Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31584 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31584 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
Oggetto: compenso avvocati
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30015/2020 R.G. proposto da
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t.,
-intimata –
Avverso l’ordinanza n. 2672/2020 resa dal Tribunale di Lecce e depositata il 21/2/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Gli avvocati NOME e NOME COGNOME chiesero e ottennero dal Tribunale di Lecce il decreto ingiuntivo n. 2774/2016, col quale ingiunsero alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento
della somma di euro 78.109,67, a titolo di compensi professionali maturati per l’attività espletata in favore della predetta in vari giudizi presso il Consiglio di Stato.
La società ingiunta propose opposizione dinanzi al medesimo Tribunale con atto di citazione notificato in data 19/12/16, con il quale contestò le pretese dei due professionisti, sostenendo che, in ragione della sovrapponibilità per petitum , causa petendi e controparti, dei cinque giudizi trattati, due dei quali chiusi con transazione, andasse applicato l’art. 5 D.M. 127/04; affermando che, in sede di transazione, era stata determinata altresì l’entità dei compensi, mentre con le fatture pro forma i legali avevano chiesto competenze anche per prestazioni successive alla transazione, e che aveva proposto di transigere la vertenza mediante il versamento di una somma inferiore a quella richiesta; contestando l’applicazione dei massimi tariffari dello scaglione ‘valore indeterminabile e di particolare importanza’ da questi ultimi operata.
Si costituirono gli opposti, che contestarono le altrui difese, chiedendone il rigetto, con condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.
All’udienza del 26/4/2017 l’opponente formulò offerta banco iudicis , dichiarandosi disposta a versare la somma di euro 25.367,53, che fu respinta dagli opposti.
All’esito del giudizio, il Tribunale di Lecce, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 cod. proc. civ., dispose, con l’ordinanza del 21/2/2020, n. 2672/2020, il mutamento del rito, trattandosi di provvedimento monitorio emesso in relazione a competenze professionali maturate da avvocati, soggetto, in quanto tale, al rito di cui all’art. 702 bis cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, stabilì l’irrilevanza dell’iscrizione a ruolo ai fini della tempestività dell’opposizione, essendo
sufficiente la notifica dell’atto di citazione entro 40 giorni dalla notificazione dell’ingiunzione di pagamento, e accolse, nel merito, parzialmente l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l’opponente al pagamento dell’importo di euro 16.320,95, computato in considerazione dell’acconto versato nel corso del giudizio, oltre interessi ed alle spese di lite in favore degli opposti.
Avverso la suddetta ordinanza, COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. La RAGIONE_SOCIALE è rimasta, invece, intimata.
Fissata l’adunanza in camera di consiglio, i ricorrenti hanno presentato memoria, con la quale hanno rinviato alle difese già svolte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità dell’ordinanza per violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente applicato alla controversia il rito sommario di cognizione, benché le competenze richieste fossero maturate per attività resa in giudizi amministrativi, esclusi dalla richiamata previsione normativa, con la conseguenza che, applicando il rito speciale, aveva inibito il legittimo svolgimento del procedimento nelle forme del rito ordinario e la stessa appellabilità del provvedimento.
1.2 Il primo motivo è fondato.
Le Sezioni Unite (Cass. Sez. Unite, 23.2.2018, n. 4485) hanno, infatti, chiarito che la controversia oggetto del disposto normativo della L. 794 del 13.6.1942, art.28, cui si riferisce l’art.14 del D. Lgs n.150 del 2011, è rimasta individuata, anche dopo la novellazione,
nei medesimi termini, riguardando la domanda con cui l’avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l’espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, mentre resta esclusa l’attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell’esercizio dell’azione civile in sede penale) e amministrativa o davanti a giudici speciali ( in tal senso anche Cassazione civile sez. II, 23/11/2022, n.34501), giudizi questi esclusi dal rito speciale di cui all’art.14 del D. Lgs n.150 del 2011 (in questi esatti termini anche da ultimo Cass., Sez. 2, 18/10/2023, n. 212).
Nella specie, l’attività difensiva per la quale sono stati chiesti i compensi si è svolta nell’ambito di un giudizio amministrativo, sicché hanno errato i giudici di merito nel disporre, con il provvedimento conclusivo del giudizio, il mutamento del rito ai sensi del citato art. 14 d.lsg. n. 150 del 2011.
Con il secondo motivo, si lamenta, in via gradata, la nullità dell’ordinanza per violazione e falsa applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2, nonché dell’art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere il giudice dell’opposizione pronunciato l’ordinanza di mutamento del rito dopo la precisazione delle conclusioni, quando la causa era riservata per la decisione.
Con il terzo motivo, subordinato ai precedenti, si censura l’ordinanza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 134, 176, 187, 188 e 189 cod. proc. civ., nonché per violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio ex art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere il Tribunale omesso di invitare le parti a precisare
nuovamente le conclusioni dopo l’emissione dell’ordinanza di mutamento del rito ex art. 4 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Il secondo e terzo motivo, siccome proposti subordinatamente al primo, restando assorbiti dall’accoglimento dello stesso.
In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza cassata, con rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME