Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28290 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28290 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 8256/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME. NOME, c.f. CODICE_FISCALE, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., con indirizzo pec EMAIL ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, intimata
avverso l’ordinanza R.G. 18561/ 2019 del Tribunale di Palermo pubblicata il 6-2-2021 rep. 1047/2021
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19-92023 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. L’ordinanza del Tribunale di Palermo pronunciata ex art. 14 d.lgs. 2011 n.150, depositata il 6-2-2021, ha parzialmente accolto l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE al decreto ingiuntivo emesso il 10-10-2019 a favore dell’AVV_NOTAIO per l’importo di
OGGETTO: contratto d’opera professionale – procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011
R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO/2021
C.C. 19-9-2023
19.219,93, in relazione a compensi richiesti d all’avvocato quale difensore della società in due giudizi di appello aventi a oggetto il licenziamento del dipendente della società RAGIONE_SOCIALE e in relazione a giudizio di Cassazione. L’ordinanza ha revocato il decreto ingiunt ivo e ha condannato la società a pagare a favore dell’AVV_NOTAIO la minore somma di Euro 13.364,31, con gli interessi di mora dal 10-10-2019; ha compensato le spese di lite per la quota della metà e ha condannato la società opponente alla rifusione a favore dell’opposto della residua metà.
Con riguardo al primo motivo di opposizione, con il quale RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto che era stato erroneamente duplicato il compenso per l’attività difensiva svolta davanti alla Corte d’appello, in quanto le due cause costituivano espressione di un unico processo derivato dall’impugnazione del licenziamento, l’ordinanza ha escluso che potesse spettare compenso unico, perché i giudizi non erano stati riuniti; ha considerato che il procedimento introdotto con il rito ordinario aveva a oggetto, per la maggior parte, le medesime domande proposte nella causa con il rito speciale ‘ COGNOME ‘ e, poiché il compenso doveva essere proporzionato all’importanza dell’opera e all’effettivo impegno richiesto ex art. 2 D.M. 55/2014, era appropriata una riduzione dei compensi per la fase di studio e introduttiva del giudizio di appello ordinario; ha dichiarato di liquidare tali compensi nella misura pari al 60% di quelli chiesti per il giudizio con rito ‘COGNOME‘ , determi nato dall’avvocato secondo i valori medi per le cause di valore indeterminato (scaglione fino a Euro 52.000,00), ridotti del 50% come convenuto nella convenzione stipulata dalle parti in data I-10-2015. L’ordinanza ha altresì considerato che l’avvocato opp osto aveva aderito al rilievo dell’opponente in ordine alla non debenza dell’onorario previsto per la fase istruttoria, stante la natura documentale della lite, e che la fase decisionale si era esaurita nella partecipazione all’udienza
di discussione nella quale l’AVV_NOTAIO aveva dato atto dell’intervenuta transazione della lite; quindi ha dichiarato che anche il relativo compenso doveva essere ridotto, applicando il massimo coefficiente riduttivo previsto dall’art. 4 co. 1 D.M. 55/2014. Infine ha dato atto che lo stesso opposto aveva riconosciuto che per il giudizio di Cassazione il compenso doveva essere riconosciuto solo per le fasi di studio e introduttiva.
Sulla base dei criteri così esposti, l’ordinanza ha determinato i compensi, complessivamente e senza quantificazione numerica degli importi relativi alle singole fasi, per il giudizio di appello ‘rito COGNOME‘ in Euro 5.471,12, per il giudizio di appello ‘rito ordinario’ in Euro 2.092,13, per il giudizio di Cassazione in Euro 2.357,50, oltre al rimborso delle anticipazioni, iva e cpa.
2.Avverso l’ordinanza l’AVV_NOTAIO in proprio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali ha censurato esclusivamente la determinazione dei compensi relativi al giudizio di appello con ‘rito ordinario ‘ .
RAGIONE_SOCIALE, alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo pec e con consegna all’indirizzo EMAIL del difensore domiciliatario AVV_NOTAIO in data 8-3-2021, è rimasta intimata.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del giorno 19-9-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 .Con il primo motivo rubricato ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 13 L. 31.12.2012 n, 247 e dell’art. 2223 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ il ricorrente evidenzia che l’art. 13 legge
247/2012 ha previsto, in linea di principio, la pattuizione scritta dei compensi tra professionista e cliente e ha specificato che si applicano i parametri previsti con decreto del Ministero della Giustizia solo quando il compenso non sia stato determinato dalle parti in forma scritta. Lamenta che il Tribunale abbia operato la riduzione del 40% dell’onorario dovuto per il giudizio di appello ‘rito ordinario’ rispetto a quello liquidato per l’appello ‘rito COGNOME‘ in violazione di legge e della convenzione di data 1-10-2015 conclusa dalle parti; sostiene che tale riduzione abbia m ortificato il diritto all’equo compenso dell’avvocato, in quanto l’onorario era stato richiesto in via monitoria in conformità della convenzione secondo i minimi tariffari ridotti del 50%, mentre il Tribunale lo ha ridotto di un ulteriore 40%.
1.1.Il motivo è inammissibile, in primo luogo perché non censura in modo pertinente le statuizioni impugnate. Per questa ragione sussistono i presupposti per applicare il principio secondo il quale la proposizione con ricorso per cassazione di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 co.1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto per denunciare un vizio bisogna identificarlo, risolvendosi il motivo che non si concreti in una critica della decisione impugnata in un ‘non motivo’ (Cass. Sez. U. 5-8-2016 n. 16598, Cass. Sez. 3 31-8-2015 n. 17330 Rv. 636872-01, Cass. Sez. 3 11-1-2005 n. 359 Rv. 579564-01, per tutte).
Il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata non abbi a fatto applicazione della convenzione sulla determinazione dei compensi conclusa dal le parti e, al contrario, a pag.6 l’ordinanza ha dichiarato di applicare la riduzione del 50% pattuita nella convenzione stipulata dalle parti con riguardo agli onorari relativi alla fase di studio e introduttiva per il giudizio con ‘rito ordinario ‘. Specificamente, l’ordinanza ha dichiarato (pag.6) di determinare i compensi per quelle fasi nella
misura pari al 60% di quelli chiesti per il giudizio con ‘rito COGNOME‘ secondo i valori medi previsti nella tabella n.2 allegata al D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminato, ‘ ridotti del cinquanta per cento come convenuto nella convenzione stipulata l’1 -102015’.
Se e in quanto il motivo sia volto a sostener e che l’applicazione della convenzione sia stata erronea perché non rispettosa del contenuto dell’accordo, il motivo è ugualmente inammissibile, per il fatto che non esplicita quali sarebbero i canoni ermeneutici violati dall’ordinanza impugnata, limitando si a sostenere -senza neppure esplicitarla chiaramenteun’interpretazione della convenzione diversa da quella eseguita dal giudice di merito. E’ acquisito il principio secondo il quale l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un indagine di fatto spettante al giudice di merito e il ricorrente per cassazione, al fine di fare valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non deve solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è tenuto anche a precisare in quale modo il giudice di merito si sia discostato da tali canoni, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente a quella accolta dalla statuizione impugnata (Cass. Sez. 1 9-4-2021 n. 9461 Rv. 661265-01, Cass. Sez. 1 15-11-2017 n. 27136 Rv. 646063-01).
Inoltre, l’ordinanza impugnata ha escluso, per il giudizio con ‘rito ordinario’, la spettanza del compens o per la fase istruttoria, con argomentazioni riferite alla non opposizione dell’avvocato all’esclusione del compenso per quella fase stante la natura documentale della lite. Tali argomentazioni non sono oggetto di alcuna censura da parte del ricorrente e prescindono dalla questione dell’applicazione della convenzione intercorsa tra le parti. Ugualmente, l’ordinanza ha dichiarato di applicare la massima riduzione prevista con riguardo al
compenso per la fase decisionale e gli argomenti del ricorrente non sono utili e ritenere che tale statuizione abbia violato il contenuto della convenzione esistente tra le parti.
Nella parte in cui il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata abbia dichiarato erroneamente che l’AVV_NOTAIO aveva determinato i compensi nei valori medi dello scaglione, in quanto i compensi erano stati determinati nei minimi, il motivo è ugualmente inammissibile in quanto non considera il contenuto dell’ordinanza impugnata . L ‘ordinanza ha dichiarato esa ttamente che i compensi chiesti per il giudizio di secondo grado ‘rito COGNOME‘ erano stati determinati dal ricorrente secondo i valori medi della tabella per le cause di valore indeterminato, perché ciò risulta dal contenuto del ricorso per cassazione, a pag. 2, laddove sono riportati i compensi determinati dall’AVV_NOTAIO per la causa ‘rito COGNOME‘ nei valori medi dello scaglione per le cause di valore indeterminato ex D.M. 55/2014 e, quantificati tali valori medi, il compenso risultante è ridotto del cinquanta per cento ‘in relazione alla convenzione sottoscritta’.
2.Con il secondo motivo rubricato ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.’ il ricorrente evidenzia che RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato la misura degli onorari richiesti in relazione ai valori tabellari per le singole fasi e lamenta che il Tribunale di propria iniziativa abbia ritenuto appropriata , per il giudizio di appello ‘rito ordinario’ , una riduzione degli onorari p retesi dall’AVV_NOTAIO del 40%. Sostiene che sussista la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto è stata riconosciuta a favore dell’opponente una riduzione del 40% degli onorari dovuti, senza che lo stesso l’avesse richiesta, per cui la pronu ncia si è tradotta anche in una violazione del principio del contraddittorio e in una vera e propria pronuncia ‘a sorpresa’.
2.1.Il motivo è infondato, in quanto il Tribunale si è limitato ad accogliere parzialmente l’opposizione della società debitrice.
In linea generale, il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione autonoma da quella prospettata dalle parti; tale principio è violato ogni volta che il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri il petitum o la causa petendi, attribuendo o negando un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, oppure, pur manten endosi nell’ambito del petitum, rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che possa essere rilevata solo dalla parte interessata, o ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. Sez. 1 13-11-2018 n. 29200 Rv. 651581-01, Cass. Sez. 3 22-3-2007 n. 6945 Rv. 595963-01).
L’ordinanza impugnata ha considerato che la società opponente aveva lamentato l’erronea duplicazione del compenso per l’attività difensiva svolta avanti la Corte d’appello, in quanto i due giudizi , con rito ordinario e con rito ex art. 1 co.56 e ss. legge 92/2012, avevano costituito espressione di unico processo derivato dall’impugnazione d el licenziamento; ha escluso che all’avvocato spettasse un onorario unico, in quanto i processi non erano stati riuniti, ma ha considerato che le due cause avevano avuto a oggetto le medesime domande e sulla base di questo dato, ai sensi dell’art. 2 D.M.55 /2014 secondo cui il compenso deve essere proporzionato all’importanza dell’opera prestata e all’effettivo impegno, ha ridotto gli importi per le fasi di studio e
introduttiva del procedimento di appello avverso la sentenza n. 1184/2016, determinandoli nella misura del 60% di quelli chiesti dall’avvocato per il giudizio con ‘ rito COGNOME ‘ e poi riducendoli in applicazione della convenzione conclusa dalle parti. In questo modo il Tribunale , nell’esercizio del suo potere di interpretazione e qualificazione della domanda e delle richieste delle parti, ha interpretato il contenuto dell’opposizione come volto a ottenere una riduzione dei compensi da pagare al difensore e ha riconosciuto tale riduzione non per la ragione addotta dall’opponente, riferita a una illegittima duplicazione dei compensi nei due giudizi, ma per la necessità di calibrare i compensi all’effettivo impegno del difensore, limitato per il fatto che i due giudizi avevano avuto a oggetto le medesime questioni. Quindi l’ordinanza si è limitata ad accogliere parzialmente la domanda, senza alterare gli elementi obiettivi di identificazione dell’azione e senza esaminare in violazione del principio del contraddittorio e a sorpresa questioni non proposte, perché la verifica della duplicazione dei compensi lamentata dall’opponente presupponeva la verifica dell’attività effettivamente svolta e perciò la determinazione dei compensi per tale attività.
3.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato, senza nulla disporre sulle spese del giudizio di legittimità, essendo rimasta la controparte intimata.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione