpretarsi, quindi, restrittivamente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9325 del 20/09/1997 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 184 RAGIONE_SOCIALE‘8/01/2018 ), questa Corte ha già chiarito che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione del citato art. 68, presupposto ineludibile perché il difensore possa far valere l’obbligo solidale RAGIONE_SOCIALEa parte avversa al proprio cliente è la sussistenza di “un giudizio” nel corso del quale le parti stipulino la transazione che lo definisca, senza soddisfare le competenze del professionista, dovendosi intendere ‘giudizio’ come sinonimo di ‘processo’ – com’è confermato anche dal contestuale riferimento alla partecipazione RAGIONE_SOCIALE‘avvocato e del procuratore -e non come l’equivalente di “controversia” o di “lite” sia perché tale interpretazione comporterebbe una estensione RAGIONE_SOCIALEa portata RAGIONE_SOCIALEa norma del tutto incompatibile con la sua essenza di ius singulare sia perché solo in ordine al rapporto processuale l’intervento dei procuratori e difensori si qualifica come “partecipazione” giuridicamente rilevante sul piano RAGIONE_SOCIALEa struttura soggettiva del rapporto stesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18343 del 13/09/2004).
La valenza semantica del termine ‘giudizio’ è stata peraltro ulteriormente chiarita da questa Corte, precisando che:
-l’obbligo solidale per il pagamento degli onorari e per il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese che il difensore può far valere nei confronti RAGIONE_SOCIALEa parte avversa al proprio cliente sussiste solo se la transazione sia stipulata da quest’ultimo e comporti la definizione del giudizio in cui esso è coinvolto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9325 del 20/09/1997, cit.);
-l’obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933, in caso di definizione RAGIONE_SOCIALEa lite mediante transazione, grava su tutti coloro che abbiano aderito a quest’ultima ed abbiano partecipato al giudizio in tal modo definito, non estendendosi, al contrario, nei confronti di chi, pur prestando adesione alla transazione, non abbia però assunto la qualità di parte processuale (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3052 del 09/02/2021);
-non può ritenersi sussistente l’ipotesi di cui all’art. 68 L.P.F. allorquando, per la mancata comparizione RAGIONE_SOCIALEe parti all’udienza di trattazione, in difetto di idonea prova RAGIONE_SOCIALEa costituzione del convenuto in cancelleria, il ricorso introduttivo di giudizio con il rito del lavoro è dichiarato inefficace (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4663 del 08/05/1998); così chiarendo che l’art. 6 8 L.P.F. opera in relazione alla transazione conclusa dal soggetto che sia stato parte processuale di un giudizio definito proprio in virtù RAGIONE_SOCIALEa transazione.
A tali principi la Corte territoriale si è correttamente conformata, nel momento in cui ha escluso:
-che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 68 L.P.F., gli effetti ipotetici RAGIONE_SOCIALEa transazione potessero essere estesi ad altri procedimenti distinti (quello cautelare e quello di
cognizione) da quello nel corso del quale era intervenuto l’accodo transattivo;
-che l’art. 68 L.P.F. potesse trovare applicazione ad una transazione intervenuta in un giudizio nel quale NOME COGNOME non si era costituito e non si era, quindi, avvalso del patrocinio RAGIONE_SOCIALE ‘ odierno ricorrente.
Solo la prova diretta del fatto che le parti, con la transazione, avessero inteso in realtà transigere non una singola controversia ma l’inter o contenzioso tra di esse intercorso avrebbe, quindi, legittimato il richiamo del ricorrente all’art. 68 L.P.F., ma tale prova da rinvenirsi nel complesso RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALEa transazione medesima -non risulta aver in alcun modo costituito oggetto del giudizio definito dalla decisione impugnata.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente costituito, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Non occorre, invece, adottare alcuna statuizione sulle spese con riferimento al rapporto processuale tra il ricorrente e lo COGNOME, essendo quest’ultimo rimasto intimato.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente INDIRIZZO INDIRIZZO le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.700,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1bis , ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 10 ottobre