Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32686 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32686 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 7299/2022 R.G. proposto da:
COGNOME c.f. CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. NOME COGNOME nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
DI NOMECOGNOME c.f. CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale avvEMAIL controricorrente avverso la sentenza n. 987/2021 della Corte d’appello di Ancona depositata il 24-8-2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26-
11-2024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con decreto ingiuntivo n. 657/2015 notificato il 10-11-2015 il Tribunale di Ascoli Piceno, accogliendo il ricorso dell’avv. NOME COGNOME ha ingiunto a NOME COGNOME di pagare all’avvocato l’importo
OGGETTO:
compensi per la difesa della parte civile – rito applicabile
R.G. 7299/2022
C.C. 26-11-2024
di Euro 6.402,40 a titolo di compensi, relativamente alla redazione di denuncia querela, alla difesa della parte civile nel processo penale di primo grado conclusosi con sentenza, alla redazione di atto di precetto in forza di tale sentenza e alla difesa della parte civile nel giudizio penale di appello.
Con atto di citazione notificato il 21-12-2015 e iscritto a ruolo il 28-12-2015 NOME COGNOME ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e si è costituita NOME COGNOME eccependo, tra l’altro, l’improcedibilità e inammissibilità dell’opposizione.
Con sentenza n. 831/2017 depositata il 25-9-2017 il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica ha dichiarato inammissibile l’opposizione in quanto tardivamente proposta ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011.
2.Avverso la sentenza hanno proposto NOME COGNOME appello principale e NOME COGNOME appello incidentale, che la Corte d’appello di Ancona ha deciso con sentenza n. 987/2021 pubblicata il 24-8-2021.
La sentenza ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale con il quale NOME COGNOME aveva dedotto la nullità della sentenza in quanto pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica e ha rigettato l’appello principale avente a oggetto la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo. Ha rilevato che l’opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 doveva essere proposta con ricorso e, in forza dei principi posti da Cass. Sez. 4485/2018, er a esclusa la possibilità di introdurre l’azione in altro modo; ha dichiarato che non sussistevano i presupposti per la sanatoria del vizio, che richiedeva che l’atto fosse depositato in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ., in quanto l’atto di citazione in opposizione era stato notificato il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo e l’iscrizione a ruolo era
avvenuta il quarantasettesimo giorno; ha altresì escluso che ricorressero le condizioni per applicare l’art. 4 d.lgs. 150/2011.
3.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 26-11-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo è rubricato ‘ nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 28 L. 794/1942 e 14 D.lgs. n. 150/2011. Art. 360, comma 1°, n. 4 c.p.c.’ e con esso la ricorrente sostiene la violazione delle disposizioni richiamate, in quanto il rito disciplinato dall’art. 14 d.lgs. 150/2011 è applicabile esclusivamente ai compensi per prestazioni giudiziali rese dall’avvocato nell’ambito giudiziale civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti a giudici speciali. Evidenzia, richiamando specificamente i relativi atti (pag. 12 del ricorso), che il decreto ingiuntivo è stato emesso in relazione a prestazioni di natura giudiziale penale e quindi sostiene che l’opposizione al decreto ingiuntivo non potesse essere ricondotta al procedimento di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011, ma era stata rituale e tempestiva.
2.Il secondo motivo è rubricato ‘ in subordine: nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, D.lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 156 c.p.c. e art. 645 c.p.c. Art. 360 , comma 1°, n. 4 c.p.c.’ e con esso la ricorrente sostiene in via subordinata che, ritenuta l’applicabilità del rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011, la sentenza avrebbe comunque dovuto disporre il
mutamento del rito ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 150/2011, in quanto l’opposizione era stata utilmente esperita anche con l’atto di citazione.
3.Il terzo motivo è rubricato ‘ in ulteriore subordine: nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 153, comma 2° e 294 c.p.c. Art. 360, comma 1°, n.4 c.p.c.’ e con esso la ricorrente censura l’implicito rigetto dell’istanza di rimessione in termini, che pure aveva proposto.
4.Il primo motivo di ricorso, diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente, è ammissibile, in quanto la circostanza che il giudice di primo grado e quello di secondo grado abbiano pronunciato sul presupposto dell’applicabilità alla fattispecie del rito ex art. 14 d.lgs . 150/2011, senza che fosse svolta dalla parte interessata la deduzione in ordine al fatto che le prestazioni oggetto di domanda fossero escluse dall’applicazione di quel rito, non comporta che l’esame della questione sia preclusa in fase di legittimità, per essersi formato il giudicato interno sul punto. Infatti, è stata devoluta alla cognizione del giudice di appello e poi del giudice di legittimità la questione dell’applicazione alla fattispecie del rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e la decisione sulla questione impone la disamina anche dei presupposti dell’applicazione di tale rito: diversamente, si riterrebbe che sull’ error in procedendo attribuito al primo giudice si fosse formato un giudicato parziale, che precluderebbe l a disamina dell’intera questione, in violazione del principio secondo il quale il giudicato interno si ricollega solo alle statuizioni minime suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia (cfr. Cass. Sez. 2 28 -9-2012 n. 16583 Rv. 624791-01, per tutte). Inoltre, il ricorso rispetta il principio di specificità, in quanto la ricorrente, oltre a illustrare diffusamente la soluzione da lei ritenuta corretta, individua in modo preciso gli atti dai quali risulta l’oggetto della domanda dell’avvocato e in quest o modo consente alla Corte di cassazione, quale giudice del fatto processuale,
di esercitare il suo potere di esaminare direttamente tali atti processuali (cfr. Cass. Sez. U 25-7-2019 n. 20181 Rv. 654876-01).
4.1.Il motivo è altresì fondato in quanto, come si legge in Cass. Sez. 6-2 11-3-2021 n. 6817 (Rv. 660853-01), ‘ secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 20293/2004) l’avvocato che abbia prestato la propria opera professionale in favore di una persona costituitasi parte civile in un processo penale non può ottenere il pagamento dei relativi onorari valendosi del procedimento previsto dagli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, applicabile per gli onorari e gli altri compensi spettanti agli avvocati per le prestazioni professionali esplicate nell’ambito di un processo civile o di altri procedimenti a questo equiparati dalla legge n. 794 (procedimenti davanti a giudici speciali o davanti agli arbitri)…
Al riguardo è stato anche di recente ribadito che (Cass. n. 19025/2016) il procedimento previsto dagli artt. 28 e ss. della l. n. 794 del 1942 per la liquidazione degli onorari di avvocato non è applicabile per i compensi in materia penale, anche se chiesti cumulativamente a quelli civili nel medesimo giudizio, ovvero in altro, ordinario, riunito a quello disciplinato dalla menzionata legge: in tali ipotesi, il rito ordinario di cognizione, che è il solo consentito per le prestazioni penali, prevale, per ragioni di connessione, su quello speciale, ed il procedimento va definit o con sentenza, soggetta all’appello e non al ricorso straordinario per cassazione (conf. Cass. n. 3671/1968).
Orbene, atteso che l’art. 14 del D.lgs. n. 150/2011 prevede che il procedimento sommario speciale ivi dettato si applichi alle sole controversie di cui all’art. 28 della legge n. 794/1942, che appunto attiene ai soli compensi per prestazioni giudiziali in materia civile, resta preclusa nella fattispecie la possibilità di invocare il regime processuale, anche impugnatorio, di cui al menzionato art. 14 (in tal senso, anche in ragione degli effetti dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2011, si
veda Cass. S.U. n. 25938/2018, che nell’affermare la giurisdizione ordinaria per la controversia instaurata dall’avvocato per recuperare il credito professionale vantato nei confronti del cliente per prestazioni rese innanzi al giudice tributario, trattandosi di contenzioso eterogeneo rispetto alla materia attribuita a quest’ultimo ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 2002, ha reputato non applicabile l’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che è norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, relativa alle sole attività processuali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali)’ (nello stesso senso, per tutte, Cass. Sez. 2 12-7-2024 n. 19228 Rv. 67172401).
Quindi, poiché effettivamente nella fattispecie la domanda proposta in via monitoria da ll’avvocato aveva a oggetto compensi maturati per la difesa della parte civile in processo penale di primo e secondo grado e compensi per la redazione di denuncia e atto di precetto, correttamente la debitrice ingiunta aveva proposto l’opposizione con atto di citazione, instaurando ordinario giudizio di cognizione; il procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 non era applicabile per i compensi in materia penale, anche se chiesti cumulativamente a quelli civili, perché il rito ordinario di cognizione comunque prevaleva per ragioni di connessione su quello speciale (Cass. Sez. 2 27-9-2016 n. 19025 Rv. 641561-01). Ne consegue che erroneamente la Corte d’appello ha rigettato il motivo di appello con il quale NOME COGNOME aveva censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto tardiva la sua opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto la stessa sentenza ha riconosciuto che l’atto di citazione era stato notificato nel ter mine posto dall’art. 641 co. 1 cod. proc. civ. e nel relativo termine era stato iscritto a ruolo.
5.L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo e del terzo motivo e impone la cassazione della sentenza
impugnata, affinché il giudice del rinvio faccia applicazione dei principi esposti e perciò, ritenuta tempestiva l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta da NOME COGNOME proceda all’esame dei motivi di opposizione.
Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione anche per statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione