Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33759 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33759 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20761/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo pec del difensore;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO in ROMA, INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso l’ordinanza emessa nel procedimento n. 1778/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 04/08/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
AVV_NOTAIO svolse attività difensiva in favore di NOME COGNOME, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento penale n.5026/2019 R.G. innanzi al Tribunale di Bologna.
1.1. La Corte d’appello di Bologna, in composizione monocratica, con decreto del 27/09/2022 liquidò a titolo di compenso professionale in favore del difensore la somma di € 900,00 oltre spese forfettizzate, i.v.a. e c.p.a.
Avverso tale provvedimento l’AVV_NOTAIO COGNOME propose ricorso in opposizione lamentando la violazione dell’art. 12, co. 1, d. m. n. 55 del 10/03/2014, come modificato dal d. m. n. 37 del 8/03/2018, non avendo il provvedimento considerato tra i parametri generali per la determinazione dei compensi, l’esito del procedimento ottenuto per l’assistito, la gravità delle imputazioni, la complessità delle questioni trattate e il numero di documenti ed atti da esaminare.
2.1. Il Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte di Bologna, in parziale accoglimento dell’opposizione, determinò i compensi in € 1.350,00, condannando l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia alla refusione delle spese del procedimento d’opposizione, di cui € 50 per esborsi ed € 200 a titolo di compenso.
AVV_NOTAIO propone ricorso sulla base di un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 cod. civ. e 4, co.1 e co.5, d. m. n. 55 del 10/03/2014, come modificato dal d. m. n.37 del 08/03/2018 e, successivamente, dal d. m. n. 147 del 13/08/2022, nonché RAGIONE_SOCIALE tabella n. 12 allegata al medesimo d. m. n. 55/2014 e successive modifiche, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., avendo la Corte d’appello erroneamente quantificato i compensi in forma omnicomprensiva e non già distintamente per ciascuna fase, così da precludere il riscontro RAGIONE_SOCIALE legittimità RAGIONE_SOCIALE relativa
liquidazione, e, inoltre, in misura inferiore ai parametri minimi consentiti, con conseguente lesione del decoro professionale. Liquidazione che, in ogni caso, pur applicato lo scaglione più basso (fino a € 1.100,00), in relazione alla tabella 12, non avrebbe potuto essere inferiore a € 247,00. Il ricorrente, inoltre, lamenta l’ingiustizia RAGIONE_SOCIALE riduzione degli esborsi da € 84, 13 a € 50,00.
5. il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
Il valore RAGIONE_SOCIALE causa (opposizione avverso decreto di liquidazione delle competenze) si identifica con il ‘disputatum’ (€ 1.350,00 900 = € 450,00).
Il minimo di tabella, come correttamente indicato dal ricorrente, assomma a € 247,00.
Il Giudice dell’opposizione ha, quindi, liquidato importo inferiore al minimo per la differenza di € 47,00.
Non v’è, quindi, dubbio alcun sul fatto che il Giudice del merito ha inteso riconoscere somma non superiore al minimo. In ragione di ciò, cassata la decisione per avere liquidato compensi in misura inferiore al minimo (si veda, fra le tante, Cass. n. 24993/2023), la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, co. 2, cod. proc. civ., determinandosi il compenso per la fase dell’opposizione in complessive € 247,00, invece che in € 200,00.
La doglianza afferente al rimborso delle spese vive è inammissibile per difetto di specificità sotto il profilo dell’autosufficienza, non avendo il ricorrente qui puntualmente allegato gli esborsi effettivamente sostenuti.
All’epilogo consegue la condanna del controricorrente alle spese del presente giudizio, che, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE causa, del suo valore e delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida per la fase dell’opposizione la
complessiva somma di € 247,00, oltre accessori di legge, in luogo di quella di € 200,00, somma che pone a carico del RAGIONE_SOCIALE.
Condanna l’anzidetto RAGIONE_SOCIALE al rimborso delle spese legali del presente giudizio di legittimità, che liquida nella complessiva somma di € 350,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 100,00, e agli accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME