Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 694 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 694 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25573/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, difensore in proprio;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI PADOVA n. 1329/2023 depositata il 22/06/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO svolgeva funzioni di difensore di ufficio nell’ambito di un procedimento penale, rappresentando il cliente in un’unica udienza del 12.10.2015.
Immediatamente dopo la prima udienza , l’assistito nominava un difensore di fiducia senza compensare le prestazioni svolte dal primo difensore, la quale promuoveva azione innanzi al Giudice di Pace di Padova, che condannava il resistente al pagamento di euro 765,00 a titolo di compensi per la fase di studio e dibattimentale del processo penale, e euro 9,50 per spese esenti oltre il rimborso del 15% delle spese generali IVA e CPA come per legge.
1.1. Poiché l’assistito rifiutava di corrispondere i dovuti compensi, la RAGIONE_SOCIALE procedeva ad un primo pignoramento, con spese per l’azione esecutiva.
Il giudice dell’esecuzione assegnava all ‘odierna ricorrente il ricavato RAGIONE_SOCIALE vendita, pari a euro 1.171,26; liquidava per la procedura esecutiva euro 525,00 per compensi, oltre il 15% di spese generali (IVA, CPA, IVG).
1.2. Dopo avere presentato istanza ex art. 492bis cod. proc. civ. (ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare), la AVV_NOTAIO tentava un secondo atto di precetto, non andato a buon fine.
1.3. Procedeva, quindi, a chiedere la liquidazione dei compensi per l’attività difensiva espletata ai sensi dell’art. 116, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002, nonché per l’attività svolta per il recupero del credito, detratte le somme ricavate dal pignoramento.
Il Tribunale di Padova in composizione collegiale emetteva decreto con il quale rigettava l’istanza ritenendo che la somma percepita dal difensore fosse addirittura superiore a quanto liquidabile secondo i parametri previsti dagli artt. 116-117 D.P.R. n. 115/2002.
Avverso detto decreto NOME COGNOME proponeva opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002.
Il Tribunale di Padova in composizione monocratica accoglieva in parte l’opposizione, ritenendo che si dovessero rimborsare le spese sostenute dal difensore per l’istanza ex art. 492bis cod. proc. civ. e per il secondo atto di precetto; le spese generali al 15%, la cassa previdenza al 4% e l’iva al 22%; non riconosceva la liquidazione di ulteriori spese indicate dal difensore in quanto tutte ricomprese nel 15% delle spese generali forfettarie. Quanto ai compensi, riteneva il giudice dell’opposizione di dover liquidare l’attività svolta nel processo penale – consistita nella mera partecipazione ad un’udienza in cui non si era svolta attività istruttoria, avendo il difensore chiesto rinvio per termini a difesa – quale fase di studio liquidata ai minimi (euro 150,00). Quindi, dal totale di euro 1.998,30 sottraeva quanto già ricevuto dal difensore all’esito del pignoramento mobiliare (euro 1.171,26), per un credito residuo di euro 827,04.
La suddetta sentenza è impugnata da NOME COGNOME, con ricorso affidato a due motivi.
Resiste il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. ) si deduce violazione di norme di diritto, in relazione all’art. 82 D.P.R. 115/02 e all’art. 12, comma 3, del D.M. n. 55/2014 e ss.mm., per avere il Tribunale respinto l’istanza di liquidazione del compenso relativo all’attività difensiva svolta per la fase dibattimentale, ove si è svolta attività istruttoria, avendo la parte civile prodotto documenti nuovi che la difesa ha dovuto esaminare seduta stante . L’ ordinanza impugnata è, dunque, pervenuta ad una conclusione che confligge con l’art. 12, n. 3 lett. c) del DM n. 55/2014, contenente i parametri forensi.
Alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto di dover liquidare il compenso inerente l’attività prestata dal difensore all’udienza del 12.10.2015, cioè nell’ineludibi le fase istruttoria o dibattimentale, non potendo essa rientrare nella fase di studio, neanche ove si volesse attribuirle carattere preliminare.
1.1. Il motivo è infondato.
Il giudice dell’opposizione ha accertato che l’unica udienza cui l’avvocat essa era intervenuta -prima che l’assistito scegliesse un difensore di sua fiducia – era quella del 12.10.2015, ove secondo il Tribunale non si sarebbe svolta attività istruttoria, neanche preliminare, avendo la stessa avvocatessa chiesto il rinvio per termini a difesa.
L’art. 12, comma 1, D.M. n. 55 del 2014, prevede che, ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione del compenso spettante al difensore per le prestazioni professionali dallo stesso rese nel giudizio penale, si tiene conto, tra l’altro, «del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio , e del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime».
La disposizione citata deve essere letta unitamente al terzo comma del medesimo articolo, che definisce le diverse fasi dell’attività defensionale. Alla lettera c) si legge: «per fase istruttoria o dibattimentale : le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione RAGIONE_SOCIALE prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l’esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato».
1.2. In sintesi, la fase istruttoria o dibattimentale deve essere comunque valutata nell’ an , prima ancora che nel quantum , con riferimento ai parametri forniti dalla legge (v. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18791 del 10/09/2020: «In tema di onorari spettanti agli avvocati in materia penale, il tempo necessario per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE prestazione professionale, purché svolta in udienza che non sia di mero rinvio , rileva unicamente ai fini RAGIONE_SOCIALE quantificazione del compenso conseguentemente maturato, ma non può in alcun modo comportare che, in ragione RAGIONE_SOCIALE brevità temporale di esecuzione RAGIONE_SOCIALE stessa, il compenso relativo possa essere negato»).
Nel caso di specie, trattandosi di udienza di mero rinvio, già sottratta dal comma 1 dai parametri generali per la determinazione del compenso, neanche può essa dirsi funzionale ad ulteriori attività (v. in questo senso: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4539 del 20/02/2025, ove trattandosi di imputato irreperibile, si sottolinea che il rinvio può essere determinato dalla necessità di effettuare ricerche dell’imputato).
In tal senso deve essere letta la giurisprudenza richiamata in ricorso (Cass. Sez. 2, n. 3889 del 2023; Cass. Sez. 2, n. 28170 del 2023, ove infatti si afferma che la fase istruttoria sia difficilmente ineludibile).
2. Con il secondo motivo (di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 116 e 82 D.P.R. 115/2002 e all’art. 2 del DM n. 55/2014, per avere il Tribunale respinto l’istanza di liquidazione delle spese non imponibili anticipate e documentate. Alla luce dell’art. 2 D.M n. 55 del 2014 e RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte, la ricorrente sostiene che le spese la cui liquidazione risulta omessa erano appunto spese necessarie al processo ed attestate tramite documentazione allegata, ossia costi di notifica ed importi versati all’RAGIONE_SOCIALE
Giudiziarie per l’espletamento delle aste necessarie alla vendita dei beni pignorati; spese documentate diverse da quelle forfettariamente determinate anche dal Giudice dell’Esecuzione.
2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza, ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ.
La citata norma impone di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda (per tutte: Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777), mediante la riproduzione diretta o indiretta del contenuto che sorregge la censura, precisando, in quest’ultimo caso, la parte del documento cui quest’ultima corrisponde e i dati necessari all’individuazione RAGIONE_SOCIALE sua collocazione quanto al momento RAGIONE_SOCIALE produzione nei gradi dei giudizi di merito.
La ricorrente fa riferimento a documenti del giudizio di merito (All. 3D, p. 7: v. ricorso p. 7, righi 10-12) -dai quali dovrebbe risultare la documentazione delle spese non imponibili anticipate dal difensore, rese necessarie dal processo per le quali è previsto un documento che ne attesti l’esborso e l’ammontare (Cass., Sez. Un., n. 31030/2019) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte strettamente d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso.
La mancanza di tali indicazioni rende la doglianza inammissibile (da ultimo: Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701), non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il relativo fondamento.
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00, oltre le spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione Civile, il 15 aprile 2025.
La Presidente NOME COGNOME