Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20922 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20922 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
Oggetto: Compensi al difensore – Attività stragiudiziale – Criteri – Solidarietà nel pagamento del compenso al difensore.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10409/2019 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentanti e difesi, anche disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del primo.
-controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 2391/2018, emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, pubblicata il 28/9/2018 e non notificata; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 27
giugno 2024 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
1. Con atto del 26 giugno 2006, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e con atto del 26 giugno 2006 il solo COGNOME NOME, proposero opposizione avverso i decreti ingiuntivi rispettivamente n. 366/2006 del 30 maggio 2006 e n. 367/2006 del 30 maggio 2006, emessi entrambi dal Tribunale di Modena sezione distaccata di Carpi, con i quali era stato ingiunto ai predetti, quanto al primo, il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 17.138,13 in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME a titolo di competenze professionali per assistenza stragiudiziale nella compravendita di quote societarie, atteso che l’unico atto oggetto di pagamento avrebbe dovuto essere quello di cessione RAGIONE_SOCIALEe quote societarie di COGNOME NOME e COGNOME NOME da parte RAGIONE_SOCIALE‘altro socio COGNOME e in misura minoritaria dal non socio COGNOME NOME, e al solo COGNOME il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 18.552,13 sempre in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO a titolo di competenze professionali per assistenza stragiudiziale nella predisposizione di alcune scritture private relative all’azzeramento del capitale sociale per perdite e ricostituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di cui egli era socio.
Costituitosi in entrambe le cause COGNOME NOME, il quale aveva chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALEe opposizioni, il Tribunale di Modena, disposta la riunione RAGIONE_SOCIALEe cause per connessione oggettiva e soggettiva, accolse le opposizioni con sentenza n. 4082/2011, revocando entrambi i decreti ingiuntivi e condannando COGNOME NOME e COGNOME NOME, in solido tra loro, al pagamento in favore del creditore opposto RAGIONE_SOCIALEa somma di € 7.317,00 e il solo COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 8.424,00 , in entrambi i casi per prestazioni professionali stragiudiziali.
Il giudizio d’appello, incardinato da COGNOME NOME, si concluse, nella resistenza di COGNOME NOME e COGNOME NOME, con la sentenza n. 2391/2018, pubblicata il 28 settembre 2018, con la quale la Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento
RAGIONE_SOCIALE‘appello, condannò COGNOME NOME al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE ‘appellante, RAGIONE_SOCIALEa somma di € 9.770,50, nonché NOME e NOME e COGNOME NOME, in solido tra loro, al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 7 .317,00, e compensò interamente le spese del giudizio.
I giudici d’appello ritennero, in particolare, che, quanto all’atto di compravendita di quote di società a responsabilità limitata, il valore da porre a base RAGIONE_SOCIALEa liquidazione fosse quello RAGIONE_SOCIALEe quote oggetto di cessione in riferimento al patrimonio netto RAGIONE_SOCIALEa società al momento RAGIONE_SOCIALE‘atto, senza determinazione RAGIONE_SOCIALE‘avviamento, stante l’andamento pesantemente negativo RAGIONE_SOCIALEa società stessa, con applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura media; e che, quanto alle due scritture in relazione alle quali era stato chiesto il pagamento, ossia quella del 10/2/2004 e quella del 15/9/2004, le stesse regolassero diversamente la sola estinzione del debito, con la conseguenza che al legale, che aveva redatto le due scritture, andava riconosciuto un compenso calcolato al minimo RAGIONE_SOCIALEe tariffe e da porre a carico del COGNOME in ragione del 50%.
Contro la predetta ordinanza, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, Capitolo 3, art. 5, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, con riferimento alla determinazione del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia, avevano omesso di applicare le relative norme di diritto, attribuendo ad essa il valore RAGIONE_SOCIALEe quote compravendute, pari a € 208.652,00 e non invece il valore di € 484.511,00, ossia il valore effettivo, comprensivo del valore RAGIONE_SOCIALEe
quote e dei vantaggi patrimoniali RAGIONE_SOCIALE‘ operazione, oggetto di incarico, conseguito dai coniugi COGNOME (acquisizione RAGIONE_SOCIALEe quote sociali dei precedenti soci di maggioranza e RAGIONE_SOCIALEa qualità di unici titolari RAGIONE_SOCIALEa società, che godeva di quattro anni di avviamento ed era discretamente radicata in Italia e all’estero, acquisizione, da parte dei venditori, di un utile di € 160.815,00 sebbene derivato da un introito straordinario) e avvallato in conformità dal Consiglio RAGIONE_SOCIALE‘Ordine.
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché, con riferimento alla determinazione del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia, i giudici di merito, ove ritenuto applicabile l’art. 12 cod. proc. civ., richiamato dal D.M n. 127 del 2004, avevano determinato il valore RAGIONE_SOCIALEa controversia sulla base RAGIONE_SOCIALE‘ammontare RAGIONE_SOCIALEe quote oggetto di cessione e automaticamente riconosciuto le stesse come parte del rapporto in contestazione. Ad avviso del ricorrente, il rapporto da prendere in considerazione avrebbe dovuto essere quello tra lui e i coniugi COGNOME (e non certo il rapporto tra le parti RAGIONE_SOCIALEa cessione di quote), il quale sorgeva dalla prestazione professionale del primo nei confronti dei secondi, da cui sorgeva il diritto al compenso. Ciò comportava che i compensi avrebbero dovuto essere calcolati sull’operazione economica nel suo complesso, posta in essere per effetto RAGIONE_SOCIALE‘atto di cessione RAGIONE_SOCIALEe quote societarie e ravvisabile nell’acquisizione RAGIONE_SOCIALEe stesse, nel ripianamento RAGIONE_SOCIALEe perdite e nel conseguimento di tutti ulteriori vantaggi specificati, essendo indubitabile che il compenso pattuito fosse simbolico a fronte di un utile accertato di bilancio di € 160.815,00.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione del Capitolo 3, art. 1, comma 3, D.M. 127 del 2004, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di
merito, una volta accertato il valore RAGIONE_SOCIALEa causa per il quale valevano le considerazioni di cui ai motivi precedenti, avevano omesso di applicare l’aumento dei massimi stabiliti fino al doppio per la particolare importanza, complessità e difficoltà e fino al quadruplo per straordinaria importanza, mentre avrebbero dovuto basarsi sul range tra i minimi e i massimi aumentati del doppio o del quadruplo. Ad avviso del ricorrente, infatti, il giudice, pur essendo libero di determinare il compenso tra un minimo e un massimo, non era libero di ignorare importanza, urgenza e tutti gli elementi che fanno aumentare il ventaglio tra massimo e minimo tariffario e condizionano la decisione, sicché avrebbe dovuto tener conto RAGIONE_SOCIALE‘urgenza, ammessa dallo stesso COGNOME, e degli altri caratteri (vantaggio patrimoniale di € 387.608,80 goduto dai coniugi per effetto RAGIONE_SOCIALEa compravendita; acquisizione RAGIONE_SOCIALEa qualità di unici titolari proprietari RAGIONE_SOCIALEa società, che godeva di quattro anni di avviamento, con marchio discretamente radicato in Italia e all’estero, e sul quale erano stati fatti investimenti per € 439.000,00; fruizione RAGIONE_SOCIALE‘utile di € 160.815,00, ancorché determinato da un fattore straordinario), mentre, invece, aveva utilizzato il range errato.
4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione del Capitolo 3, art. 1, comma 2, D.M. 127 del 2004, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione degli onorari tra il minimo e il massimo stabiliti, non avevano considerato la natura RAGIONE_SOCIALEa pratica, il numero e l’importanza RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate, il pregio RAGIONE_SOCIALE‘opera prestata, i risultati e i vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente (come indicati nel precedente motivo) e l’eventuale urgenza RAGIONE_SOCIALEa prestazione, ignorando immotivatamente le prove raggiunte nel procedimento di primo grado.
Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di considerare il carattere RAGIONE_SOCIALE‘urgenza RAGIONE_SOCIALEa prestazione richiesta e i vantaggi correlati alla prestazione professionale di cui era stata raggiunta la prova in giudizio per effetto degli accertamenti di c.t.u. in ordine all’utile conseguito, RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni confessorie in ordine alla sussistenza di tali requisiti, RAGIONE_SOCIALEe prove documentali (dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEe parti al c.t.u., acquisizione del 80% del capitale sociale, missiva del 18/2/2006, attestante la promessa fatta da COGNOME NOME al legale di pagare la somma di € 25.000,00 se fosse andata a buon fine la prospettata acquisizione RAGIONE_SOCIALEa società).
Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano omesso di considerare le prove raggiunte in ordine al conferimento, da parte del COGNOME a lui, RAGIONE_SOCIALE‘incarico di consulenza, assistenza e redazione RAGIONE_SOCIALEa scrittura privata del 10 febbraio 2004 (con cui si disponeva che la quota di utili di spettanza del COGNOME andasse a decurtazione del debito contratto con il COGNOME anche nel caso di mancata distribuzione), sostenendo che si trattasse, invece, di incarico collettivo, senza valutare che la scrittura aveva avvantaggiato il solo COGNOME, che COGNOME aveva detto di avere acconsentito alla richiesta di COGNOME e che altro teste (non valutato) aveva collegato la materiale scritturazione dei contratti alle indicazioni ricevute dopo il colloquio tra COGNOME e il suo avvocato e senza valutare la scrittura del 10 febbraio 2004, concernente l’accordo modificativo RAGIONE_SOCIALEe modalità di pagamento attraverso il richiamo a precedenti convenzioni, tra cui, per l’appunto, la scrittura del 2 febbraio 2004. I giudici non avevano considerato, inoltre, le altre prove documentali provenienti dalle
contro
parti, ossia la raccomandata del 23 febbraio 2006, con cui si attestava l’avvenuto pagamento degli atti inviati con precedente raccomandata del 15, e le stesse asserzioni contenute nell’atto di opposizione, in cui la difesa RAGIONE_SOCIALEa controparte attestava che l’AVV_NOTAIO si impegnava ad assistere gratuitamente nella vicenda tra COGNOME e COGNOME.
Con il settimo motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1294 e 1173 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito non avevano applicato le norme in tema di solidarietà RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni, allorché avevano condannato COGNOME NOME al pagamento del 50% RAGIONE_SOCIALEe somme riconosciute dovute, anziché del totale, salvo il suo diritto di rivalersi pro quota sul condebitore.
Il primo, secondo e quarto motivo, da trattare congiuntamente, in quanto tutti afferenti alla determinazione del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia in relazione all’assistenza stragiudiziale prestata dal ricorrente ai controricorrenti nella compravendita di quote societarie, sono infondati.
Occorre sul punto prendere le mosse dall’art. 1, del Capitolo III, del D.M. 8 Aprile 2004, n. 127, rimasto in vigore fino al 28.8.2012 e dunque applicabile ratione temporis , in virtù del quale ‘ Per l’assistenza e la consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell’allegata tabella ‘ (comma 1), e ‘ Nella determinazione degli onorari fra il minimo ed il massimo stabiliti, si deve tenere conto del valore e RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALEa pratica, del numero e RAGIONE_SOCIALE‘importanza RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate, del pregio RAGIONE_SOCIALE‘opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente e RAGIONE_SOCIALE‘eventuale urgenza RAGIONE_SOCIALEa prestazione ‘ (comma 2), mentre il successivo art. 5, comma 1, prevede che
‘ Il valore RAGIONE_SOCIALEa pratica o RAGIONE_SOCIALE‘affare si determina a norma del codice di procedura civile ‘.
Nella specie, l’attività del professionista si è risolta nella redazione di un contratto, quello di cessione RAGIONE_SOCIALEe quote societarie, la quale è regolata dal punto f) RAGIONE_SOCIALEa tabella D del citato D.M. N. 127 e deve essere ravvisata tutte le volte in cui la prestazione RAGIONE_SOCIALE‘avvocato si concretizzi nella ‘traduzione in termini tecnico giuridici RAGIONE_SOCIALEe pattuizioni di due parti’ (Cass., Sez. 2, 14/11/1989, n. 4842), e cioè nella predisposizione, su incarico del cliente, (o nell’assistenza alla sua redazione ad opera di altri) del testo di un regolamento negoziale (Cass., Sez. 2, 9/1/2024, n. 693).
Avendo, dunque, ad oggetto, la prestazione stragiudiziale in esame, un rapporto contrattuale, è all’art. 12 cod. proc. civ. che occorre fare riferimento (in tal senso vedi Cass., Sez. 2, 21/6/2002, n. 20047), siccome afferente alle ‘ cause relative a rapporti obbligatori… ‘, per le quali è previsto che ‘ il valore RAGIONE_SOCIALEe cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione ‘.
Trasponendo tale precetto nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘attività stragiudiziale svolta nella specie, nella quale non vi è propriamente un ‘rapporto in contestazione’, la norma in esame deve essere letta nel senso che è all’oggetto del contratto e al valore dei beni ceduti che occorre fare riferimento e, dunque, nella specie al valore RAGIONE_SOCIALEe quote societarie oggetto RAGIONE_SOCIALEa cessione e, in ragione di quanto prescritto comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, al valore e alla natura RAGIONE_SOCIALEa pratica, al numero e all’importanza RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate, al pregio RAGIONE_SOCIALE‘opera prestata, ai risultati e ai vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente e all’eventuale urgenza RAGIONE_SOCIALEa prestazione.
Il ricorrente contesta, per la verità, non il ricorso al criterio dettato dall’art. 12 cod. proc. civ. , ma il fatto che i giudici di merito non abbiano contemplato nel valore RAGIONE_SOCIALEa società anche i vantaggi RAGIONE_SOCIALE‘operazione conseguiti dai suoi clienti dall’operazione patrimoniale compiuta . E deduce che punto di riferimento per l’individuazione del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia non dovesse essere il rapporto intrattenuto dalle parti del contratto, bensì quello intrattenuto con lo stesso difensore, richiamando al riguardo proprio le indicazioni di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1.
Tale argomentazione cela, però, la sollecitazione di una nuova valutazione degli elementi acquisiti agli atti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il materiale probatorio, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento compiuto dal giudice di merito, cui sono demandati in via esclusiva l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe fonti del proprio convincimento, il controllo RAGIONE_SOCIALEa loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. tra le tante Cass.nr. 331/2020, 19547/2017 e 25068/2013), giacché, come sostenuto in più occasioni da questa Corte, la quantificazione del compenso dovuto per l’attività stragiudiziale, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari (Cass., Sez. 6-3, 2/2/2018, n. 2644; Cass., Sez. 2, 22/6/2004, n. 11583; Cass., Sez. 2, 3/4/1999, n. 3267), e il convincimento espresso dal giudice di merito in ordine all’importanza ed al valore RAGIONE_SOCIALEe pratiche trattate dal professionista legale, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘onorario stabilito dalla tariffa, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6-3, 2/2/2018, n. 2644), sempre che la motivazione data sull’argomento appaghi le esigenze RAGIONE_SOCIALEa logica, del corretto
criterio giuridico e RAGIONE_SOCIALEa completezza di esame sui dati che concorrono a caratterizzare gli affari trattati dal professionista (cfr. Cass., Sez. 1, 29/4/2024, n. 10985; Cass., Sez. 2, 3/5/2016, n. 11056 che richiama il remoto precedente Cass., Sez. 2, 9/7/1964, n. 1813).
Nella specie, i giudici di merito hanno ampiamente motivato sugli aspetti che li hanno condotti a quantificare il valore RAGIONE_SOCIALEe azioni, in quanto hanno tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘andamento ‘pesantemente’ negativo RAGIONE_SOCIALEa società, costituita nel 2001, RAGIONE_SOCIALEa natura straordinaria RAGIONE_SOCIALEa componente positiva riscontrata per l’anno 2004, perché derivante dall’indennizzo assicurativo per la prematura scomparsa di un socio, in assenza RAGIONE_SOCIALEa quale il bilancio si sarebbe altrimenti chiuso anch’esso in perdita, d ell’assenza, perciò, di un avviamento commerciale e, infine, RAGIONE_SOCIALE ‘ irrilevanza del programma di ripianamento RAGIONE_SOCIALEe perdite posto dal legale a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua pretesa, oltre ad avere considerato, nell’applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa entro il minimo e il massimo, il valore e la natura RAGIONE_SOCIALEa pratica e i risultati e i vantaggi conseguiti, che vengono richiamati in motivazione, mentre per contro il ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla particolare difficoltà RAGIONE_SOCIALEe questioni esaminate e neppure ai motivi RAGIONE_SOCIALE‘urgenza.
Ciò comporta l ‘ infondatezza RAGIONE_SOCIALEa censura, senza che rilevi il principio secondo cui, in tema di liquidazione degli onorari RAGIONE_SOCIALE‘avvocato a carico del cliente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia, il giudice è tenuto ad accertarne quello l’effettivo e, qualora esso risulti dalla liquidazione in una misura sensibilmente diversa da quella oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda, deve adeguarne l’ammontare al concreto importo oggetto RAGIONE_SOCIALEa decisione, affermato da Cass., Sez. 2, 18/10/2023, n. 28885, essendo esso riconducibile al diverso caso in cui il giudice riscontri una manifesta sproporzione tra il formale petitum e
l’effettivo valore RAGIONE_SOCIALEa controversia, desumibile dai sostanziali interessi in contrasto e dovuto alla liquidazione di importi ad esso superiori, situazione questa davanti alla quale egli gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura RAGIONE_SOCIALE‘onorario all’effettiva importanza RAGIONE_SOCIALEa prestazione, in relazione alla concreta valenza economica RAGIONE_SOCIALEa controversia, e che non è però ravvisabile nella situazione di specie.
Il terzo motivo è inammissibile.
Infatti, come questa Corte ha avuto modo di affermare, g
(Cass., Sez. 2, 22/1/2016, n. 1202).
Alla stregua di tale principio, la doglianza non può allora che considerarsi inammissibile, giacché tesa ad ottenere una rivalutazione nel merito dei dati fattuali e probatori che spetta al giudice di merito e che è preclusa a questa Corte di legittimità.
Il quinto motivo è parimenti inammissibile per deficit espositivo, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., alla stregua del quale, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito RAGIONE_SOCIALE‘esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali RAGIONE_SOCIALEa vicenda, da cui risultino, ancorché in modo sintetico, le posizioni processuali RAGIONE_SOCIALEe parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati, causa petendi e petitum , nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corte un’attività di estrapolazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente (Sez. 6 – 3, 28.5.2018, n. 13312).
In particolare, il ricorrente deduce con la censura la mancata valutazione del requisito RAGIONE_SOCIALE‘urgenza, evincibile, a suo dire, dalla c.t.u., dalle dichiarazioni confessorie e dalla prove documentali (dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEe parti al c.t.u., acquisizione del 80% del capitale sociale, missiva del 18/2/2006, attestante la promessa fatta da COGNOME NOME al legale di pagare la somma di € 25.000,00 se fosse andata a buon fine la prospettata acquisizione RAGIONE_SOCIALEa società), senza spiegare in che termini la questione fosse stata prospettata nei gradi di merito, né dalle stesse parti, onde valutarne la valenza confessoria, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi, nonché alla verifica RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità, pertinenza e fondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure proposte (Cass., Sez. 2, 24.4.2018, n. 10072; Cass., Sez. U, 10.9.2019, n. 22575).
11. Il sesto motivo è parimenti inammissibile.
L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., così come riformulato nel 2012, introduce, infatti, nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal
testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia), con la conseguenza che non integra detto vizio né l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415), né la consulenza tecnica d’ufficio (Cass., Sez. 6 – 3, 24/06/2020, n. 12387), né l’omessa motivazione, né la sua insufficienza o contraddittorietà (Cass., Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983).
Deve, infatti, intendersi per “fatto” non una “questione” o un “punto” RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733), sicché non sono ‘fatti’ nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base RAGIONE_SOCIALEe prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass., Sez. 2, 31/3/2022, n. 10525).
Avendo invece il ricorrente sollecitato una diversa valutazione degli elementi di prova raccolti in giudizio e indicati sostanzialmente come fatti omessi, non può che derivarne l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa doglianza.
12. Il settimo motivo è, invece, fondato.
I giudici di merito, infatti, dopo avere affermato che le scritture del 10/2/2004 e del 15/9/2004, entrambe sottoscritte anche dal COGNOME, erano state redatte dal professionista e che non vi era prova RAGIONE_SOCIALE‘accollo integrale RAGIONE_SOCIALEe spese da parte di COGNOME NOME, hanno poi posto a carico di quest’ultimo la metà del relativo compenso calcolato al minimo.
Tale decisione si pone però in contrasto con la presunzione di solidarietà passiva dettata dall’art. 1294 cod. civ. che, al fine di rendere più sicura e agevole la realizzazione del diritto del creditore (si veda sulla finalità di tutelare l’interesse del creditore a disporre, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1292 cod. civ., RAGIONE_SOCIALEa facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto, Cass., Sez. 3, 18/6/2001, n. 8235), allorché vi sia tra le parti obbligate una comunione di interessi, come si legge nella Relazione al codice n. 597, ha previsto che «i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente».
Il concetto di comunione di interesse, posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEe proprie decisioni proprio in tema di spese legali, ad esempio, da Cass., Sez. 2, 17/1/1978, n. 210 (secondo cui, una volta riuniti i vari processi separatamente iniziati, può ben determinarsi fra le parti degli originari processi separati quell’interesse comune che basta a giustificare la condanna solidale di tutte o di alcune di esse al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali) e da Cass., Sez. L, 4/4/1980, n. 2241 (secondo cui può pronunciarsi condanna solidale al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali di più parti soccombenti non solo quando vi sia indivisibilità e solidarietà del rapporto sostanziale, ma anche quando vi sia una mera comunanza di interessi che può desumersi anche dalla semplice identità RAGIONE_SOCIALEe questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi, diretti a contrastare la pretesa avversaria; situazione questa che
non è incompatibile con l ‘ ipotesi in cui vari processi separatamente iniziati siano stati dal giudice riuniti) costituisce il punto di partenza per individuare quelli che sono i presupposti di operatività RAGIONE_SOCIALEa presunzione di solidarietà passiva, i quali, in assenza di diverse statuizioni pattizie o legali, sono, infatti, ravvisabili, come già affermato da Cass., Sez. U, 21/1/1988, n. 423, nella pluralità di soggetti, nella eadem causa obbligandi e nell’identità RAGIONE_SOCIALEa prestazione.
Sussiste, in particolare , l’identità RAGIONE_SOCIALEa fonte (ossia l’ eadem causa obbligandi ), che assume rilievo centrale nella configurazione del tipo, quando vi sia unitarietà del fatto giuridico costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, che si riscontra non soltanto quando la fonte o il titolo sia unico, ma anche in presenza di fattispecie diverse collegate da nessi tali che valgano a farle considerare come un complesso unitario agli effetti del vincolo che ne deriva, funzionale ad uno scopo comune (si veda sul punto Cass., Sez. U, 21/1/1988, n. 423; ma anche Cass., Sez. 3, 28/1/1985, n. 488, che ha ravvisato la solidarietà per i danni cagionati da inadempimento di contratti distinti quando le azioni o le omissioni di ciascuno dei soggetti obbligati abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che costituiscano distinti e autonomi fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse; in termini analoghi Cass., Sez. 1, 10/9/2007, n. 18939, secondo cui è ravvisabile la solidarietà passiva anche quando i titoli RAGIONE_SOCIALEa responsabilità facenti capo ai coobbligati siano diversi, l’uno di natura contrattuale e l’altro di natura extracontrattuale), mentre l’identità RAGIONE_SOCIALEa prestazione si caratterizza per il fatto che questa ha il medesimo contenuto per tutti i debitori (sul punto Cass., Sez. 1, 11/7/1966, n. 1839, in ordine alla garanzia di passo e di spurgo sui fondi vicini; Cass., Sez. 2, 7/1/1981, n. 104, in ordine al compenso al direttore dei
lavori), indipendentemente dalle relative modalità di attuazione che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1293 cod. civ., possono anche divergere.
Alla stregua di tali principi, deve allora ravvisarsi la presunzione di solidarietà passiva anche nell’ipotesi di obbligazione plurisoggettiva che lega, analogamente alla specie, due parti contraenti al l’avvocato che ha prestato ad esse ausilio nella predisposizione del contratto, in quanto ne sussistono entrambi i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘identità RAGIONE_SOCIALEa fonte, siccome proveniente dalla medesima fattispecie negoziale, e RAGIONE_SOCIALE‘unicità RAGIONE_SOCIALEa prestazione, stante l’identità RAGIONE_SOCIALEa stessa per entrambe le parti, come del resto indirettamente confermato dall’ art. 5, comma 4, d.m. 8/4/2004, n. 127, ratione temporis , allorché prevede un onorario unico, con possibilità di aumento per ogni parte, per l’avvocato che assista
, nell’ipotesi che più parti del processo siano state assistite, anche in virtù di mandati distinti, dal medesimo difensore, questi ha diritto ad un unico compenso nei confronti di tutte, quando abbia prestato un’attività difensiva sostanzialmente unica e che siffatto regolamento va affermato anche in relazione alla normativa preesistente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEe Disposizioni generali contenute nella deliberazione del RAGIONE_SOCIALE forense 5 febbraio 1965, approvata con DM 2 aprile 1965, in cui il suddetto principio ha trovato espressione, in materia di cause civili, sicché, importando l’identità RAGIONE_SOCIALEa prestazione cui siano tenuti più debitori, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1294 cod. civ., ove la legge o il titolo non disponga diversamente, la solidarietà passiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, una volta ritenuto che il professionista creditore ha diritto, in detta ipotesi, ad un compenso unico, ne discende che i clienti condebitori sono tenuti al pagamento in solido (vedi Cass., Sez. 2, 8/10/1969, n.
3218) e che, qualora un professionista effettui le proprie prestazioni nell ‘ interesse di più persone (nella specie un avvocato aveva prestato la propria assistenza per la stipulazione di un contratto di mezzadria), queste sono obbligate in solido a pagare il compenso ( Cass., Sez. 2, 15/5/1976, n. 1729).
Per quanto detto, la censura è fondata, avendo il giudice di merito considerato, viceversa, parziaria l’obbligazione, non soltanto in assenza di diversa pattuizione o disposizione di legge, ma anche attraverso l’attribuzione di quote in realtà neppure individuabili, a fronte RAGIONE_SOCIALEa medesimezza e inscindibilità degli interessi in gioco.
In conclusione, va dichiarata l’infondatezza del primo, secondo e quarto motivo, l’inammissibilità del terzo, quinto e sesto e la fondatezza del settimo.
Considerata la fondatezza di quest’ultima censura, la sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, deve disporsi che, ferma la liquidazione operata dalla Corte d’Appello di Bologna, la somma liquidata sia posta a carico di COGNOME NOME nella sua interezza, senza la riduzione del 50%.
In ragione RAGIONE_SOCIALEa reciproca soccombenza, le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accolto il settimo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, ferma la liquidazione operata dalla Corte d’Appello di Bologna, dispone che la somma liquidata sia posta a carico di COGNOME NOME nella sua interezza, senza la riduzione del 50%.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito e di quello di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 27/6/2024.
Il Presidente NOME COGNOME