Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17996 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17996 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 557-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso, e COGNOME NOME, in proprio a norma dell ‘ art. 86 c.p.c.;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI LATINA del 17/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/9/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Tribunale di Latina, con decreto del 17.10.2020, ha parzialmente accolto il reclamo proposto dagli AVV_NOTAIO contro il decreto con il quale il giudice delegato al Fallimento della RAGIONE_SOCIALE aveva liquidato in favore di entrambi la somma di € 10.343,00, quale unico compenso per l’attività difensiva da essi svolta in favore della procedura nel giudizio di primo grado, promosso dal curatore per sentir
dichiarare la nullità, o l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. , de ll’atto di costituzione d i un trust e dei relativi conferimenti immobiliari posti in essere da NOME COGNOME (convenuta dallo stesso curatore anche in un giudizio ex art. 146 l. fall.), conclusosi con sentenza dello stesso tribunale che, senza esaminare la domanda di nullità, aveva accolto quella di revoca, riconoscendo al Fallimento, a titolo di spese, la somma predetta.
1.2. Il giudice del reclamo, premesso che l ‘ importo di euro 10.343,00 corrispondeva a quello determinabile ai sensi del d.m. n. 55/014 in base ai valori medi ‘ per i giudizi di cui alla scaglione <> ‘ , ha rilevato che la controversia era caratterizzata da una ‘ certa complessità in diritto delle questioni trattate ‘ e che pertanto il provvedimento andava riformato nella parte in cui il giudice delegato non aveva tenuto conto dei coefficienti in aumento, previsti dall ‘ art. 4, commi 1 e 2, del d.m. cit., per le cause di particolare complessità; ha invece escluso di poter accogliere la domanda dei reclamanti di riconoscimento di un separato compenso in favore di ciascuno, in quanto proposta per la prima volta solo in sede di reclamo; ha, in conclusione, rideterminato il compenso nella somma complessiva di € 14.893,91 (oltre accessori di legge) , di cui € 10.343,00 per compenso tabellare ai valori medi, € 2.068,60 in ragione dell’ aumento del 20% per la particolare complessità, importanza e pregio dell’oper a prestata e dei risultati ottenuti ed € 2.482,32 quale aumento del 20% dovuto per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale.
1.3. Gli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e. NOME AVV_NOTAIO hanno chiesto la cassazione del decreto, con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria.
1.4. Il Fallimento è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 25 n. 6 l.fall. e degli artt. 342 e 345 c.c., la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 1326, comma 5°, c.c., la violazione dell ‘ art. 132 c.p.c. e la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 8, comma 1, del d.m. n. 55/2014, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., lamentano che il tribunale abbia ritenuto inammissibile perché nuova, in ragione della natura devolutiva dell’impugnazione ex art. 26 l. fall., la domanda avanzata per la prima volta in sede di reclamo, di liquidazione di un compenso distinto per ciascuno di essi. Assumono che la richiesta di liquidazione del compenso ha natura di proposta contrattuale che, qualora non venga accettata nella sua interezza, può essere revocata ai sensi dell’art. 1326, co, 4, cod.civ. ; osservano che, avendo il g.d. determinato il loro compenso in misura di gran lunga inferiore a quella (unica) domandata, essi avevano recuperato il diritto, cui non avevano mai abdicato, a ottenerne singolarmente il riconoscimento; deducono quindi che il tribunale, omettendo di affrontare tale tematica, è da un lato incorso nel vizio di difetto assoluto di motivazione e, dall’altro, ha erroneamente applicato il divieto dei nova sancito dall ‘ art. 345 c.p.c. ad un procedimento che nella sua prima fase (quella dell ‘ istanza di liquidazione rivolta al giudice delegato) non ha alcun connotato giurisdizionale, trattandosi di semplice atto di amministrazione del fallimento.
2.2. Il motivo non merita accoglimento.
2.3. Nella sua prima parte esso introduce una questione nuova, della quale il decreto impugnato non tratta in alcun modo, implicante un accertamento in fatto, quale è quello inerente all’ interpretazione della richiesta di pagamento del
compenso come proposta contrattuale sottoposta alla condizione della sua integrale accettazione. Ed è, invece, noto che qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non sia stata affrontata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilit à per novit à della censura, ha l ‘ onere (rimasto, nella specie, del tutto inadempiuto) di allegarne l ‘ avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito: i motivi del ricorso per cassazione devono infatti investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio d ‘ appello, di modo che è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, ipotesi ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali (cfr., tra le molte, Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 6989 del 2004).
2.4. Nella sua seconda parte la censura è invece infondata, perché il decreto di liquidazione del compenso al legale officiato della difesa del fallimento, col quale il giudice delegato compie un accertamento (in ordine all’ an e al quantum del credito prededucibile dell’istante) sottratto al procedimento di verifica ai sensi dell’art. 111 bis, 1° comma, l. fall. , ha piena natura giurisdizionale e decisoria. Ne consegue che il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto dall’avvocato contro il provvedimento ha carattere impugnatorio e che, analogamente a quanto previsto per il giudizio di opposizione allo stato passivo, il relativo procedimento soggiace al principio dell’inammissibilità di domande nuove e diverse (per personae , causa petendi e/o
petitum ) rispetto a quelle formulate in sede di richiesta di liquidazione.
3.1. Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 5, comma 2, d.m. n. 55/2014 e dell ‘ art. 13 della l. n. 247/2012, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., deducono che il tribunale ha erroneamente ritenuto di valore indeterminabile il giudizio di revocatoria ordinaria, posto che, al contrario, il valore della causa promossa ai sensi dell’art. 2901 c.c. è pari a quello del credito che l ‘ azione ha inteso tutelare o del bene oggetto dell’atto dispositivo.
3.2. Il motivo è fondato nei limiti che di seguito si espongono.
3.3. Nella liquidazione a carico del cliente, in effetti, occorre aver riguardo, in linea di principio, al valore corrispondente all’entità della domanda (art. 5, comma 2, prima parte, d.m. n. 55/014) che, nelle cause relative ad azione revocatoria, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non è indeterminato, ma si determina in base al credito vantato dall’attore a tutela del quale l’azione viene proposta (Cass. n. 3697 del 2020; Cass. n. 10089 del 2014; Cass. n. 5402 del 2004).
3.4. Resta peraltro fermo che, ai fini della liquidazione del compenso a carico del cliente e in favore dell’avvocato per l’opera prestata in un giudizio relativo ad azione revocatoria, il valore della causa, laddove risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile, si determina non già sulla base del credito per il quale si è agito in revocatoria, bensì del valore effettivo della controversia (Cass. n. 19529/2015).
3.5. Nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18507 del 2018; Cass. n. 1805 del 2012; Cass. n. 13299 del 2010) si
è infatti affermato e consolidato il principio secondo il quale, nei rapporti fra avvocato e cliente, il giudice, ove ravvisi, anche in ragione degli interessi in contrasto, una manifesta sproporzione tra il formale petitum e l’effettivo valore della controversia , gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia.
3.6. Il giudice, pertanto, deve verificare, di volta in volta, l ‘ attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l ‘ importo che rappresenta il valore della domanda, come in precedenza esposto, possa effettivamente costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all ‘ effettivo valore della controversia, procedendo, ove ravvisi la su esposta manifesta sproporzione ad adeguare la misura dell ‘ onorario all ‘ effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia (cfr. Cass. n. 18507 del 2018 cit.; Cass. n. 14691 del 2015; Cass. n. 7807 del 2013; Cass. n. 23809 del 2012; Cass. n. 1805 del 2012).
3.7. Il decreto impugnato non si è attenuto ai principi indicati e si espone, come tale, alle censure svolte al riguardo dai ricorrenti.
Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Latina che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, respinto il primo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia per un nuovo
esame al Tribunale di Latina che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima